• Provvedimento Agenzia Entrate del 15.12.2022 (463236/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 15.12.2022 (463236/2022)
  • Prot. n. 2022/463236




    Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del
    mese di dicembre 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone:

    1. Definizioni

    1.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

    a) “Servizio F24”: il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento

    relative ai versamenti unitari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto

    legislativo n. 241 del 1997;

    b) “Servizio I24”: il Servizio F24 per il pagamento di tributi, contributi,

    premi e altre somme tramite canali telematici dell’Agenzia;

    c) “intermediari”: gli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi

    F24/I24: banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento

    non bancari, agenti della riscossione;

    d) “contabilità speciale”: contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia

    delle entrate - fondi della riscossione”.

    2. Termini di riversamento e rendicontazione delle somme versate a titolo di

    acconto dell’imposta sul valore aggiunto

    2.1. Gli intermediari riversano entro le ore 14,50 del 30 dicembre 2022, sulla

    contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato,

    anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i

    Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto

    dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23 e 27 dicembre 2022,

    tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5

    giorni lavorativi.

    È data facoltà ai predetti intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei

    bonifici da regolare il 30 dicembre 2022.

    2.2. Gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle

    somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2022 tramite i canali per i quali è

    stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi o entro 3 giorni lavorativi.

    2.3. Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1 e 2.2, restano ferme le

    modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al Manuale SIA – RI - VEUN

    001 in vigore alla data per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati

    all’Agenzia delle entrate.

    2.4. Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le

    somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore

    aggiunto di cui al punto 2.1; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.3,

    il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il

    30 dicembre 2022.

    2.5. Per le somme versate nei giorni 22, 23 e 27 dicembre 2022 non si applicano le

    previsioni convenzionali relative all’anticipato riversamento di cui all’articolo

    21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.

    2.6. La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla

    contabilità speciale le somme riversate il 30 dicembre 2022 ai sensi dei punti 2.1

    e 2.4 per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap.

    1203/1) nella stessa data.

    2.7. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme

    affluite il 30 dicembre 2022 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti

    eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

    Motivazioni

    I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore

    aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,

    n. 405 ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre

    di ciascun anno.

    Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 6 del

    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto

    legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega di pagamento agli intermediari

    convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a.,

    prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione). Il riversamento

    delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall’articolo

    6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

    Le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di

    riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti

    (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi

    dell’Agenzia).

    Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, anche in deroga alle

    previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento

    all’Erario delle somme riscosse nelle date del 22, 23 e 27 dicembre 2022 a titolo di

    acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle

    Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d’Italia.

    Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il

    30 dicembre 2022, sono escluse dalle disposizioni del presente provvedimento, in

    quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 67, comma 1; articolo 68, comma
    1);

    - Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della medesima Agenzia
    (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della
    medesima Agenzia (articolo 2, comma 1).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    - Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter);

    - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;

    - Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

    (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta

    Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 15 dicembre 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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