• Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2023 (27663/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 30.01.2023 (27663/2023)
  • Prot. n. 27663/2023





    Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

    Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022,

    n. 197



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento,

    DISPONE

    1. Ambito di applicazione

    1.1. La definizione agevolata delle sanzioni (di seguito anche solo regolarizzazione) di cui

    ai commi da 179 a 185 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito

    anche solo legge di bilancio 2023) si applica alle fattispecie descritte ai seguenti punti

    da 1.2 a 1.5, con le eccezioni indicate al punto 2.4.

    1.2. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti

    con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,

    relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge

    7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad

    avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora

    impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31

    marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3

    del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un

    diciottesimo del minimo previsto dalla legge; le disposizioni di cui al periodo

    precedente si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti

    2

    di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro

    il 31 marzo 2023.

    1.3. Le disposizioni di cui al punto 1.2 si applicano anche agli accertamenti con adesione

    relativi ad inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 11,

    comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo

    2023.

    1.4. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e

    ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate

    successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi

    dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la

    proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

    1.5. Le disposizioni di cui al precedente punto 1.4 si applicano anche agli atti di recupero

    non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati

    dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento

    delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi

    applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

    2. Perfezionamento della regolarizzazione

    2.1. La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di

    liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell’intero

    importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.

    2.2. Le somme dovute ai sensi dei punti da 1.2 a 1.5 possono essere versate anche

    ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno

    di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive

    alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale; è esclusa la compensazione prevista

    dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    2.3. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno

    1997, n. 218, non derogate. In particolare, in caso di inadempimento nei pagamenti si

    applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    3

    2.4. Sono esclusi dalla definizione di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 gli atti emessi

    nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del

    decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

    agosto 1990, n. 227.

    2.5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’ufficio procede con le

    ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento di

    cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5

    3. Ulteriori disposizioni ed indicazioni

    3.1. I contribuenti interessati possono definire gli atti di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5

    secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente; nei casi di cui al periodo

    precedente resta ferma la possibilità, ove normativamente prevista, di utilizzare la

    compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    3.2. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta

    dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

    Motivazioni

    I commi da 179 a 185 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 disciplinano la definizione

    agevolata delle sanzioni relative ad atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate.

    Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 184, che, al riguardo,

    dispone «Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate

    le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 179 a 183».

    Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con

    adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

    ? processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

    ? avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora

    impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente,

    entro il 31 marzo 2023;

    4

    ? inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1

    del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

    le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto

    legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto

    dalla legge.

    Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora

    impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023)

    e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza,

    con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate; tali disposizioni si applicano anche

    agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore

    della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con

    il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli

    interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

    Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente in un

    massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre

    successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli

    interessi al tasso legale.

    Resta ferma la possibilità per i contribuenti di definire gli atti rientranti nell’ambito di

    applicazione della regolarizzazione secondo le regole ordinarie previste dalla normativa

    vigente, utilizzando, in tali ipotesi, ove normativamente prevista, la compensazione prevista

    dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    La procedura di regolarizzazione di cui al presente provvedimento:

    ? esclude la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione disciplinato

    all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    ? non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria

    di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

    5

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1,

    art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle

    Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

    n. 300.

    Disciplina normativa di riferimento

    Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

    2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina

    dell’imposta sul valore aggiunto

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in

    materia di accertamento delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla

    riscossione delle imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo

    unico delle imposte sui redditi;

    Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e

    successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

    Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con

    adesione e di conciliazione giudiziale;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei

    contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

    modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

    6

    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell’imposta regionale sulle attività

    produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone

    fisiche;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle

    procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in

    materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni

    amministrative per le violazioni di norme tributarie;

    Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione di una addizionale comunale

    all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 361 dell’articolo 1

    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 30 gennaio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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