• Circolare Agenzie Entrate 1/E del 13/01/2023

  • Circolare Agenzie Entrate 1/E del 13/01/2023
  • CIRCOLARE N. 1/E

    Direzione Centrale Coordinamento Normativo

    Roma, 13 gennaio 2023




    OGGETTO: Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni





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    INDICE

    PREMESSA ........................................................................................................................................ 3

    1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
    dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021
    ................................................................ 4

    2. Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023..................................... 7

    3. Estensione dei piani di rateazione........................................................................................ 10

    4. Altre disposizioni ................................................................................................................... 12

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    PREMESSA

    L’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di

    bilancio 2023)1, al fine di supportare i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica

    dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti

    energetici, ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute

    a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed

    estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto2.

    Il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta una delle metodologie di

    verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.

    In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi


    1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303.
    2 Di seguito si riporta il testo dei commi da 153 a 159 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023:
    «153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi
    d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni
    previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma
    2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente
    legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite
    con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le
    sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
    154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-
    bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte
    scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di
    sanzioni e riscossione.
    155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste
    dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
    definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
    Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate
    in ritardo.
    156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo
    3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte
    scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di
    sanzioni e riscossione
    157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla
    definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
    158. In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a
    seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
    richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la
    notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
    159. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «in un numero massimo di
    otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,» sono soppresse».

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    direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti

    nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a

    correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni.

    I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state

    correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in

    misura congrua.

    Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta,

    l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso

    la dichiarazione in esame.

    La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma

    rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al

    soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

    Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,

    entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico3),

    il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le

    sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia

    delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In

    caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria

    (90 giorni in caso di avviso telematico)4, le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni,

    sono iscritte a ruolo.

    Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle

    modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate

    disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’invio di nuove

    comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

    1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato

    delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021

    Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato

    delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020


    3 Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
    4 Ovvero dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme
    dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

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    e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli

    articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, possono essere

    oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per

    cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute

    sulle imposte non versate o versate in ritardo.

    Rientrano nella definizione agevolata:

    a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma

    2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della

    legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le

    quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso

    di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata5;

    b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore

    della legge di bilancio 2023.

    Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli

    interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate

    nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.

    Il comma 154 prevede che il pagamento delle somme dovute deve avvenire secondo

    le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-bis

    (per il pagamento in forma rateale) del d.lgs. n. 462 del 1997. Pertanto, per beneficiare della

    definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento,

    siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal

    ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la

    rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve

    essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono

    essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di

    rateazione.

    I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve

    inadempimento previste dall’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 602 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata,


    5 Si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi
    telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022.

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    non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata,

    per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento

    di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva

    l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

    In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve

    inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in

    materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme

    dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una comunicazione già

    inviata al contribuente.

    Esempio n. 1

    Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della

    dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta

    non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. Tale comunicazione

    è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19

    dicembre 2022.

    Esiti comunicati al contribuente:

    Esito di omesso versamento
    Imposta non versata 100,00
    Sanzione (10%) 10,00
    Interessi 7,00

    Esito di tardivo versamento
    Sanzione (10%) 40,00
    Interessi 14,00

    Totale 171,00

    L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al

    10 per cento, è pari a euro 171,00.

    L’importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando

    le sanzioni nella misura del 3 per cento delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo.

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    Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni:

    Esito di omesso versamento
    Imposta non versata 100,00
    Sanzione (3%) 3,00
    Interessi 7,00

    Esito di tardivo versamento
    Sanzione (3%) 12,00
    Interessi 14,00

    Totale 136,00

    La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato,

    con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della

    comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019

    e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la

    prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono

    essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di

    rateazione.

    2. Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

    Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle

    comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633

    del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023

    (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento

    rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

    Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente

    intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima

    data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602

    del 1973.

    L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per

    cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i

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    versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 20226. Pertanto, la definizione agevolata si

    realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali,

    interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura

    del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

    Il comma 156 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute, come

    rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini

    previsti dal predetto articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. In altri termini, condizione

    necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua,

    senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione,

    ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione

    fino a venti rate, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

    In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da

    determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto

    e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

    Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una rateazione in corso.

    Esempio n. 2

    Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello

    Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022.

    Esiti comunicati al contribuente:

    Esito di omesso versamento
    Imposta non versata 4.000,00
    Sanzione (10%) 400,00
    Interessi 280,00

    Esito di tardivo versamento
    Sanzione (10%) 240,00
    Interessi 80,00

    Totale 5.000,00

    L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al


    6 Per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi
    di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella
    misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

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    10 per cento, è pari a euro 5.000,00.

    Il contribuente ha optato per il pagamento in otto rate trimestrali di pari importo,

    secondo il seguente piano:

    N. rata Scadenza
    Importo rata

    (codice tributo 9001)
    Importo interessi di rateazione

    (codice tributo 9002)
    1 02/05/2022 625,00 € -
    2 31/08/2022 625,00 € 5,51 €
    3 30/11/2022 625,00 € 10,97 €
    4 28/02/2023 625,00 € 16,36 €
    5 31/05/2023 625,00 € 21,87 €
    6 31/08/2023 625,00 € 27,39 €
    7 30/11/2023 625,00 € 32,84 €
    8 29/02/2024 625,00 € 38,30 €

    5.000,00 €

    Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo

    complessivo di euro 1.875,00 (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza

    considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).

    Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella

    misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31

    dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come

    esposto nella tabella seguente.

    Dettaglio esiti
    Importo richiesto

    con la comunicazione
    % Importo versato

    Imposta da versare 4.000,00 € 80,00 1.500,00 €
    Sanzione 400,00 € 8,00 150,00 €
    Interessi 280,00 € 5,60 105,00 €
    Sanzione 240,00 € 4,80 90,00 €
    Interessi 80,00 € 1,60 30,00 €
    Totale 5.000,00 € 100,00 1.875,00 €

    Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro

    il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate

    le sanzioni nella misura del 3 per cento, come esposto nella tabella seguente.

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    Dettaglio esiti
    Importo richiesto

    (con sanzioni
    al 10%)

    Importo
    versato

    Importo residuo
    (con sanzioni

    al 10%)

    Importo residuo
    (con sanzioni

    ricalcolate al 3%)
    Imposta da versare 4.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
    Sanzione 400,00 € 150,00 € 250,00 € 75,00 €
    Interessi 280,00 € 105,00 € 175,00 € 175,00 €
    Sanzione 240,00 € 90,00 € 150,00 € 45,00 €
    Interessi 80,00 € 30,00 € 50,00 € 50,00 €
    Totale 5.000,00 € 1.875,00 € 3.125,00 € 2.845,00 €

    Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3 per cento, pari a euro 2.845,00, può essere

    ripartito nel restante numero di rate (cinque) previsto dall’originario piano di rateazione,

    mantenendo le relative scadenze. Gli interessi di rateazione7 sono rideterminati rispetto al

    nuovo importo delle rate, come esposto nella tabella seguente.

    N. rata Scadenza
    Importo rata

    (codice tributo 9001)

    Importo interessi
    di rateazione

    (codice tributo 9002)
    1 02/05/2022 625,00 € -
    2 31/08/2022 625,00 € 5,51 €
    3 30/11/2022 625,00 € 10,97 €

    Totale già versato 1.875,00 €
    4 28/02/2023 569,00 € 14,90 €
    5 31/05/2023 569,00 € 19,91 €
    6 31/08/2023 569,00 € 24,93 €
    7 30/11/2023 569,00 € 29,90 €
    8 29/02/2024 569,00 € 34,86 €

    Totale da versare 2.845,00 €
    Totale complessivo
    4.720,00 €

    3. Estensione dei piani di rateazione

    In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e

    formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta

    nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 19978, in base al quale le somme dovute

    potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero,


    7 Si ricorda che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati
    dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è
    riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.
    8 La modifica in esame riguarda, oltre che le rateazioni delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti
    ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, anche le rateazioni delle somme
    dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

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    se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

    Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari

    importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle

    dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la

    soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo,

    ovvero, se superiori a cinquemila euro». Ne consegue che, indipendentemente dall’importo

    della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute

    fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

    Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte

    le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in

    corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a

    un massimo di venti rate trimestrali.

    Si riporta di seguito un esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.

    Esempio n. 3

    Riprendendo i dati dell’esempio n. 2, il piano di dilazione originariamente previsto in

    otto rate, già rideterminato negli importi per effetto della definizione agevolata prevista dal

    comma 155, può essere esteso fino a un massimo di venti rate trimestrali, ripartendo il debito

    residuo nel numero restante di rate (fino ad arrivare a venti) e ricalcolando l’importo degli

    interessi di rateazione rispetto ai nuovi importi e alle nuove scadenze.

    N. rata Scadenza
    Importo rata

    (codice tributo 9001)

    Importo interessi
    di rateazione

    (codice tributo 9002)
    1 02/05/2022 625,00 € -
    2 31/08/2022 625,00 € 5,51 €
    3 30/11/2022 625,00 € 10,97 €

    Totale già versato 1.875,00 €
    4 28/02/2023 167,40 € 4,38 €
    5 31/05/2023 167,35 € 5,86 €
    6 31/08/2023 167,35 € 7,33 €
    7 30/11/2023 167,35 € 8,79 €
    8 29/02/2024 167,35 € 10,25 €
    9 31/05/2024 167,35 € 11,73 €
    10 02/09/2024 167,35 € 13,24 €
    … … … …
    19 30/11/2026 167,35 € 26,38 €

    12

    N. rata Scadenza
    Importo rata

    (codice tributo 9001)

    Importo interessi
    di rateazione

    (codice tributo 9002)
    20 01/03/2027 167,35 € 27,84 €

    Totale da versare 2.845,00 €
    Totale complessivo
    4.720,00 €

    4. Altre disposizioni

    Il comma 157 prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in

    base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente

    acquisite e non sono rimborsabili.

    Il comma 158, infine, proroga di un anno i termini decadenziali per la notificazione

    delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del DPR n. 602 del

    1973, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

    relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

    ***

    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati

    con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli

    uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)

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