• Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 06.04.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 17/E del 06.04.2023
  • RISOLUZIONE N. 17/E







    Roma, 6 aprile 2023

    OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri
    sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel
    primo trimestre 2023 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in
    compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai
    cessionari

    L’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n.

    197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle

    condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023

    per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi

    siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

    Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello

    F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 sono

    stati istituiti i seguenti codici tributo:

    Codice tributo Descrizione

    7010
    credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1,
    c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    7011
    credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) –
    art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    7012
    credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo
    trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    Codice tributo Descrizione

    7013
    credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
    naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    7014
    credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola,
    della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della
    legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 116285 del 3 aprile 2023

    sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

    relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli

    oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione

    tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    ? “7746” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre

    2022, n. 197;

    ? “7747” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29

    dicembre 2022, n. 197”;

    ? “7748” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4,

    della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    ? “7749” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

    imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre

    2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    ? “7750” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di

    carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica

    (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n.

    197”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

    tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

    3

    tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

    colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

    procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel

    formato “AAAA”.

    I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di

    cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati

    provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato

    all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e

    l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30

    giugno 2022.

    In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

    comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate

    effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito

    utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena

    lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

    F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle

    entrate.



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