• Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del 14.02.2023

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del 14.02.2023
  • RISOLUZIONE N. 8/E





    Roma, 14 febbraio 2023

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
    d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori
    oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante
    – primo trimestre 2023

    L’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n.

    197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle

    condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023

    per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. In particolare, l’articolo 1

    prevede:

    ? al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di

    energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo

    straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese

    sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata

    nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche

    in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al

    periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno

    2023;

    ? al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte

    consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario

    sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per

    la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo

    trimestre dell'anno 2023;



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    ? al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas

    naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario

    sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per

    l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno

    2023;

    ? al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte

    consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario sotto

    forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per

    l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno

    2023;

    ? ai commi 45 e 46, il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività

    agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al

    codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito

    d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del

    carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione

    dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Il credito di imposta è

    riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in

    relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per

    l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre

    e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,

    entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo

    17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo

    per intero a terzi.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di

    cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    ? “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore

    (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    3

    ? “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

    energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre

    2022, n. 197”;

    ? “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

    consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29

    dicembre 2022, n. 197”;

    ? “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da

    quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5,

    della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

    ? “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per

    l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo

    trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

    debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della

    spesa, nel formato “AAAA”.



    IL CAPO DIVISIONE

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati