• Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2023 (27650/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2023 (27650/2023)
  • Prot. n. 27650/2023





    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
    affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità
    per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli
    indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma
    delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire
    dal periodo d’imposta 2023.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
    presente provvedimento

    dispone

    1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023

    1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati
    economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2023, da dichiarare da parte
    dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di
    approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022, quelli per
    la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati
    rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
    utilizzati per il periodo d’imposta 2021 approvati con provvedimento del
    direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022, oltre quelli indicati
    nell’allegato 1 al presente provvedimento.

    1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a
    partire dal periodo di imposta 2023, a seguito della relativa approvazione con

    2

    decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente
    punto 1.1.

    2. Attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità
    fiscale

    2.1 Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista
    l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    2.2 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al punto precedente, sono
    applicati a partire dal periodo d’imposta 2023, a seguito di approvazione con
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    3. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
    imposta 2022

    3.1 Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di
    affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il
    periodo d’imposta 2022 sono acquisiti secondo le modalità indicate nei
    successivi punti 4 e 5 del presente provvedimento.

    4. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari
    ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
    di imposta 2022 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica

    4.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla
    consultazione del cassetto fiscale del contribuente

    4.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
    comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione
    massiva dei dati di cui al punto 3 del presente provvedimento, trasmettono
    all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file
    contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla
    consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

    Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per
    ciascun delegante, la dichiarazione (inserita nelle modalità, definite nelle
    specifiche tecniche citate al successivo punto 4.1.2) di possesso della delega
    alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

    L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è subordinata
    alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei
    deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

    3

    La data a partire dalla quale è possibile inviare i file delle richieste è indicata
    sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    4.1.2 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili
    dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono
    rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
    provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile
    dall’Agenzia delle entrate.

    4.1.3 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
    disponibili i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento consultando
    il proprio cassetto fiscale.

    4.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti
    di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

    4.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
    comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla
    consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione
    massiva dei dati di cui al punto 3 del presente provvedimento, acquisiscono
    le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di
    validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In
    caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta
    nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice
    dell’Amministrazione Digitale.

    4.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:

    - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
    delegante;

    - codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /
    negoziale, ovvero tutore del delegante;

    - periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

    - data di conferimento della delega.

    4.2.3 I soggetti di cui al punto 4.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,
    attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei
    contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati di cui al punto
    3 del presente provvedimento.

    Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per
    ciascun delegante, i seguenti elementi:

    - codice fiscale del contribuente;

    - codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero
    tutore del delegante;

    - numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto
    4.2.6;

    4

    - tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della
    delega;

    - gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2022 – anno
    d’imposta 2021 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della
    applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2022 - Periodo
    d’imposta 2021, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in
    allegato 3 al presente provvedimento.

    Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di
    notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver
    ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 3
    del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati
    per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle
    deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle
    deleghe.

    L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 3 del presente
    provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di
    riscontro.

    La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è
    indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    4.2.4 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili
    dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono
    rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
    provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile
    dall’Agenzia delle entrate.

    4.2.5 I soggetti di cui al punto 4.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente
    alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o più
    responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
    direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole
    tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

    4.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
    registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

    - numero progressivo e data della delega;

    - codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
    delegante;

    - estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

    4.2.7 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche
    presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a
    campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto
    4.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti,

    5

    tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora
    fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra
    l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme, laddove accertate, la
    responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.

    4.2.8 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
    disponibili i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento consultando
    il proprio cassetto fiscale.

    4.3 Ricevute

    4.3.1 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione
    Ricevute dell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici
    dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie
    credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico
    della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco
    degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa
    diagnostica.

    4.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta
    di cui al punto 4.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 3 del
    presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario
    inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti
    4.1.1 e 4.2.3, contenente i dati corretti.

    4.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio
    telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto
    4.3.1, della richiesta che si intende annullare.

    4.4 Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva

    4.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati
    di cui al punto 3 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet
    dell’Agenzia delle entrate.

    4.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto
    4.4.1, sono resi disponibili, nell’area autenticata del sito internet dei servizi
    telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta
    in modalità massiva, i file contenenti i dati di cui al punto 3 del presente
    provvedimento entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste
    regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 4.4.1, i file sono resi
    disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente è reso
    disponibile:

    - l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;

    - l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.

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    4.4.3 I file contenenti i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento sono resi
    disponibili secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con
    successivo provvedimento.

    4.4.4 L’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare dall’area autenticata del sito
    internet dei servizi telematici i file contenenti i dati di cui al punto 3 del
    presente provvedimento, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono
    stati resi disponibili.

    5. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, da
    parte dei contribuenti e degli intermediari delegati

    5.1 Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di
    effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 3 del presente
    provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

    - credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle
    entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità
    indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

    - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64
    del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
    dell’Amministrazione Digitale);

    - Carta d’Identità Elettronica (CIE), di cui all’articolo 66, comma 1, del
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
    Digitale).

    5.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma
    3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del soggetto
    dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo
    del file contenente i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento.

    Motivazioni

    Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come
    convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i
    contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano,
    anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici,
    contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto
    previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime
    di determinazione del reddito utilizzato.

    7

    Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia
    delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli
    indici, sono individuati tali dati.

    Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1,
    i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti,
    rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di
    imposta 2023.

    Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di
    elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

    In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure
    sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli
    dichiarativi Redditi.

    Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal
    comma 2 del citato articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017,
    individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli
    indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di
    imposta 2023.

    Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a
    revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
    revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
    entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche
    per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la
    revisione».

    Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività
    economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica prevista
    dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici di
    affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze del 21 marzo 2022 non ancora revisionati.

    Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione di esperti
    nella riunione del 15 dicembre 2022, con il presente provvedimento si individuano,
    nell’allegato 2, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
    sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto
    del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta
    2023.

    Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti
    possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o
    più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro
    sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

    8

    Altresì il presente provvedimento, ai punti 3, 4 e 5, definisce le modalità con
    cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti
    incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini
    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
    imposta 2022.

    In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica
    risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia
    dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire
    tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

    In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario
    seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore
    dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione
    730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è
    già espresso con il provvedimento n. 173 del 12 maggio 2022.


    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
    comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
    semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
    redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
    di gestione delle dichiarazioni;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
    produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
    della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    9

    Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
    Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
    locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
    dei pagamenti;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’Amministrazione Digitale;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
    Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
    posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
    Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
    rilevanti ai fini degli studi di settore;

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Disposizioni in materia di
    semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

    Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
    giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
    degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
    misure per lo sviluppo;

    Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute,
    sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
    all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 gennaio 2022:
    Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021,
    con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul
    valore aggiunto;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022:
    individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
    affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli
    per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
    utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per
    l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle
    elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
    periodo d’imposta 2022;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022: Approvazione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
    comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
    e di approvazione delle territorialità specifiche;

    10

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 30 gennaio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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