• Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2023 (0027629/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2023 (0027629/2022)

  • Prot. n. 0027629




    Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi
    da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento,

    DISPONE
    1. Ambito di applicazione

    1.1. Con la definizione agevolata (di seguito anche solo regolarizzazione) di cui ai commi da
    166 a 173 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche solo legge di
    bilancio 2023
    ) possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le
    infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (di seguito anche
    solo violazioni formali).

    1.2. Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per
    cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni
    amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta,
    dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo
    di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e
    dell’imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività
    produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché
    sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento
    dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a
    cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo
    precedente.

    1.3. La regolarizzazione non si applica:
    a) alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli
    di cui al punto 1.2.;

    b) alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento
    concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, vale a
    dire al 1° gennaio 2023;

    c) alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento
    al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione
    agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la
    regolarizzazione;

    d) agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di
    collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

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    167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi
    a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

    1.4. La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di
    attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
    L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
    di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, sia con riferimento alle
    violazioni inerenti all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (articolo 19,
    commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero
    (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011).

    2. Perfezionamento della regolarizzazione
    2.1. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e
    il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24,
    cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un
    periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.

    2.2. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento
    dell’importo di cui al punto 2.1. regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo
    d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24.

    2.3. Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per
    ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui al punto 2.1.

    2.4. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo
    2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un'unica
    soluzione entro il 31 marzo 2023.

    2.5. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice-tributo per il
    versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 e sono
    indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

    2.6. Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della
    regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni” (di seguito
    anche solo rimozione). La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto
    interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni
    formali
    dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto
    se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che
    non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto
    termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata
    irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione
    di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle
    violazioni formali correttamente rimosse.

    2.7. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai
    profili della violazione formale.

    2.8. Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di
    quanto versato.

    3

    2.9. Il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a
    qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in
    esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.


    3. Proroga dei termini
    3.1. Ai sensi del comma 171 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, in deroga all’articolo
    3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali
    commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato
    anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini di cui
    all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica
    dell’atto di contestazione o di irrogazione.

    4. Ulteriori disposizioni
    4.1. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli
    interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

    Motivazioni
    I commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 disciplinano la definizione
    agevolata delle violazioni formali. Il presente provvedimento è emanato in applicazione del
    comma 173, che così dispone: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
    sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172
    ».
    La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base
    imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio
    all'esercizio delle azioni di controllo e che, quindi, non possono essere considerate violazioni
    “meramente formali”, queste ultime non punibili ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 6 del
    d.lgs. n. 472 del 1997. Ad esempio, non rientra nell’ambito di applicazione della
    regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi,
    IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile
    anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta. Parimenti, non rientra nell’ambito di
    applicazione della regolarizzazione la violazione punita - in ragione del comportamento
    antigiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi
    non effettivamente scambiati o prestati - con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento
    dell'ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi
    (comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).
    Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La
    regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo
    d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti
    diversi dal contribuente, deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata
    commessa.
    Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della
    regolarizzazione, richiede anche «la rimozione delle irregolarità od omissioni».
    Sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti
    sulla determinazione o sul pagamento del tributo, di cui all’articolo 13 (Ravvedimento) del
    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
    La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili
    della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti

    4

    l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo
    6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Riferimenti normativi


    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate


    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1,
    art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1; articoli 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle
    Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
    n. 300.

    Disciplina normativa di riferimento


    Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
    2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina
    dell’imposta sul valore aggiunto

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in
    materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla
    riscossione delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo
    unico delle imposte sui redditi;

    Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e
    successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei
    contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
    modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale sulle attività
    produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
    fisiche;

    5

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle
    procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in
    materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni
    amministrative per le violazioni di norme tributarie;

    Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione di una addizionale comunale
    all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 361 dell’articolo 1
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 30 gennaio 2023

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)

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