• Risoluzione Agenzia Entrate n. 15/E del 14.03.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 15/E del 14.03.2023
  • RISOLUZIONE N. 15/E





    Roma, 14 marzo 2023

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del
    contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior
    importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo
    versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 -
    Articolo 1, commi da 115 a 121 della legge 29 dicembre 2022, n. 197


    L’articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito un

    contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e ha modificato la disciplina del contributo

    straordinario contro il caro bollette per il 2022, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21

    marzo 2022, n. 21, e successive modifiche e integrazioni.

    Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento

    tramite modello F24 dei citati contributi, nonché l’utilizzo in compensazione del maggior

    importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022, secondo le

    indicazioni di seguito riportate.

    1. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119)

    L’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di

    contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le

    imprese e i consumatori, ha istituito, per l’anno 2023, alle condizioni ivi indicate, un

    contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello

    Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas

    metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas

    metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione

    e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


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    successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas

    metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni

    provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

    La disciplina di riferimento prevede, inoltre, che ai «fini dell’accertamento, delle

    sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si

    applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi» (comma 119).

    Con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 sono stati forniti, tra l’altro, i chiarimenti

    relativi all’istituzione del contributo di solidarietà temporaneo in argomento e alle modalità

    e termini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione l’istituzione dei relativi

    codici tributo.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, da presentare

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di

    ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    ? “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1,

    commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    ? “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 -

    INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    ? “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 -

    SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono

    esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella

    colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno

    d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

    2. Contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022

    (commi 120 e 121)

    L’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e successive modifiche e

    integrazioni, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei

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    prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo, per l’anno 2022, a

    titolo di prelievo solidaristico straordinario, alle condizioni ivi indicate, a carico dei soggetti

    che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di

    produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di

    energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio

    di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva

    rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti

    petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati

    dell’Unione europea.

    La disciplina di riferimento prevede che il contributo è versato con le modalità di cui

    all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, del citato contributo e degli

    eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, con la risoluzione n. 29/E del

    20 giugno 2022 sono stati istituiti i codici tributo “2710”, “2711”, “1939” e “8939”.

    L’articolo 1, commi 120 e 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha modificato la

    disciplina del contributo in argomento.

    In particolare, il comma 120 è intervenuto, con la modifica di cui alla lettera a),

    sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e, con le modifiche di cui

    alle lettere b) e c), sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile.

    Il successivo comma 121 ha stabilito le modalità di versamento dell’eventuale

    maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato per effetto delle

    sopra citate modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario.

    È stato in particolare previsto che se “per effetto delle modificazioni apportate

    all’articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:

    a) l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto

    entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31

    marzo 2023 con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241;

    b) l’ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto

    entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in

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    compensazione ai sensi dell’articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.”

    Con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 sono stati forniti, tra l’altro, i chiarimenti

    relativi alle modifiche apportate al contributo in parola, nonché alle modalità per il

    versamento o la fruizione in compensazione, rinviando ad una successiva risoluzione

    l’istituzione del relativo codice tributo.

    Tanto premesso, per consentire il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione,

    tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a

    disposizione dall’Agenzia delle entrate, delle somme in argomento, si istituisce il seguente

    codice tributo:

    ? “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022

    – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n.

    197”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui l’ammontare del

    contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022,

    ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nei casi in cui tale ammontare risulta

    minore, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il

    versamento, nel formato “AAAA”.

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