• Provvedimento Agenzia Entrate del 26.01.2023 (2023/24252)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 26.01.2023 (2023/24252)
  • Prot. n. 2023/24252

    Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla
    tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto
    di prodotti energetici – articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

    1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del

    provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno

    2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,

    del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge

    13 gennaio 2023, n. 6:

    a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute

    per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di

    dicembre 2022;

    b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione

    alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di

    dicembre 2022;

    c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di

    potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in

    relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica

    effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas

    naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato

    nel mese di dicembre 2022.

    1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere

    ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre

    2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal

    citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali

    disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione

    finanziaria.

    2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

    2.1. Per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all’Agenzia delle

    entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.

    2.2. La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:

    a) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del

    provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca

    – terzo trimestre 2022);

    b) 21 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del

    provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e

    pesca – quarto trimestre 2022);

    c) 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e),

    del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas

    – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento

    prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo

    ottobre/novembre 2022).

    3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

    3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi

    dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

    a) 30 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1. Entro lo stesso termine

    sono utilizzati in compensazione i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c),

    d) ed e), del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica

    e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato

    provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – ottobre

    e novembre 2022).

    b) 31 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del

    provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca

    – terzo trimestre 2022);

    c) 30 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del

    provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e

    pesca – quarto trimestre 2022).

    3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti

    di cui al punto 1.1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione

    del modello F24.

    4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

    4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei

    crediti d’imposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, secondo le disposizioni

    di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata

    all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2.

    5. Approvazione del nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti e delle

    relative istruzioni e specifiche tecniche

    5.1. Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta

    di cui al punto 2 del presente provvedimento, sono approvate le nuove versioni del

    “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di

    compilazione e delle relative specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento.

    Motivazioni

    L’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, riconosce alle imprese ulteriori crediti

    d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese

    di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas. Si tratta, in particolare dei seguenti

    crediti:

    a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute;

    b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle

    spese sostenute;

    c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30% delle spese sostenute;

    d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale,

    pari al 40% delle spese sostenute.

    I crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d) sono utilizzabili in compensazione tramite

    modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i

    crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

    ? il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi

    gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

    fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti

    qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e

    compagnie di assicurazione);

    ? in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di

    conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti

    che danno diritto al credito medesimo;

    ? il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe

    stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo

    stesso termine.

    Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

    ? si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

    34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle

    cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette

    comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli

    preventivi;

    ? le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi

    in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del

    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono

    definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno

    2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti

    d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e

    carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6

    ottobre 2022 e prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, le citate disposizioni attuative sono state

    estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

    Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il

    presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno

    2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando,

    però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte

    dei cessionari.

    Inoltre, il presente provvedimento recepisce le nuove scadenze per l’utilizzo in

    compensazione e la cessione dei crediti d’imposta, previste:

    ? dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, per i crediti riconosciuti

    per le spese relative all’energia elettrica e al gas, per il terzo trimestre 2022 e per il periodo

    ottobre/novembre 2022;

    ? dall’articolo 7, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 115 del 2022, per il credito

    riconosciuto per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

    nel terzo trimestre 2022;

    ? dall’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, per il credito riconosciuto

    per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca nel quarto

    trimestre 2022.

    Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti

    d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), con il presente provvedimento sono approvate le nuove

    versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle

    istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate

    con il richiamato provvedimento del 6 dicembre 2022.

    Infine, si evidenzia che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per

    l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto

    dalle disposizioni di riferimento.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Regolamento (UE) 2016/679;

    Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

    Articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

    Articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 26 gennaio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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