• Circolare Agenzie Entrate 3/E del 08/02/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 3/E del 08/02/2023
  • CIRCOLARE N. 3/E

    Roma,

    Roma, 8 febbraio 2023

    OGGETTO: Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020

    n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17

    luglio 2020 n.77

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    INDICE

    PREMESSA ........................................................................................................... 3

    1 AMBITO SOGGETTIVO ............................................................................... 5

    2 AMBITO OGGETTIVO E REQUISITI ........................................................ 7

    2.1 CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE .................................................................................. 7
    2.2 DIVIETO DI PERCEZIONE DI COMPENSI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI ......................... 8
    2.3 POSSESSO E DETENZIONE ................................................................................................ 10

    3 LIMITE DI SPESA AMMESSO - MODALITÀ DI CALCOLO .............. 11

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    Premessa

    L’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio1 stabilisce, in determinati

    casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione

    spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di

    efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti

    fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli

    edifici (cd. Superbonus). I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in

    funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti

    all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.

    La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,

    le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)2,

    dalle organizzazioni di volontariato (OdV)3, dalle associazioni di promozione

    sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di

    Trento e Bolzano.

    In particolare, il citato comma 10-bis4, nella versione attualmente vigente,

    stabilisce che «Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo,

    previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la

    superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento

    dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti

    ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità

    abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato

    dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi

    dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

    per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti

    1 Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
    luglio 2020, n. 77.

    2 Cfr. articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
    3 Soggetti iscritti nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
    4 Comma inserito dall’articolo 33, comma 1, lett. b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,

    successivamente modificato dall’allegato 1 alla legge 29 luglio 2021, n. 108.

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    requisiti:

    a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i

    cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o

    indennità di carica;

    b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2

    e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

    Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al

    presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data

    certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    La norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in

    generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari-

    assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in

    considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività

    (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori,

    Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono

    la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate5.

    Tali soggetti, pertanto - ai fini della fruizione del Superbonus - risulterebbero

    penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero

    delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi

    complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare 6.

    L’ambito applicativo del Superbonus è stato oggetto di diversi chiarimenti

    con le circolari 8 agosto 2020, n. 24/E, 22 dicembre 2020, n. 30/E, circolare 23

    giugno 2022, n. 23/E e con circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, con le risoluzioni 28

    settembre 2020, n.60/E, 12 marzo 2021 n. 18/E e con la risoluzione 15 febbraio

    2022 n. 8/E.

    Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle

    modalità applicative del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio

    5 Cfr. relazione illustrativa.
    6 Cfr. circolare 23 giugno 2022, n. 23/E.

    5

    rinviando, per gli aspetti di carattere generale, ai documenti di prassi da ultimo

    citati.

    Per quanto riguarda, invece, le novità normative introdotte dalla legge 29

    dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), le stesse saranno oggetto di

    chiarimenti con successivi documenti di prassi.

    1 Ambito soggettivo

    Come anticipato, rientrano tra i destinatari del Superbonus le organizzazioni

    non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato iscritte

    nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché le

    associazioni di promozione sociale (APS) (la disposizione in commento riguarda

    infatti i soggetti indicati al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto

    Rilancio).

    Non possono, invece, fruire del Superbonus le Aziende di Servizio alla

    Persona (ASP), stante l’elencazione tassativa di cui al citato comma 9, lettera d-

    bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio che non contempla tra i potenziali

    soggetti beneficiari le predette aziende.

    Più in generale, la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nella norma,

    non richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, limita il proprio ambito applicativo

    solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV.

    Occorre, tuttavia, tener conto dell’entrata in vigore del Codice del Terzo

    settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo

    settore (RUNTS)7. L’iscrizione a quest’ultimo, infatti, consente di acquisire la

    qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di

    Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale

    7 Con l’articolo 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) è
    stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) reso operativo il 23 novembre 2021
    dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 26 ottobre 2021, n. 561, ai sensi dell’articolo 30 del
    D.M. n.106 del 15 settembre 2020.

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    (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.

    In particolare, si osserva che l’articolo 101, comma 8, del CTS (norme

    transitorie) prevede che «la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito

    dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, […] non

    integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto

    previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre

    1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 […] Le disposizioni che precedono rilevano

    anche qualora l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga

    prima dell’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10».

    Il linea con tale disposizione, il comma 13 dell’articolo 34 del decreto del

    Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106

    (disciplinante il funzionamento del RUNTS e le relative modalità di

    trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale)

    dispone che le ONLUS, che conseguono l’iscrizione nel RUNTS, sono cancellate

    dall’Anagrafe delle ONLUS di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 e che

    «la cancellazione dall’Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non

    integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto

    previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997,

    n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

    Nel descritto quadro normativo, dunque, il passaggio dall’Anagrafe delle

    ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della

    ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir

    meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dal citato

    comma 10-bis, dell’articolo 119 del decreto Rilancio a condizione che vengano

    rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti.

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    2 Ambito oggettivo e requisiti

    L’applicazione del comma 10-bis in commento è subordinata alla sussistenza

    delle seguenti condizioni:

    ? deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio-

    sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano

    alcun compenso o indennità di carica;

    ? gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi

    agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà,

    usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno

    2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato

    comma 10-bis dell’articolo 119.

    2.1 Caratteristiche dell’immobile

    Le categorie catastali richiamate dalla norma e interessate dagli interventi si

    riferiscono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi,

    seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2)

    o con fine di lucro (D4).

    Come chiarito con la predetta circolare n. 23/E del 2022, ai fini

    dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, occorre far riferimento alla

    situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli

    stessi in applicazione del principio confermato, da ultimo, con la citata circolare n.

    30/E del 2020 (cfr. risposta 4.4.6).

    La norma non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi,

    l’immobile, sul quale tali interventi verranno realizzati, debba essere già utilizzato

    per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni

    caso, alla data di inizio lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali

    rilevanti ai sensi della lettera b) del comma 10-bis dell’articolo 119, ovvero, B/1,

    B/2 e D/4. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività

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    di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali - proprietaria di un immobile

    accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare interventi ammessi al

    Superbonus, cambiandone la destinazione d’uso in Casa di Cura (categoria B/2 o

    D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel citato comma 10-bis, a condizione che

    il predetto cambio di destinazione di uso venga effettuato prima dell’inizio dei

    lavori.

    Si ritiene che i soggetti legittimati possano avvalersi della peculiare modalità

    di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus di cui al comma 10-bis anche

    qualora l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata

    attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto. Ciò

    nel presupposto che permanga, in capo al soggetto legittimato, ad esempio una

    ONLUS, lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti

    dalla norma e sempreché il concedente detenga l’immobile – compreso

    nell’azienda affittata e destinata all’esercizio da parte della ONLUS di un’attività

    di servizi socio-sanitari e assistenziali – secondo uno dei titoli tassativamente

    previsti dalla lettera b) del comma 10-bis ovvero, in proprietà, nuda proprietà,

    usufrutto o comodato d’uso gratuito.

    Inoltre, ai fini dell’agevolazione, non è necessario che l’azienda o il ramo di

    azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del

    predetto contratto, un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che, quindi,

    può essere anche avviata successivamente a tale data.

    2.2 Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori

    Con riferimento all’ulteriore requisito richiesto dalla norma, secondo cui i

    membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o

    indennità di carica, con la citata circolare 23/E del 2022 è stato precisato che tale

    condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in

    questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del

    periodo di fruizione dell’agevolazione.

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    Ciò comporta che, alla predetta data e per tutta la durata del periodo di

    fruizione dell’agevolazione i membri del consiglio di amministrazione non devono

    percepire compensi o indennità per tali incarichi. Questo, anche nell’ipotesi in cui

    – per effetto dell’esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b)

    dell’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio – la detrazione venga fruita sotto

    forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure mediante la cessione del credito

    d’imposta.

    La gratuità dell’attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve

    risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021; ciò comporta

    che non è possibile avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa

    ammessi al Superbonus disciplinata dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del

    decreto Rilancio nel caso in cui:

    - la delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce «che i membri

    del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o

    indennità di carica» è successiva all'entrata in vigore della disposizione

    in commento;

    - le indennità o i compensi non vengono corrisposti perché, ad esempio, i

    membri del consiglio di amministrazione rinunciano o restituiscono tali

    somme ma lo statuto preveda la corresponsione di indennità o compensi.

    Il rispetto di tale condizione, invece, non viene meno se:

    - un membro del consiglio di amministrazione percepisce compensi dalla

    ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a

    diverso titolo: ad esempio, per lo svolgimento di attività di lavoro

    dipendente ovvero per l’effettuazione di prestazioni di lavoro autonomo

    (purché detti compensi siano effettivamente percepiti nell’ambito di dette

    prestazioni e non dissimulino indennità riferite alla carica di

    amministratore, in violazione del relativo divieto).

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    2.3 Possesso e detenzione

    Come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta,

    in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi

    agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o

    di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al

    momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il

    detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori

    da parte del proprietario.

    Nella medesima circolare n. 23/E del 2022 è stato, inoltre, precisato che possa

    costituire titolo idoneo a consentire ad una OdV di fruire del Superbonus, con

    riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di

    proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata

    in base alla quale l’OdV detiene l’immobile al fine di svolgere la propria attività

    relativa all’aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia

    economico che operativo. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato

    dall’ente proprietario consente di verificare se la predetta OdV abbia la

    disponibilità giuridica dell’immobile prima del sostenimento delle spese relative

    agli interventi ammessi all’agevolazione.

    Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell’applicazione del citato comma 10-bis

    dell’articolo 119, l’ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell’immobile

    in base ai titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o

    comodato d’uso gratuito) deve considerarsi tassativa.

    Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività di

    prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali – detenga l’immobile per il

    tramite di un contratto di locazione non potrà avvalersi delle modalità di calcolo

    del citato comma 10-bis.

    Inoltre, solo con riferimento al contratto di comodato d’uso gratuito (e non

    anche per gli altri titoli di possesso: proprietà, nuda proprietà, usufrutto), la

    disposizione prevede espressamente che tale contratto debba essere registrato in

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    data anteriore alla data di entrata in vigore della norma in commento (1° giugno

    2021).

    Conseguentemente, eventuali contratti di comodato d’uso esistenti ma non

    registrati in data antecedente al 1° giugno 2021 ovvero registrati successivamente

    a tale data, non rispettando la condizione posta dalla norma, non permetteranno di

    fruire della modalità di calcolo introdotta dal citato comma 10-bis dell’articolo 119

    del decreto Rilancio.

    Il possesso degli immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà o di usufrutto,

    dovrà sussistere al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della norma in

    commento e permanere per tutta la durata del periodo di fruizione

    dell’agevolazione. Questo, anche nell’ipotesi in cui – per effetto dell’esercizio di

    una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 121, comma 1, del

    decreto Rilancio – la detrazione venga fruita sotto forma di sconto sul corrispettivo

    dovuto oppure mediante la cessione del credito d’imposta.

    3 Limite di spesa ammesso - modalità di calcolo

    Come chiarito con la citata circolare n. 23/E del 2022 l’individuazione del

    tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata anche per i soggetti elencati nel

    citato comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, al pari di ogni

    altro destinatario dell’agevolazione, applicando le regole contenute nell’articolo

    119 medesimo, ovvero tenendo conto della “natura” degli immobili e del “tipo di

    intervento” da realizzare.

    Come specificato nella citata circolare 24/E del 2020 gli interventi devono

    essere realizzati:

    - su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia

    trainati);

    - su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia

    trainati);

    - su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno

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    o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari

    e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

    - nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze

    all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

    In merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei

    massimali di spesa, il citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio

    utilizza quale parametro di riferimento la superficie media di una unità abitativa

    immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato

    dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate8.

    Al riguardo si ritiene che, attesa la locuzione generica della norma riferita

    alla «superficie media», al fine di evitare differenze territoriali, occorre fare

    riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato

    dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate riferibile alla

    media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.

    Ad esempio nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una

    superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due

    grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo

    parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità

    immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.

    A titolo esemplificativo, nel caso di un intervento (trainante) di isolamento

    termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano

    l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie

    disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000

    di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari “figurative” (40

    unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui

    alla lett. a), comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

    ***

    8 Cfr. articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

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    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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