• Provvedimento Agenzia Entrate del 07.02.2023 (36026/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 07.02.2023 (36026/2023)
  • Prot. n. 36026/2023




    Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la

    liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone:

    1. Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per

    la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni

    1.1. È approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le

    operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione

    giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione

    giudiziale e ai commissari liquidatori.

    1.2. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.

    1.3. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati

    nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa

    comunicazione.

    2. Modalità di indicazione degli importi

    2.1. Gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per

    eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per

    difetto se inferiore a detto limite.

    3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

    3.1. Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico

    sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

    2

    3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a

    condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A e rechi l’indirizzo

    del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

    3.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle

    caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

    4. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione

    4.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o

    attraverso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono

    trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche

    approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio

    2019.

    4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica,

    di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

    luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la

    dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato

    con il presente provvedimento.

    5. Trattamento dei dati

    5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è

    individuata nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e

    successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

    provvedimento.

    5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate

    si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

    sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato Responsabile del trattamento dei

    dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali

    3

    trattate attraverso il presente modello di dichiarazione, sono descritte nei medesimi e

    nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

    5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par.1,

    lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto

    del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività

    istituzionali.

    5.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f del

    Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è

    stato disposto che la trasmissione del modello IVA 74 bis venga effettuata

    esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.


    Motivazioni

    Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 8 del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva

    il modello IVA 74 bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno

    antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta

    amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari

    liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.

    L’aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla

    normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12

    gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato

    in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022.

    Con lo stesso provvedimento, infine, viene disciplinata la reperibilità del predetto

    modello e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello

    stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    4

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
    1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art.73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
    febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale
    n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
    modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
    29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio
    delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge
    22 marzo 1995, n. 85: introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni
    usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
    dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione
    delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
    recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
    relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    all’imposta sul valore aggiunto;

    Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto:
    modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
    locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
    pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del
    Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
    aprile 2000;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
    del contribuente;

    Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento
    per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di
    imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

    5

    Legge 23 dicembre 2014, n. 190: disposizioni per la formazione del bilancio
    annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

    Decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24: attuazione delle direttive 2013/42/UE
    e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di
    reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e
    temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio
    frodi;

    Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
    giugno 2017, n. 96: disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
    enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
    sviluppo;

    Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
    4 dicembre 2017, n. 172: recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
    esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte
    riparatorie;

    Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
    17 dicembre 2018, n. 136: disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

    Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: codice della crisi d’impresa e
    dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



    Roma, 7 febbraio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente





    6

    ALLEGATO A


    CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA



    STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

    Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le

    seguenti dimensioni:
    larghezza: cm 21,0;
    altezza: cm 29,7.

    È altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante
    l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e
    la leggibilità dei modelli nel tempo.
    Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il
    presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei
    dati richiesti.

    CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

    La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e
    deve avere il peso di 80 gr./mq.

    CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

    I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simile annessi al presente
    provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti
    dimensioni:
    altezza: 65 sesti di pollice;
    larghezza: 75 decimi di pollice.
    Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio
    (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

    Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere indicati i dati
    identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini
    grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

    COLORI

    Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore
    nero e per i fondini il colore viola (pantone 2573U).
    È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la
    riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

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