• Circolare Agenzie Entrate 10/E del 20/04/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 10/E del 20/04/2023
  • CIRCOLARE N. 10 /E







    Direzione Centrale Coordinamento Normativo




    Roma, 20 aprile 2023








    OGGETTO: Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119

    e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-
    legge 21 marzo 2022, n. 21 - Certificazione SOA



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    INDICE

    PREMESSA ........................................................................................................................................ 3

    1. Obbligo della certificazione SOA........................................................................................... 4

    2. Decorrenza ............................................................................................................................... 5

    2.1. Riconoscimento degli incentivi fiscali ..................................................................................... 7

    3. Ambito di applicazione ........................................................................................................... 8

    3.1. Lavori di importo superiore a 516.000 euro ............................................................................ 9

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    PREMESSA

    L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211 (di seguito Decreto Ucraina),

    convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto che, ai fini del

    riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19

    maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge

    17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere

    affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del

    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici).

    L’intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano

    lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare

    il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

    La certificazione SOA è, infatti, un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a

    gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Viene

    rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale

    Anticorruzione (ANAC) e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione

    alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale,

    un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e

    professionali.


    1 «1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
    34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno
    2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero
    dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:
    a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese
    subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei
    contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,
    del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di
    un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84
    del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei
    lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121,
    comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della
    sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
    occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
    2016, n. 50.
    3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute
    a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo
    84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
    4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo
    2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
    ».

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    Si evidenzia che i chiarimenti forniti con la presente circolare riguardano la fruizione

    delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio e tengono conto

    dell’interpretazione autentica dell’articolo 10-bis, contenuta nell’articolo 2-ter del decreto-

    legge 16 febbraio 2023, n. 11, inserito dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38.

    Resta fermo che eventuali ulteriori dubbi interpretativi relativi a profili non fiscali, non

    trattati nella presente circolare, non possono costituire oggetto di interpello ai sensi

    dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

    1. Obbligo della certificazione SOA

    L’articolo 10-bis, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30

    giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli articoli 119 e 121

    del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere

    affidata a:

    a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero,

    in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione

    SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;

    b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso

    di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero

    all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della

    predetta certificazione.

    Il comma 1 disciplina, quindi, una fase transitoria di applicazione della norma,

    prevedendo che dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento dei

    predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a

    imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto

    o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla

    medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione (da ora “condizioni

    SOA”).

    Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento dei

    predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata

    esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di

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    appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della

    certificazione SOA ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

    Pertanto, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter

    beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore

    a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della

    sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

    Il successivo comma 3 precisa inoltre che, in relazione ai lavori affidati alle imprese

    di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal

    1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui

    all’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

    In relazione ai lavori affidati alle imprese che hanno sottoscritto un contratto

    finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a

    decorrere dal 1° luglio 2023 è, dunque, subordinata all’avvenuto rilascio della suddetta

    attestazione.

    2. Decorrenza

    Il comma 4 dell’articolo 10-bis in esame prevede che le «disposizioni del comma 1 non

    si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di

    conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data

    certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore

    della legge di conversione del presente decreto».

    Al riguardo, nonostante il comma 4 escluda l’applicazione delle sole disposizioni del

    comma 1 dell’articolo 10-bis, secondo un’interpretazione sistematica, che tenga conto del

    combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 10-bis e dell’esigenza di tutelare

    l’affidamento dei contribuenti sul quadro normativo vigente prima del 21 maggio 2022, si

    ritiene che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati

    prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli

    articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio non sia richiesto il rispetto delle condizioni previste

    dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023. Ciò anche al

    fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in

    commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

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    Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio

    2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022,

    è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del

    Decreto Rilancio, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000

    euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio

    dell’attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere

    dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

    Per i suddetti contratti, secondo quanto previsto nell’articolo 2-ter, comma 1, lettera

    d), n. 1), del d.l. n. 11 del 20232 le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se la titolarità

    della occorrente qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo

    rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione

    del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a

    decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023 la

    certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio

    dell’attestazione deve, invece, sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale

    ultimo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è

    subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

    A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui

    agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a

    516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della

    certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto,

    non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente

    certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.


    2 Secondo cui «l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
    maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
    1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio
    2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla
    lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice
    l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio
    2023
    ».

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    2.1. Riconoscimento degli incentivi fiscali

    In considerazione del quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, come

    delineato nel precedente paragrafo, si può ritenere che:

    ? per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto

    o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli

    incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (di seguito

    incentivi fiscali) a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili

    sostenute:

    o fino al 31 dicembre 2022;

    o negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1°

    luglio 2023;

    ? per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e

    fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese

    agevolabili sostenute:

    o fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;

    o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1°

    gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto

    un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;

    o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la

    certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre

    precedente;

    ? per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire

    degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:

    o tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento

    della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o

    abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta

    certificazione;

    o dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la

    certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre

    precedente;

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    ? per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli

    incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le

    imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la

    certificazione SOA.

    Si precisa, inoltre che, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un

    contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b),

    dell’articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è

    ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla

    richiesta.

    3. Ambito di applicazione

    L’articolo 10-bis introduce le “condizioni SOA” ai «fini del riconoscimento degli

    incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», con riferimento

    all’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti

    dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020».

    In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni

    SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in

    fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119

    (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus)3 del Decreto

    Rilancio.

    Al riguardo, l’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 3), del d.l. n. 11 del 2023 ha

    stabilito che «le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute

    per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le

    spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari».


    3 Rientrano nei bonus diversi dal Superbonus gli interventi di:

    • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte
    sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

    • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di

    cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;
    • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
    • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Decreto Rilancio).

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    Pertanto le “condizioni SOA” non sono applicabili alla detrazione per le spese

    riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR4

    e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del

    20135.

    3.1. Lavori di importo superiore a 516.000 euro

    I commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, nello stabilire i presupposti di applicazione della

    disciplina in esame, fanno riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000

    euro; a tal riguardo, si ritiene che l’importo dei lavori si debba intendere al netto dell’IVA6.

    L’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 2), del d.l. n. 11 del 2023 ha previsto, inoltre,

    che «il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo

    10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun

    contratto di subappalto».

    Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le

    “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore

    dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo

    qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

    ***

    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati


    4 Si riporta il comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR:
    «3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
    ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
    6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
    da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
    assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari,
    in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento
    del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
    l’importo massimo di 48.000 euro
    ».
    5 Si riporta il comma 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013:
    «Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
    sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata
    nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di
    ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
    vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
    entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni
    dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità
    immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare,
    risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro
    per ciascuna unità immobiliare
    ».
    6 Si veda al riguardo l’articolo 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

    10

    con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli

    uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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