• Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 01.03.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 01.03.2023
  • RISOLUZIONE N. 12/E




    Roma, 1° marzo 2023

    OGGETTO: Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento
    operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione
    annuale dei redditi

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni

    dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

    1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla

    dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in

    corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di

    fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle

    relative imposte (seconda colonna).

    Codici tributo per versamenti da ravvedimento

    Codice tributo
    per il

    versamento
    delle imposte

    “8940” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative
    addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione
    immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 d.lgs. n.
    23/2011 1840

    1841
    1842 “1940” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative

    addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione
    immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3 d.lgs. n.
    23/2011

    “8941” Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a
    tassazione separata

    4200
    “1941” Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a

    tassazione separata



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    Codici tributo per versamenti da ravvedimento

    Codice tributo
    per il

    versamento
    delle imposte

    “8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili
    situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel
    territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011

    4041
    4044
    4045 “1942” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili

    situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel
    territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011

    “8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività
    finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio
    dello stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011

    4043
    4047
    4048



    “1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività
    finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio
    dello stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011

    “8944” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime
    forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva
    regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in
    mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011

    1790
    1791
    1792
    1793
    1794
    1795

    “1944” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime
    forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva
    regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in
    mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011

    “8945” Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre
    imposte sostitutive

    In relazione alla
    fattispecie
    oggetto di

    ravvedimento “1945” Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte
    sostitutive

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono

    esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”

    del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

    3

    ***********

    Con la presente risoluzione sono, altresì, soppressi i seguenti codici tributo:

    ? “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle

    imposte sui redditi”;

    ? “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art.

    13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;

    ? “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

    ***********

    L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 2

    maggio 2023.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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