• Provvedimento Agenzia Entrate del 29.11.2022 (439455/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 29.11.2022 (439455/2022)


  • Prot. n. 439455/2022




    Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento,

    Dispone


    1. 1. Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione

    È approvato il modello di avviso di intimazione di cui all’allegato 1 del

    presente provvedimento, che sostituisce il modello di cui all’allegato 1 del

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015.

    Motivazioni

    L’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che

    l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella

    di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene

    l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla

    data della predetta notifica.

    L’art. 29, comma 1, lett. e), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

    modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del

    suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio

    dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di

    2

    accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate a sensi del

    citato art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010.

    La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9,

    comma 3 ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26

    aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi

    del menzionato art. 9, comma 3 bis, d.l. 2 marzo 2012, n. 16.

    L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi

    propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato

    nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.

    La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia

    tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni

    tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

    In particolare, l’art. 1, comma a) della citata legge 130 del 2022 ha

    modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante

    l’“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione

    degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta

    nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”

    L’attuale formulazione dell’art. 1 dispone pertanto che “Gli organi di

    giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria

    di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di

    giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”

    Con il presente provvedimento si procede pertanto a sostituire il

    riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di

    intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad

    adeguare il logo dell’agente della riscossione.

    3

    La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Riferimenti normativi dell’atto

    a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:

    decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

    del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57,

    comma 1 e art. 62, commi 1 e 2);

    b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

    del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 68, comma

    1);

    statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo

    n. 6 del 13 dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

    febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera

    del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di

    avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del

    personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e

    74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

    legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

    amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art. 3, comma

    4

    4);

    legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti

    del contribuente” (art. 7, comma 2, lettera a, b, c);

    d) Disposizioni relative all’avviso di intimazione:

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante

    “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” (art. 50, comma 3).

    Roma, 29 novembre 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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