• Provvedimento Agenzia Entrate del 17.01.2023 (14392/2023)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 17.01.2023 (14392/2023)
  • Prot. n. 14392/2023





    Approvazione della Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022,
    unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la
    trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
    Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle
    Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la
    trasmissione telematica



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone:

    1. Approvazione della Certificazione Unica “CU 2023” dei redditi di
    lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo,
    provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali,
    nonché
    dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi
    .

    1.1 È approvata la Certificazione Unica “CU 2023” da trasmettere

    all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, unitamente alle informazioni

    per il contribuente (Capitolo III) per attestare:

    a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed

    assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

    917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno

    2

    2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a

    titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

    b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e

    redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;

    c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per

    prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,

    di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari,

    corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di

    cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a

    ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni

    contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

    d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di

    procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della

    legge 27 dicembre 1997, n. 449;

    e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di

    esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

    f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni

    relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni

    contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

    g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di

    rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione

    dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere

    d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);

    h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di

    immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi)

    di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con

    modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

    i) le relative ritenute di acconto operate;

    j) le detrazioni effettuate.

    La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare

    dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione

    3

    del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed

    assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

    1.2 Sono altresì approvate:

    a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto

    d’imposta per la compilazione dei dati anagrafici del sostituto d’imposta e

    del percettore delle somme (Capitolo IV);

    b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto

    d’imposta per la compilazione dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro

    dipendente, equiparati ed assimilati (Capitolo V);

    c) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto

    d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali

    (Capitolo VI);

    d) le istruzioni per il sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali,

    previdenziali e assistenziali relativi ai redditi di lavoro autonomo,

    provvigioni e redditi diversi (Capitolo VII);

    e) le istruzioni per il sostituto d’imposta - Compilazione dati fiscali -

    Certificazione redditi - Locazioni brevi (Capitolo VIII);

    f) la Certificazione Unica “CU 2023”, da rilasciare al contribuente unitamente

    alle informazioni contenute nel predetto Capitolo III, entro i termini previsti

    dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La

    certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione

    automatica.

    1.3 Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve

    compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui ai Capitoli IV, V, VI, VII e

    VIII.

    1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una

    certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno

    2022 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente

    provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2023

    4

    comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4,

    comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.

    1.5 La Certificazione Unica 2023 può essere utilizzata anche per

    certificare i dati relativi all’anno 2023 fino all’approvazione di una nuova

    certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2022 e 2023 contenuti nella

    Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi

    successivi.

    1.6 Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro

    dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo,

    provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni

    brevi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica

    relativa alle tipologie reddituali indicate.

    1.7 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

    sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2. Certificazioni relative ai contributi INPS.

    2.1 La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati

    previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non

    sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle

    retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6

    luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.

    467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i

    dirigenti di aziende industriali.

    2.2 La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere

    presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

    5

    3. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

    3.1 Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7

    del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari

    professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in

    qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare

    redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a

    c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.2,

    lett. f), una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle

    operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle

    generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data

    dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione,

    nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

    4. Modalità di indicazione degli importi.

    4.1 Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi devono essere espressi in

    unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

    5. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle

    Certificazioni Uniche.

    5.1 È approvato il frontespizio per la trasmissione telematica con le

    relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto

    tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del

    soggetto incaricato della trasmissione telematica (Capitolo I).

    5.2 È approvato il quadro “CT” con le relative istruzioni per la

    compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i

    risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4

    integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione

    6

    e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente,

    equiparati o assimilati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del

    decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Capitolo II).

    5.3 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione

    telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del

    1998, di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

    5.4 La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4,

    comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

    contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la

    dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21

    novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della

    dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4,

    come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

    5.5 Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni

    degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e

    delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di “Approvazione

    dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi

    equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui

    all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle Entrate.

    5.6 Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro

    dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo,

    provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni

    brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica

    relativa alle tipologie reddituali erogate.

    7

    6. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

    dei dati.

    6.1 I soggetti tenuti alla trasmissione all'Agenzia delle entrate delle

    certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4, del decreto del Presidente

    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i soggetti incaricati della trasmissione

    telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, devono inviare in via telematica i dati delle

    certificazioni uniche redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1.1

    secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Eventuali

    aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati

    nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data

    relativa comunicazione.

    7. Tipologie di invio e termini delle trasmissioni.

    7.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. Le

    regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della

    Certificazione Unica e nelle relative specifiche tecniche.

    7.2 Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni

    Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno

    con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

    7.3 Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui

    all’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se

    la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque

    giorni successivi alla scadenza indicata nel punto 7.2.

    7.4 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato

    entro il termine di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il

    soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni

    successivi allo stesso termine.

    8

    7.5 Nel caso di scarto delle singole certificazioni uniche, inviate entro il

    termine di cui al punto 7.2, la medesima sanzione non si applica se il soggetto

    obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni

    rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono,

    invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

    7.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al

    presente punto 7 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi

    precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 1 del decreto

    legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

    8. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

    8.1 Il Frontespizio di cui al punto 5.1 e il quadro “CT” di cui al punto 5.2

    nonché la Certificazione Unica di cui al punto 1.1 sono resi disponibili

    gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati

    prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    8.2 È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti quadri e della predetta

    certificazione prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rechino

    l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente

    provvedimento.

    8.3 È consentita la stampa monocromatica dei predetti quadri e della

    predetta certificazione realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di

    stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la

    chiarezza e la leggibilità degli stessi nel tempo.

    9. Trattamento dei dati.

    9.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

    articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice

    in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

    9

    2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni – è individuata nel

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

    modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

    provvedimento.

    9.2 L’Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

    dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti.

    L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A.,

    al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e

    di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata

    l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale

    nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)

    2016/679.

    Le categorie di dati personali trattate attraverso la presente Certificazione

    Unica sono descritte nella medesima e nell’informativa sul trattamento dei dati

    personali ad essa allegata.

    9.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5

    par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva

    i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali.

    9.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett. f

    del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera

    da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Certificazione Unica venga

    effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente

    provvedimento.

    10

    Motivazioni

    Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto

    dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base

    al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori

    soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono

    rilasciare un’apposita certificazione (CU 2023), unica anche ai fini dei contributi

    dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e

    casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle

    Finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Ai sensi del comma 6-quinquies del predetto decreto n. 322 del 1998, le

    certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia

    delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i

    valori sono stati corrisposti. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi

    del comma 6-quinquies sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei

    medesimi dati nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del decreto n. 322

    del 1998.

    A tal fine il presente provvedimento approva, oltre al modello di

    Certificazione Unica, anche il frontespizio per la trasmissione telematica

    contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati

    contenuti nelle certificazioni uniche e del soggetto incaricato della trasmissione

    telematica, nonché il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede

    telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni

    730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).

    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
    comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    11

    Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
    42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento.

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle
    imposte sui redditi;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
    successive modificazioni, recante approvazione del Testo unico delle imposte sui
    redditi;

    Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
    pensionistiche complementari;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
    recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
    dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
    modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;


    Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni,

    recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione
    delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente
    ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

    Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l’altro,
    devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per
    l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di
    natura finanziaria (art. 10, comma 3);

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
    successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle
    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
    produttive e all’imposta sul valore aggiunto (art. 4);

    Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3
    settembre 1999, concernente l’estensione all’Istituto nazionale di previdenza per
    i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e all’Istituto nazionale di
    previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione
    unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei
    contributi dovuti ad altri enti e casse;

    12

    Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l’altro,
    disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale
    all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e
    assimilati;

    Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della
    disciplina fiscale della previdenza complementare;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del
    contribuente;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
    abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);


    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di

    protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle

    forme pensionistiche complementari;
    Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, recante disposizioni in

    materia di semplificazione fiscale e di dichiarazione dei redditi precompilata;
    Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante disposizioni sulle
    misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;

    Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione
    del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

    Legge 11 dicembre 2016, n 232, bilancio di previsione dello Stato per
    l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;


    Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla

    legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
    iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
    eventi sismici e misure per lo sviluppo;


    Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia

    di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
    lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
    amministrazioni pubbliche;


    Legge 27 dicembre 2017, n. 205, bilancio di previsione dello Stato per

    l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

    Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in

    materia fiscale e finanziaria;

    Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in

    materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

    13

    Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in
    materia fiscale e per esigenze indifferibili;


    Legge 27 dicembre 2019, n. 160, bilancio di previsione dello Stato per

    l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

    Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la

    riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;

    Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
    sostegno e il rilancio dell'economia;


    Legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di previsione dello Stato per

    l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

    Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse

    all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
    servizi territoriali;


    Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia

    economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

    Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istituzione dell'assegno

    unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al
    Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46;


    Legge 30 dicembre 2021, n. 234, bilancio di previsione dello Stato per

    l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

    Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per

    contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

    Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di
    semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
    ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;


    Decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, attuazione del regolamento

    (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul
    prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);


    Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, recante misure urgenti di

    sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

    Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 recante interventi urgenti in favore
    delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
    dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

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    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet

    dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
    Ufficiale
    , ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
    244.

    Roma, 17 gennaio 2023



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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