• Provvedimento Agenzia Entrate del 18.01.2023 (15943/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 18.01.2023 (15943/2023)
  • 1

    Prot. n. 15943/2023

    Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

    ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e

    trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive

    modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati

    dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544,

    della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    Dispone

    1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

    ottobre 2016 (come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n.

    1432217 del 20 dicembre 2019, n. 389405 del 23 dicembre 2020, n. 83884 del 30

    marzo 2021, n. 228725 del 7 settembre 2021 e n. 480030 del 28 dicembre 2022) in

    tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

    giornalieri.

    1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre

    2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al punto 1.5.1 le date “31 dicembre 2020” e “1° gennaio 2021” sono

    rispettivamente sostituite con “2 ottobre 2023” e “3 ottobre 2023”;

    b) al punto 1.9 dopo le parole “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate del 5 novembre 2018” sono aggiunte le seguenti parole “e successive

    modificazioni”.

    2

    1.2 Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche

    tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai

    nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di

    approvazione dopo il 30 giugno 2023. Per i modelli già approvati le predette

    specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di

    presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

    2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31

    ottobre 2019 (come modificato dai provvedimenti n. 1432381 del 23 dicembre 2019, n.

    248558 del 30 giugno 2020 e n. 351449 dell’11 novembre 2020), in tema di

    memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai

    fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre

    2016, n. 232 e successive modificazioni.

    2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre

    2019 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il punto 1.2 è modificato come segue: “I dati dei corrispettivi riferiti alle

    operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente

    consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice

    fiscale non possono partecipare alle lotterie di cui all’articolo 1, commi da 540

    a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. Al

    riguardo, i Registratori Telematici e i ServerRT possono memorizzare

    esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase

    di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale

    realizzata. Inoltre, i Registratori Telematici e i ServerRT non possono generare

    e riportare sui documenti commerciali, riferiti alle operazioni di cessioni di

    beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede

    all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, il codice bidimensionale

    di cui al punto 1.3.”;

    b) dopo il punto 1.2 si aggiunge il seguente punto: “1.3 Entro il 2 ottobre 2023 i

    modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web

    messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal

    3

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

    ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire

    la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1,

    commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive

    modificazioni. In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei

    ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e

    riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le

    caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad

    estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione

    alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono

    rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5

    marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa

    con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni;”

    c) il punto 2.1 è modificato come segue: “Il Registratore Telematico o il

    ServerRT, in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura

    giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria

    permanente, genera un file XML secondo il tracciato riportato nell’allegato

    “Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria”. I documenti

    commerciali da trasmettere sono quelli che partecipano alla lotteria degli

    scontrini ad estrazione differita, considerato che per concorrere all’estrazione

    è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il

    proprio codice lotteria all’esercente con la finalità di partecipare alla lotteria

    degli scontrini ad estrazione differita: in tal modo, viene anche espressa, da

    parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso. Il Registratore

    Telematico o il ServerRT genera il tracciato record composto da tutti i

    documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti, così come

    memorizzato nel dispositivo, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle entrate. La

    trasmissione all’Agenzia delle entrate avviene tramite un apposito servizio

    “lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST” su canale cifrato

    esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei

    restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri, secondo quanto specificato

    4

    negli allegati al presente provvedimento. In particolare, oltre ai dati

    identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria

    degli scontrini ad estrazione differita sono:

    a) denominazione del cedente/prestatore;

    b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

    c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);

    d) data e ora del documento;

    e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti,

    importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del

    corrispettivo non pagato;

    f) codice lotteria del cliente.

    All’Agenzia devono essere comunicate anche le operazioni di reso e annullo.

    In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti documenti

    commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al

    sistema Lotteria e i documenti di reso ed annullo inerenti documenti

    commerciali madre contenenti il codice bidimensionale di cui al punto 1.3. Il

    servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alle

    lotterie potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato “IN_SERVIZIO”,

    impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri.

    Pertanto, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è

    quello relativo all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo

    stato); successivamente possono essere effettuate le necessarie trasmissioni dei

    documenti commerciali finalizzati alle lotterie. Se un dispositivo viene

    sottoposto ad un cambio di stato non potrà inviare documenti commerciali per

    le lotterie se non viene precedentemente riportato nello stato

    “IN_SERVIZIO”, con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri.

    Le regole di composizione del file prevedono che l’xml prodotto contenga da

    1 a 100 documenti e che non ecceda la dimensione massima di 60kb. Al fine

    di consentire un efficiente funzionamento del sistema ciascun file trasmesso

    dovrà rispettare almeno uno dei seguenti criteri:

    a) contenere il numero massimo di documenti previsti dal tracciato;

    b) raggiungimento della dimensione massima del file.

    5

    La trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti

    dovrebbe avvenire a fronte della chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti

    estemporanei, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del

    sistema. Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di

    apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali

    ai fini delle lotterie avviene utilizzando un orario casuale all’interno

    dell’intervallo di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di

    emissione del documento commerciale e comunque entro il termine di cui all’

    articolo 2, comma 6 ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015. Potranno

    partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini ad estrazione differita

    anche i documenti commerciali inoltrati successivamente alla data di

    emissione, nel rispetto delle regole della lotteria degli scontrini ad estrazione

    differita.

    Il file trasmesso è sottoposto ad una fase di verifica, che può produrre un esito

    di scarto dell’intera fornitura ovvero di accoglienza. Un file accolto può avere

    segnalazioni inerenti ad uno o più documenti commerciali di vendita in esso

    contenuti, i quali saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai

    fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita. In caso di scarto della

    fornitura i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti

    non validi ai fini delle lotterie.

    Qualora il sistema dell’Agenzia delle entrate rilevi un errore nella trasmissione

    o nel formato dei dati, viene inviato un esito conforme all'elemento

    “DocCommercialiLotteriaEsito” secondo il tracciato riportato nell’allegato

    “Allegato - Tipi Dati Esito Documento Commerciale ai fini Lotteria”. Di

    seguito sono riportati i vincoli per la corretta produzione del file da inviare:

    ? il Server-RT deve effettuare tante trasmissioni quanti sono i punti cassa

    ad esso collegati;

    ? l’elemento “IdCassa” deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in

    cui la trasmissione avvenga da un Server-RT e deve contenere la matricola

    della cassa che ha emesso i documenti commerciali;

    ? i blocchi "Vendita" e "ResoAnnullo" sono mutuamente esclusivi;

    6

    ? per gli invii di prova è necessario prevedere l’apposito attributo

    simulazione =’true’ nel tag .

    d) dopo il punto 4 si aggiunge il punto: “5 Correzioni ed evoluzioni delle

    specifiche tecniche

    5.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche ed agli allegati, del presente

    provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.”


    2.2 Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche valide per

    la lotteria istantanea.

    MOTIVAZIONI

    Con il presente provvedimento viene adeguato il processo di riconoscimento della

    conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare

    fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei

    dati per la lotteria istantanea, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei

    dispositivi presenti sul mercato.

    Inoltre, con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche della

    lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e

    trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei

    dispositivi – che dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023 – permetteranno di

    generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della

    partecipazione della lotteria istantanea, secondo quanto riportato nel provvedimento

    interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei

    monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni.

    Infine, sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione

    11”.


    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    7

    - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

    - Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento:

    - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente

    l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

    - Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del

    contribuente;

    - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 2, comma 1,

    lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia

    di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento

    dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo

    e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

    che abroga la direttiva 95/46/CE;

    - Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni

    per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1,

    lettera g);

    - Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica

    delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso

    distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della

    legge 11 marzo 2014, n. 23;

    - Regolamento UE n. 2016/679;

    - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 1, commi da 540 a 544);

    - Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

    - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con

    il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 e successive modificazioni;

    - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016

    come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20

    dicembre 2019, n. 389405 del 23 dicembre 2020, n. 83884 del 30 marzo 2021, n.

    228725 del 7 settembre 2021 e n. 480030 del 28 dicembre 2022;

    8

    - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019

    come modificato dai provvedimenti n. 1432381 del 23 dicembre 2019, n. 248558 del

    30 giugno 2020 e n. 351449 dell’11 novembre 2020.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,

    comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 18 gennaio 2023

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati