• Provvedimento Agenzia Entrate del 01.02.2023 (30294/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 01.02.2023 (30294/2023)
  • Prot. n. 30294/2023

    Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022,

    n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte

    l’Agenzia delle entrate

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    DISPONE

    1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie

    tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, commi da 186

    a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per
    la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle
    entrate, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell’articolo
    1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche legge

    di bilancio per il 2023). Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono
    parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

    1.2. La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere presentata, per ciascuna
    controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
    o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

    1.3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte
    l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello



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    in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di

    bilancio per il 2023

    1.4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo
    grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge

    di bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data di presentazione
    della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia
    definitiva.

    1.5. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in
    parte:
    a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),

    delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
    2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE,
    Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto
    riscossa all’importazione;

    b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del
    regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

    2. Descrizione e contenuto del modello

    Il modello di domanda di cui al punto 1.1 si compone del frontespizio, riguardante
    l’informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno
    riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la
    controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto per
    la definizione e i dati del pagamento.

    3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

    3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle
    entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello
    dell’Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e



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    sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del
    sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

    3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore
    nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
    garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

    3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello
    approvato e della sequenza dei dati.

    4. Modalità e termine di presentazione della domanda

    4.1 Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma,
    ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una
    distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione
    telematica.

    4.2 In attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la
    presentazione della domanda di definizione tramite invio all’indirizzo di posta
    elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

    4.3 La trasmissione telematica va effettuata:
    a) direttamente dai contribuenti richiedenti;
    b) mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui

    all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
    luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,

    utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
    Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e
    sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione
    telematica entro la predetta scadenza.
    Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in
    precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o
    certificata, salvo quanto precisato al punto 4.2.



    4

    4.4 La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l’apposito prodotto
    informatico disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a
    partire dalla quale sarà disponibile il nuovo prodotto informatico verrà resa nota con
    successiva comunicazione.

    4.5 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto
    4.3 è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione
    predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.4,
    contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica,
    nonché copia della comunicazione resa disponibile dall’Agenzia delle entrate, che
    attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta
    presentazione della stessa.

    4.6 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto
    eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a
    cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia,
    unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio
    sia in sede di definizione agevolata della controversia.

    4.7 Devono considerarsi tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista,
    ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni
    lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle
    entrate che attesti il motivo dello scarto.

    5. Modalità e termini di versamento

    5.1 Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica
    soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei
    termini previsti dall’articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022.

    5.2 Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille
    euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato
    nelle istruzioni per la compilazione della domanda.

    5.3 Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30
    giugno 2023.



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    Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il
    20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
    Per le scadenze delle rate fissate dall’articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del
    2022, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data
    del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo
    telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria
    che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno
    lavorativo successivo.
    Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla
    data del versamento della prima rata.
    Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

    5.4 Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già
    versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla
    restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto
    per la definizione stessa.

    5.5 Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali
    pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della
    legge n. 197 del 2022.

    5.6 È esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241.

    5.7 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per
    il versamento delle somme relative alla definizione agevolata delle controversie
    tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la
    compilazione del modello stesso.

    6. Perfezionamento della definizione

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento
    dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità
    indicate nei punti 4 e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si
    perfeziona con la sola presentazione della domanda.



    6

    L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il
    31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento è emanato ai sensi del comma 203, dell’articolo 1, della legge 29
    dicembre 2022, n. 197 e dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 186 a 202,
    della medesima legge, che prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, in
    cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso
    quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

    Le disposizioni citate consentono ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il
    pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto
    delle sanzioni e degli interessi. Sono definibili le controversie in cui l’atto introduttivo del
    giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le
    quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia
    definitiva.
    Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di
    adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per
    la determinazione degli importi dovuti per la definizione. Per ciascuna autonoma
    controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente presenta una distinta
    domanda di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023.
    Nelle more dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la
    presentazione della domanda tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
    dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
    Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato mediante modello
    F24 entro il 30 giugno 2023; il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo
    netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma;
    conseguentemente, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica
    soluzione, entro il 30 giugno 2023. Le somme superiori a mille euro possono essere versate
    in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si



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    applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è
    ammesso il pagamento tramite la compensazione.
    La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego- con il pagamento, entro il termine
    perentorio del 30 giugno 2023, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la
    presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare,
    la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

    Riferimenti normativi


    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
    Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62;
    articolo 63; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3,
    lett. a); articolo 73, comma 4);
    - Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
    - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
    - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
    modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
    personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    Disciplina normativa di riferimento

    - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi da 186 a 202): bilancio di previsione
    dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
    - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni sul processo
    tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30
    dicembre 1991, n 413;
    - Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente disposizioni in materia di
    accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;



    8

    - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, norme di semplificazione degli adempimenti dei
    contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
    modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
    - Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
    2011, n. 106 (articolo 7, comma 1, lettera h);
    - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
    relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
    nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento
    generale sulla protezione dei dati”);
    - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati
    personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
    (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
    protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
    libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 1 febbraio 2023
    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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