• Circolare Agenzie Entrate 36/E del 29/11/2022

  • Circolare Agenzie Entrate 36/E del 29/11/2022
  • CIRCOLARE N. 36/E

    Direzione Centrale Coordinamento Normativo

    Roma, 29 novembre 2022



    OGGETTO: Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica

    e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis),
    decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge
    18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-
    quater).

    2

    INDICE

    PREMESSA ................................................................................................................................. 4

    1. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 .......................... 5

    2. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2022 .................... 12

    3. CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI D’IMPOSTA
    RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” E DI QUELLE
    “NON GASIVORE” .................................................................................................................. 16

    4. COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI
    NELL’ESERCIZIO 2022 ......................................................................................................... 21

    5. RISPOSTE A QUESITI ....................................................................................................... 22

    5.1. Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in
    caso di locazione di immobile
    ............................................................................................... 22

    5.2 Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in cui l’unico
    contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa
    “non energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione.
    ........ 23

    5.3. Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai fini dell’accesso al
    credito d’imposta energia elettrica per un’impresa non intestataria dell’utenza nel
    trimestre di riferimento del 2019
    ......................................................................................... 24

    5.4. Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla norma nei
    trimestri rilevanti per la verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica
    per le imprese “non energivore”
    .......................................................................................... 25

    5.5. Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete
    pubblica
    .................................................................................................................................. 26

    5.6 Nozione di “componente energia”.................................................................................. 26

    5.7. Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro
    del trimestre di riferimento del 2019
    ................................................................................... 27

    5.8. POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’incremento del costo della
    componente energetica
    .......................................................................................................... 28

    5.9. Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i consumi
    relativi a trimestri differenti
    ................................................................................................. 29

    5.10. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale
    liquido)
    ................................................................................................................................... 29

    5.11. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di petrolio
    liquefatto)
    ............................................................................................................................... 30

    5.12. Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas
    per uso autotrasporto
    ............................................................................................................ 30

    5.13. Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale acquistati e
    utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria
    ............................................................. 31

    3

    5.14. Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di
    teleriscaldamento
    .................................................................................................................. 32

    5.15. Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive
    dilettantistiche
    ...................................................................................................................... 33

    4

    PREMESSA

    Al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas

    naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono

    stati emanati, tra gli altri:

    - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato “Misure urgenti in

    materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese

    e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali

    e di crisi ucraina” (c.d. “decreto Aiuti”), convertito, con

    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

    - il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rubricato “Misure urgenti in

    materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”

    (c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge

    21 settembre 2022, n. 142;

    - il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, rubricato “Ulteriori

    misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,

    produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del

    Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto Aiuti-

    ter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,

    n. 175;

    - il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, rubricato “Misure urgenti

    di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d.

    “decreto Aiuti-quater).

    In particolare, si osserva che le disposizioni agevolative di cui all’articolo 6

    del decreto Aiuti-bis, all’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e all’articolo 1 del decreto

    Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e

    gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con

    riferimento a periodi precedenti – introdotte con i decreti-legge 27 gennaio 2022,

    5

    n. 41 (c.d. decreto Sostegni-ter), 1° marzo 2022, n. 172 (c.d. decreto Energia), e 21

    marzo 2022, n. 213 (c.d. decreto Ucraina) – incrementandone la misura.

    Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito

    all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno

    delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia

    elettrica e del gas naturale.

    L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, dei

    contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare

    riguardo alle relazioni e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della

    Repubblica.

    Con il medesimo documento di prassi si provvede, inoltre, a rispondere a

    taluni quesiti specifici pervenuti alla scrivente in merito all’ambito applicativo

    delle anzidette misure.

    Per quanto concerne i chiarimenti di natura non fiscale, questi sono resi con

    il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di

    regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Resta fermo che eventuali dubbi

    interpretativi afferenti questioni di carattere non fiscale non possono costituire

    oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    (Statuto dei diritti del contribuente).

    1. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022

    L’articolo 6 del decreto Aiuti-bis ha riconosciuto alcuni contributi

    straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto

    di energia elettrica e di gas naturale; nello specifico, viene riconosciuto:

    - ai sensi del comma 1, un credito d’imposta del 25 per cento delle

    spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed


    1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
    2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
    3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

    6

    effettivamente utilizzata4 nel terzo trimestre 2022, alle imprese a

    forte consumo di energia elettrica5, i cui costi medi (per kWh),

    calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e

    sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30 per cento

    rispetto al medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore

    approfondimento in merito alla disciplina relativa all’agevolazione

    in commento, si richiama quanto precisato nelle circolari del 13

    maggio 2022, n. 13/E, e dell’11 luglio 2022, n. 25/E;

    - ai sensi del comma 2, un credito d’imposta del 25 per cento delle

    spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo

    trimestre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a

    favore delle imprese a forte consumo di gas naturale6, a condizione

    che il prezzo di quest’ultimo, determinato come media dei prezzi di

    riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),

    abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento maggiore del

    30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Per ogni

    approfondimento in ordine alla disciplina relativa all’agevolazione

    in commento, si rinvia alla circolare del 16 giugno 2022, n. 20/E;

    - ai sensi del comma 3, un credito d’imposta, pari al 15 per cento della

    spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica,

    acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno

    2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica

    di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (ossia contatori

    aventi potenza impegnata pari o superiore a 15 kW), diverse dalle


    4 Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle
    imprese di cui al primo periodo e dalle stesse consumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento
    del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per
    la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia
    pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale.
    5 Di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.
    6 Queste imprese sono quelle operanti nei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero della
    Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non
    inferiori al 25 per cento del volume indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

    7

    imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo

    abbia subìto nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per

    kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del

    corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre

    dell’anno 2019. Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla

    disciplina relativa all’agevolazione in commento, si richiama quanto

    precisato nelle circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

    - ai sensi del comma 4, un credito d’imposta, pari al 25 per cento della

    spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo

    trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi

    termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte

    consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale

    determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal

    GME abbia subìto, nel secondo trimestre 2022, un incremento

    maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.

    Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa

    all’agevolazione in commento, si rinvia a quanto precisato nella

    circolare n. 20/E del 2022.

    Beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le “imprese” che

    sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo

    soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti,

    ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che –

    indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal

    regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste7. In

    proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese

    commerciali sia le imprese agricole8.


    7 Cfr. tra le altre, la circolare 28 novembre 2011, n. 51/E, paragrafo 1, riguardante il credito d’imposta per
    le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca e la circolare 10
    novembre 2021, 14/E, paragrafo 1, avente ad oggetto il credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli
    dal vivo.
    8 Cfr. circolare 16 marzo 2016, n. 5/E, paragrafo 1, avente ad oggetto il credito d’imposta per attività di
    ricerca e sviluppo.

    8

    Si ritiene, inoltre, che in assenza di un’espressa esclusione normativa,

    possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti

    non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle

    imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o

    privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad

    esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),

    le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a

    carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le

    Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del

    decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4609, nel presupposto che esercitino anche

    un’attività commerciale.

    In particolare con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il

    credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas

    naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

    A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali

    adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo

    svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a

    individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che

    consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e

    per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle

    superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle

    superfici complessivamente utilizzati)10.

    Con riferimento alle imprese sia “energivore” sia “non energivore”, non

    ancora costituite alla data del 1° aprile 2019, in assenza di dati relativi al parametro

    iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della


    9 Cfr. tra l’altro, il paragrafo 1 della circolare 10 novembre 2021, n. 14/E, avente ad oggetto il credito
    d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo nonché la risposta a interpello n. 522 del 21 ottobre 2022,
    concernente i crediti d’imposta relativi all’acquisto di beni strumentali.
    10 Cfr. il paragrafo 3.2 della circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, ancorché concernente la detrazione
    dell’IVA relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed escluse.

    9

    componente energia elettrica del secondo trimestre 2019, necessario per il

    raffronto con i costi medi della materia energia relativa al secondo trimestre 2022),

    questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

    ? valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica

    all’ingrosso (PUN) pari, per il secondo trimestre 2019, a 50,87

    euro/MWh11;

    ? valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il

    secondo trimestre 2019, a 11,60 euro/MWh12,

    per un importo complessivo pari a 62,47 euro/MWh.

    In forza dell’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater, i crediti

    d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 202313, esclusivamente in

    compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Ciò a

    differenza dei corrispondenti crediti d’imposta relativi al primo e al secondo

    trimestre del 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24,

    da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

    dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 16 settembre 2022, n. 49/E, sono

    stati istituiti i seguenti codici tributo:

    - “6968”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

    energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9

    agosto 2022, n. 115”;

    - “6969”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

    consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-

    legge 9 agosto 2022, n. 115”;


    11) Fonte Gestore dei mercati energetici (GME):
    https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx > 2019; valutato come media aritmetica dei
    valori orari di prezzo nel periodo 1.04.19 ore 1 – 31.06.19 ore 24.
    12 Fonte ARERA: https://www.arera.it/allegati/docs/19/109-19rt.pdf, tabella 2.
    13 Con l’articolo 6, comma 6, del decreto Aiuti-bis era stato previsto l’utilizzo dei crediti d’imposta entro il
    31 dicembre 2022. Il termine è stato poi prorogato al 31 marzo 2023 dall’articolo 1, comma 11, lettera a),
    del decreto Aiuti-ter e, da ultimo, al 30 giugno 2023 dall’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater.

    10

    - “6970”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

    energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9

    agosto 2022, n. 115”;

    - “6971”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

    diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)

    – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

    Si evidenzia che i crediti d’imposta non possono essere chiesti a rimborso.

    Per espressa previsione normativa, tali crediti d’imposta:

    - non sono soggetti ai limiti annui per l’utilizzo in compensazione di

    cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 200714 e di cui

    all’articolo 34 della l. n. 388 del 200015;

    - non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base

    imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non

    rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli

    interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese e degli

    altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR;

    - sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i

    medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche

    della non concorrenza alla formazione del reddito e della base

    imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – non

    determini il superamento del costo sostenuto.

    Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che i crediti

    d’imposta in commento – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili, solo

    per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di


    14 L’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 prevede che «a partire dal 1° gennaio 2008, anche
    in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro
    RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro
    ».
    15 L’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 prevede che «a decorrere dal 1°
    gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo
    17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale,
    è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare
    ». L’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021,
    n. 234 (legge di bilancio 2022), ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto
    dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di
    euro
    ».

    11

    credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È

    fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla

    prima, solo a favore di:

    - banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo

    106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

    - società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui

    all’articolo 64 del predetto testo unico;

    - imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del

    d.lgs. n. 209 del 2005.

    La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi

    siano cedibili “solo per intero” implica che l’eventuale utilizzo parziale del credito

    in compensazione tramite modello F24 non consente, in ogni caso, la cessione

    della quota non utilizzata.

    Per consentire la cessione dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha

    pubblicato la risoluzione datata 11 ottobre 2022, n. 59, con la quale sono stati

    istituiti i seguenti codici tributo:

    - “7728”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

    favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del

    decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

    - “7729”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

    favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)

    – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

    - “7730”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

    favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3,

    del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

    - “7731”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a

    favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale

    (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

    115”.

    12

    Le disposizioni in commento stabiliscono che, in caso di cessione del

    credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati

    relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno

    diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

    Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le

    quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima

    data del 30 giugno 2023.

    Il citato articolo 1, comma 4, prevede, inoltre, che le modalità attuative delle

    disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità degli anzidetti crediti

    d’imposta sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate.

    Premesso che con il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2022, n.

    253445, sono state approvate le regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti

    d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia

    elettrica e gas nel primo e nel secondo trimestre 2022, con successivo

    provvedimento direttoriale del 6 ottobre 2022, n. 376961, è stata disposta

    l’estensione delle citate regole ai crediti d’imposta di cui al presente paragrafo

    (ferme restando le diverse scadenze previste per la cessione e la fruizione dei

    crediti da parte dei cessionari).

    Quest’ultimo provvedimento stabilisce, inoltre, che la cessione dei crediti

    d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 deve essere oggetto di apposita

    comunicazione.

    Per ogni ulteriore approfondimento in merito alla disciplina relativa alla

    cedibilità dei crediti in commento, si richiama quanto precisato nelle circolari n.

    13/E e n. 20/E del 2022.

    2. CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE
    2022

    13

    L’articolo 1 del decreto Aiuti-ter ha riproposto alcuni contributi straordinari

    attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia

    elettrica e di gas naturale; nello specifico, viene riconosciuto:

    - ai sensi del comma 1, un credito d’imposta del 40 per cento delle

    spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed

    effettivamente utilizzata16 nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle

    imprese a forte consumo di energia elettrica17, i cui costi medi (per

    kWh), calcolati sulla base del terzo trimestre 2022 (al netto di

    imposte e sussidi), hanno subìto un incremento maggiore del 30 per

    cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore

    approfondimento al riguardo, si richiama quanto precisato nelle

    circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

    - ai sensi del comma 2, un credito d’imposta del 40 per cento delle

    spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di

    ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli

    termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas

    naturale18, a condizione che il prezzo di quest’ultimo, determinato

    come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME, abbia

    subìto nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30 per

    cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni ulteriore

    approfondimento in proposito, si rinvia alla circolare n. 20/E del

    2022;


    16 Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle
    imprese di cui al primo periodo e dalle stesse consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’articolo
    1, comma 2, del decreto Aiuti-quater ha riconosciuto il medesimo credito d’imposta anche in relazione al
    mese di dicembre 2022. In tali casi, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo
    unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato
    con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e
    dicembre 2022, del prezzo unico nazionale.
    17 Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
    18 Queste imprese sono quelle operanti nei settori di cui all’allegato 1 al decreto del MITE 21 dicembre
    2021, n. 541, e con consumi di gas, nel primo trimestre 2022, non inferiore al 25 per cento del volume
    indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

    14

    - ai sensi del comma 3, un credito d’imposta, pari al 30 per cento della

    spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica,

    acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e

    novembre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori

    di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,

    corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW (in luogo della

    potenza disponibile minima di 16,5 kW prevista per il secondo e il

    terzo trimestre 2022), diverse dalle imprese a forte consumo di

    energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subìto nel terzo trimestre

    2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi,

    superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al

    medesimo trimestre dell’anno 2019. Per ogni approfondimento, si

    richiamano le circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

    - ai sensi del comma 4, un credito d’imposta, pari al 40 per cento della

    spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi

    di ottobre e novembre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli

    usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle a forte

    consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale

    determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal

    GME abbia subìto, nel terzo trimestre 2022, un incremento maggiore

    del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni

    approfondimento, si rinvia alla circolare n. 20/E del 2022.

    L’articolo 1, comma 1, del decreto Aiuti-quater ha riconosciuto i medesimi

    crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale sopra descritti,

    alle stesse condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese

    di dicembre 2022.

    Con riferimento alle imprese sia “energivore” sia “non energivore”, non

    ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, in assenza di dati relativi al parametro

    iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della

    componente energia elettrica del terzo trimestre 2019, necessario per il raffronto

    15

    con i costi medi della materia energia relativa al terzo trimestre 2022), questo si

    assume pari alla somma delle seguenti componenti:

    ? valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica

    all’ingrosso (PUN) pari, per il terzo trimestre 2019, a 51,01

    euro/MWh19;

    ? valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il

    terzo trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh20,

    per un importo complessivo pari a 62,71 euro/MWh.

    In forza dell’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater, i crediti

    d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 202321, esclusivamente in

    compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24,

    da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

    dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 30 settembre 2022, n. 54/E, sono

    stati istituiti i seguenti codici tributo:

    - “6983”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

    energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge

    23 settembre 2022, n. 144”;

    - “6984”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

    consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del

    decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

    - “6985”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

    energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge

    23 settembre 2022, n. 144”;


    19 Fonte: Gestore dei mercati energetici (GME)
    https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx > 2019; valutato come media aritmetica dei
    valori orari di prezzo nel periodo 1.07.19 ore 1 – 30.09.19 ore 24.
    20 Fonte ARERA: https://www.arera.it/allegati/docs/19/263-19rt.pdf, tabella 2.
    21 Con l’articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-ter era stato previsto l’utilizzo dei crediti d’imposta relativi
    ai mesi di ottobre e novembre 2022 entro il 31 marzo 2023. Il termine è stato poi rideterminato al 30 giugno
    2023 dall’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater. ’

    16

    - “6986”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese

    diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre

    2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

    Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che i crediti

    d’imposta in commento – utilizzabili entro il 30 giugno 2023 – sono cedibili, solo

    per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di

    credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

    Per ogni ulteriore chiarimento in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta,

    alla cumulabilità e alla cedibilità degli stessi si rinvia a quanto precisato nel

    paragrafo 1.

    Per completezza si rileva che con l’articolo 3, comma 1, del decreto Aiuti-

    quater viene data alle «imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate» la

    possibilità di rateizzare gli «importi dovuti a titolo di corrispettivo per la

    componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli

    usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di

    consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

    2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati

    entro il 30 settembre 2023».

    Per quanto rilevante ai fini fiscali, si evidenzia che il medesimo articolo 3,

    comma 7, stabilisce che l’accesso al piano di rateizzazione di cui sopra è

    alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per

    l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e

    dicembre 2022 previsti, rispettivamente, dall’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e

    dall’articolo 1 del decreto Aiuti-quater.

    3. CALCOLO SEMPLIFICATO RELATIVO AI CREDITI
    D’IMPOSTA RICONOSCIUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE
    “NON ENERGIVORE” E DI QUELLE “NON GASIVORE”

    L’articolo 2, comma 3-bis, del decreto Aiuti prevede che: «Ai fini della

    fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli

    17

    articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l’impresa destinataria del

    contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica

    o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre

    dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per

    il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una

    comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della

    componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo

    trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in

    vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della

    predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte

    del venditore».

    La norma in esame riguarda:

    - le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

    disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte

    consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello

    sviluppo economico 21 dicembre 2017; nei confronti di tali imprese

    è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 15 per cento22 della spesa

    sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente

    utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022 (cfr. articolo 3 del

    decreto Ucraina);

    - le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui

    all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; nei confronti di tali

    imprese è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 25 per cento23

    della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato


    22 Tale contributo, inizialmente fissato nella misura del 12 per cento dall’articolo 3, comma 1, del decreto
    Ucraina, è stato rideterminato nella misura del 15 per cento dall’articolo 2, comma 3, del decreto Aiuti.
    23 Tale contributo, inizialmente fissato nella misura del 20 per cento dall’articolo 4, comma 1, del decreto
    Ucraina, è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall’articolo 2, comma 1, del decreto Aiuti.

    18

    nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici

    diversi dagli usi termoelettrici (cfr. articolo 4 del decreto Ucraina).

    Si ricorda che le imprese di cui sopra possono usufruire dei crediti

    d’imposta descritti a condizione, rispettivamente, che:

    - il prezzo della componente energetica24, calcolato sulla base della

    media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli

    eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh

    superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al

    medesimo trimestre dell’anno 2019;

    - il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,

    riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato

    Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subìto un incremento superiore al

    30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo

    trimestre dell’anno 2019.

    Con l’intervento normativo in esame è stata introdotta una modalità di

    calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito

    d’imposta, nonché dell’ammontare dello stesso.

    In particolare, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei

    primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore

    da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni

    dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al

    proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il

    calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas

    naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre

    dell’anno 2022.

    La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all’ipotesi in cui

    l’impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019

    sia nei primi due trimestri del 2022.


    24 Come definita dalle circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022.

    19

    Si precisa che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero

    calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo,

    finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo

    al beneficiario.

    Resta fermo che la circostanza per cui l’utente abbia cambiato fornitore e

    non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto

    calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento

    laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

    Come chiarito dall’ARERA con comunicato del 7 ottobre 2022, considerato

    che il decreto Aiuti non ha stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di

    decadenza, l’impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al

    proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve

    ritenersi posto a tutela delle esigenze dell’impresa di poter disporre

    tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d’imposta, “i venditori

    sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti

    anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” ai

    60 giorni normativamente previsti.

    Si precisa che:

    - qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo

    dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei

    conteggi comunicati, questi ultimi non sono sufficienti a determinare

    la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito

    d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica (costituito

    dall’incremento in misura superiore al 30 per cento dei costi medi

    per kWh della componente energetica, nel raffronto tra i due

    trimestri di riferimento); ciò in quanto la spettanza del credito è

    calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità

    dell’impresa. È, pertanto, necessario per l’impresa effettuare un

    nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo,

    al fine di verificare la sussistenza del presupposto di legge. In caso

    20

    di esito positivo, gli ulteriori punti di prelievo di energia elettrica

    possono essere considerati ai fini della determinazione del credito

    d’imposta;

    - qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna

    del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi

    comunicati, questi possono essere considerati ai fini della

    quantificazione del credito d’imposta spettante25.

    Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del

    contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza

    dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in

    caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella

    spettante.

    Come già chiarito con la circolare n. 13/E del 2022, si applicano, in quanto

    compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del d.l. n. 34

    del 2020, sui poteri di controllo e di recupero in capo all’Agenzia delle entrate

    degli importi non spettanti.

    Analoghe disposizioni in merito alla possibilità di richiedere il calcolo

    semplificato di cui trattasi sono state previste dall’articolo 6, comma 5, del decreto

    Aiuti-bis, relativamente ai crediti d’imposta spettanti per il terzo trimestre 202226,


    25 Cfr. deliberazione del 29 luglio 2022, n. 373, con cui l’ARERA ha definito il contenuto e le modalità
    della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni in
    caso di mancata ottemperanza degli obblighi comunicativi previsti. L’ARERA ha, inoltre, precisato (vedasi
    il comunicato del 7 ottobre 2022 - https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm) che, qualora il
    venditore non ottemperi alla richiesta del cliente:
    a) entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ossia entro il 29
    agosto 2022;
    b) con la dovuta diligenza anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente al
    29 agosto, tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l’impresa alla
    richiesta del credito d’imposta;
    tale circostanza determina “l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c),
    della legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato
    realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in
    mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a
    campione”.

    26 Con deliberazione del 4 ottobre 2022, n. 474, l’ARERA ha definito, con riferimento al credito d’imposta
    relativo al terzo trimestre 2022, il contenuto e le modalità della comunicazione che il fornitore di energia
    deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza degli obblighi
    comunicativi previsti. In particolare, l’ARERA ha, inoltre, precisato (vedasi comunicato del 7 ottobre 2022

    21

    e dall’articolo 1, comma 5, del decreto Aiuti-ter, con riferimento ai crediti

    d’imposta spettanti per i mesi di ottobre e novembre 2022.

    L’anzidetta possibilità deve intendersi riconosciuta, inoltre, anche in

    relazione ai crediti d’imposta spettanti per il mese di dicembre 2022, in forza

    dell’articolo 1, comma 5, del decreto Aiuti-quater, secondo cui a tali ultimi crediti

    si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto Aiuti-

    ter.

    4. COMUNICAZIONE RELATIVA AI CREDITI D’IMPOSTA
    MATURATI NELL’ESERCIZIO 2022

    Come stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-quater, i

    beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

    relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto

    trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il

    16 marzo 202327, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato

    nell’esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non

    ancora fruito».

    Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono

    definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.


    - https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm) che, qualora il venditore non ottemperi alla
    richiesta del cliente:
    a) “entro il 30 novembre 2022”;
    b) con la dovuta diligenza anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente al
    29 agosto, tenuti conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l’impresa alla
    richiesta del credito d’imposta;
    tale circostanza determina “l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c),
    della legge 481/95, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato
    realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in
    mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a
    campione”.

    27 Con l’articolo 1, comma 8, del decreto Aiuti-ter era stato inizialmente previsto il 16 febbraio 2023 come
    termine per l’invio della richiamata comunicazione da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta del terzo
    trimestre 2022 e dei mesi di ottobre e novembre 2022, poi rideterminato nella data del 16 marzo 2023,
    estendendolo anche ai beneficiari del credito d’imposta relativo al mese di dicembre 2022.

    22

    5. RISPOSTE A QUESITI

    5.1. Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica

    e gas naturale in caso di locazione di immobile

    Domanda

    Si chiede di chiarire quale sia il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti

    d’imposta sopra indicati, qualora sia concesso in locazione un immobile e le

    relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute, nel

    trimestre del 2022 per il quale spetterebbero gli anzidetti crediti, dall’impresa

    conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che

    risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

    Risposta

    Si precisa, in ordine al solo beneficio fiscale in argomento, che i crediti

    d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa

    conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico

    attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.

    Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le

    imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas

    naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta

    a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica

    «effettivamente utilizzata», nonché dei maggiori oneri «effettivamente sostenuti»

    per l’acquisto di gas naturale.

    I requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio di cui trattasi

    vanno verificati, in tal caso, in capo al conduttore.

    Si precisa che, al fine della fruizione dei crediti d’imposta in argomento, il

    sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve

    essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante

    il possesso di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture o

    note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione

    23

    dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica

    delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,

    nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di

    quest’ultimo.

    Si evidenzia che, in mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore

    del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza

    del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della

    possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato

    illustrata al paragrafo 4.

    Si ricorda, inoltre, che, ai fini della disciplina dei settori dell’energia

    elettrica e del gas, l’utente finale della fornitura è il titolare del POD/PDR

    attraverso il quale avviene il consumo, rispettivamente, dell’energia elettrica o del

    gas naturale. L’eventuale disallineamento tra la titolarità dell’utenza e il consumo

    effettivo dell’energia o del gas, riscontrabile nel caso in cui il conduttore di un

    immobile non effettui la voltura della relativa utenza, può precludere

    l’applicazione delle tutele e delle agevolazioni previste dalla normativa di settore,

    incluse le agevolazioni extrafiscali per le imprese energivore e gasivore, per fruire

    delle quali la titolarità del POD/PDR è condizione essenziale. Tali ulteriori e

    diversi benefici saranno, quindi, fruibili, nella fattispecie in esame, solo laddove

    venga effettuata la voltura dell’utenza.

    5.2 Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022

    nel caso in cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza

    pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa “non

    energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in

    locazione.

    Domanda

    Si chiede di chiarire, con riferimento all’ipotesi illustrata nel precedente

    quesito, se il credito d’imposta per l’energia elettrica acquistata nel terzo trimestre

    24

    del 2022 possa teoricamente spettare a un’impresa “non energivora” alla quale

    siano riferibili più POD, laddove l’unico POD di potenza pari o superiore a 16,5

    kW sia installato nell’immobile dalla stessa detenuto in locazione.

    Risposta

    Si ritiene che il credito d’imposta riconosciuto per l’energia elettrica

    consumata possa spettare al conduttore dell’immobile nel quale sia installato il

    POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ancorché questi non sia intestatario

    della relativa utenza, laddove si verifichino le condizioni descritte nella risposta al

    quesito di cui al precedente paragrafo 5.1. Non rileva, a tal fine, che gli unici POD

    del quale il conduttore sia titolare abbiano potenza inferiore a 16,5 kW, atteso che

    il POD di potenza superiore all’anzidetto limite è comunque riferibile, in base a

    quanto sopra detto, al conduttore stesso, che ne sostenga effettivamente gli oneri,

    in virtù del riaddebito analitico delle spese.

    In tal caso, essendo necessario verificare in capo al conduttore la sussistenza

    dei requisiti normativamente previsti, ai fini del calcolo della media di riferimento

    devono, quindi, essere considerati i dati relativi a tutti i POD allo stesso

    ricollegabili.

    5.3. Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai

    fini dell’accesso al credito d’imposta energia elettrica per

    un’impresa non intestataria dell’utenza nel trimestre di

    riferimento del 2019

    Domanda

    Si chiede di precisare se un’impresa conduttrice di un immobile, nel quale

    esercita l’attività in forza di un contratto di locazione, possa accedere al beneficio

    fiscale in esame anche nel caso in cui, nel trimestre di riferimento del 2019, non

    fosse intestataria delle fatture, in quanto, nella predetta annualità, il locatore

    risultava essere titolare dell’utenza, con riaddebito analitico delle spese relative a

    detta utenza.

    25

    Risposta

    Nel caso di specie, si ritiene che possa accedere al beneficio in esame

    l’impresa conduttrice dell’immobile, la quale non sia intestataria dell’utenza nel

    trimestre di riferimento dell’anno 2019, a condizione che i costi medi (per kWh),

    calcolati sulla base del trimestre di riferimento del 2022 (al netto di imposte e

    sussidi), abbiano subìto un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo

    periodo del 2019.

    Si precisa, ad ogni modo, che il sostenimento delle spese per l’acquisto di

    energia elettrica deve essere documentato dall’impresa che usufruisca del credito

    d’imposta, con riferimento all’anzidetto periodo del 2019, secondo quanto già

    precisato nella risposta al quesito 5.1.

    5.4. Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella

    richiesta dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica

    dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica per le

    imprese “non energivore”

    Domanda

    Si chiede di precisare se possano accedere al credito d’imposta riconosciuto

    a favore delle imprese “non energivore” anche coloro che, nei trimestri di

    riferimento del 2019 e del 2022 posti a confronto ai fini della verifica

    dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica, non siano dotati di

    contatore di potenza pari o superiore a quella indicata dalla legge.

    Risposta

    Con riferimento alla richiesta in esame, tenuto conto della formulazione

    letterale della norma, si ritiene che il possesso di un contatore di potenza

    disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in

    base al periodo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15

    kW o 4 kW circa) non sia necessario anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di

    26

    riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30 per cento della

    componente energia.

    Detta condizione, infatti, è richiesta, quale requisito di accesso al beneficio

    fiscale in esame, esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del

    credito d’imposta.

    5.5. Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza

    ricorso alla rete pubblica

    Domanda

    Si chiede di specificare se, anche per le imprese “non energivore”, sia

    possibile agevolare gli acquisti di energia elettrica che avvengono senza il ricorso

    ad una rete pubblica.

    Risposta

    Si richiama, al riguardo, la circolare n. 25/E del 2022, con la quale, al

    paragrafo 3.3, si è precisato che ai fini della determinazione e della spettanza del

    credito d’imposta “la norma (…) non prevede che la vendita di energia elettrica

    debba essere effettuata attraverso la rete pubblica.

    Si ritiene, pertanto, che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla

    rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa

    “energivora” non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al

    ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati,

    sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica”.

    Si è dell’avviso che la risposta fornita in circolare, pur riferendosi alle

    imprese “energivore”, sia estendibile al beneficio fiscale previsto in favore delle

    imprese “non energivore”, al ricorrere dei presupposti di legge.

    5.6 Nozione di “componente energia”

    Domanda

    27

    Si chiede di chiarire se la spesa sostenuta per la CO2 (costi del meccanismo

    EU ETS - Emission Trading System - in ottemperanza agli obblighi previsti dalla

    direttiva 2003/87/CE), riferita a un determinato periodo e a uno specifico volume

    di energia elettrica, quando esposta separatamente in fattura, vada conteggiata

    nella componente energia per il calcolo dell’effettivo credito d’imposta.

    Risposta

    La spesa sostenuta per la CO2 riferita all’energia elettrica effettivamente

    consumata nel trimestre di riferimento è da considerarsi parte della componente

    energia, anche se è riportata in una voce separata della medesima fattura,

    nell’ambito di un contratto di fornitura, e non è inglobata nel prezzo specifico della

    stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso

    al diritto al credito d’imposta sia nel calcolo dell’effettivo credito spettante.

    5.7. Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati

    relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019

    Domanda

    Si chiede quale sia il criterio applicabile per il calcolo dell’incremento del

    costo della componente energetica nelle fattispecie di seguito indicate,

    caratterizzate dall’assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento

    del 2019 (nell’esempio, primo trimestre 2019), ancorché non si tratti di un’impresa

    neocostituita:

    - impresa costituita al 1° gennaio 2019, ma che si è dotata di utenza

    elettrica nel trimestre successivo;

    - impresa costituita al 1° gennaio 2019 e dotata di utenza elettrica nel

    primo trimestre 2019, ma inattiva dal punto di vista produttivo e

    comunque con consumi nulli (pari a zero) con riferimento a detto

    primo trimestre 2019.

    Risposta

    Con riferimento alle ipotesi sopra menzionate, si ritiene che possa trovare

    28

    applicazione quanto già sostenuto nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 3.1,

    relativamente alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019.

    Nel documento di prassi, al riguardo, è stato affermato che: “in assenza di

    dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia

    del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019,

    necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo

    trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

    ? valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso

    (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh17;

    ? valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo

    trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh,

    per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh”.

    Analogo ragionamento, ovviamente, andrà svolto per le imprese che si

    trovino nella stessa situazione sopra descritta, ma in relazione a uno degli altri

    trimestri del 2019, effettuando il raffronto con il costo medio del trimestre di

    riferimento.

    5.8. POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo

    dell’incremento del costo della componente energetica

    Domanda

    Si chiede di chiarire se l’incremento di costo fra i trimestri di riferimento

    (2019-2022) debba essere determinato prendendo in considerazione i soli POD

    utilizzati dall’impresa in entrambi i trimestri o anche quelli utilizzati in uno solo

    dei trimestri di riferimento.

    Risposta

    Al riguardo si precisa che, ai fini del calcolo dell’incremento di costo fra i

    trimestri di riferimento (2019-2022), deve tenersi conto di tutti gli acquisti di

    energia elettrica complessivamente effettuati in ciascuno dei periodi.

    L’impresa, quindi, deve considerare la fornitura di energia elettrica relativa

    29

    a tutti i POD utilizzati nei trimestri di riferimento, a prescindere dalla circostanza

    che gli stessi siano in dotazione dell’impresa in entrambi i trimestri o solo in uno

    di essi.

    5.9. Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture

    riportanti i consumi relativi a trimestri differenti

    Domanda

    Si chiede di sapere quali siano le corrette modalità di calcolo del credito

    d’imposta, nel caso in cui la fattura di dettaglio relativa al mese di giugno (secondo

    trimestre 2022) comprenda anche i consumi di competenza del mese successivo

    (rientrante, pertanto, nel terzo trimestre 2022).

    Risposta

    Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza giugno indichi

    unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche nel

    mese successivo, ad esempio, dal 1° giugno al 15 luglio 2022, il contribuente è

    tenuto a dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento (ossia,

    nel caso di specie, per 45) e moltiplicarlo per i giorni di giugno (ossia per 30); ciò

    al fine di ottenere il dettaglio della spesa sostenuta con riferimento al mese di

    giugno, utile per il calcolo del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre

    2022, separatamente dall’importo spettante per il trimestre successivo.

    5.10. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano

    GNL (gas naturale liquido)

    Domanda

    Si chiede se acceda al beneficio fiscale riconosciuto in relazione ai consumi

    di gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di GNL (gas naturale liquido).

    Risposta

    30

    Le norme che disciplinano il credito d’imposta in esame in favore delle

    imprese “gasivore” e “non gasivore” prevedono che l’accesso al beneficio fiscale

    sia subordinato all’acquisto di «gas naturale» (senza ulteriori specifiche rispetto

    alla tipologia di gas).

    In considerazione di ciò si ritiene, pertanto, che l’impresa che acquisti GNL

    possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta

    riconosciuto sia in favore delle imprese “gasivore”, sia in favore di quelle “non

    gasivore”, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato.

    5.11. Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano

    GPL (gas di petrolio liquefatto)

    Domanda

    Si chiede se possa accedere al beneficio fiscale previsto per l’acquisto di

    gas naturale l’impresa che effettui l’acquisto di gas di petrolio liquefatto (GPL).

    Risposta

    Le norme che disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese

    “gasivore” e “non gasivore” prevedono, sotto il profilo oggettivo, che l’accesso al

    beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di «gas naturale».

    In considerazione di ciò, si ritiene che l’impresa che acquisti GPL non possa

    usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo

    merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» con la conseguenza che non

    può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione

    del credito d’imposta in oggetto.

    5.12. Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore”

    per l’acquisto di gas per uso autotrasporto

    Domanda

    31

    Si chiede se il credito d’imposta per l’acquisto di gas per uso autotrasporto,

    riconosciuto in favore delle imprese “gasivore” (cfr. circolare n. 20/E del 2022,

    paragrafo 2.2), spetti anche alle imprese “non gasivore”.

    Risposta

    Con la circolare sopra menzionata è stato precisato che «Il beneficio fiscale

    in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto

    di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso

    energetico” del gas stesso (…)».

    Si ritiene che la precisazione fornita con la citata circolare, seppure

    richiamata nel paragrafo relativo alle imprese “gasivore”, possa trovare

    applicazione anche in favore delle imprese “non gasivore”, le quali, pertanto,

    possono anch’esse – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d’imposta

    per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso

    sia rivenduto a terzi.

    5.13. Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas

    naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso

    foresteria

    Domanda

    Si chiede di precisare se un’impresa possa beneficiare dei relativi crediti

    d’imposta, laddove detenga in locazione un immobile a uso foresteria e sia titolare

    delle relative utenze, sostenendo i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas

    naturale.

    Risposta

    Si ritiene che nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso

    foresteria i benefici in esame possano essere usufruiti dall’impresa conduttrice,

    ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa, nel caso in cui i relativi costi per

    l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e

    siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest’ultima abbia

    32

    addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore

    dell’immobile.

    5.14. Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una

    centrale termica di teleriscaldamento

    Domanda

    Una società che produce energia elettrica e termica dall’impianto di

    teleriscaldamento di sua proprietà mediante la combustione di gas metano,

    contabilizzato tramite contatore “dedicato”, chiede se la sua attività di gestione di

    una centrale di teleriscaldamento – che comporta la duplice produzione di energia

    elettrica e di acqua calda ai fini dell’alimentazione della rete sotterranea di

    teleriscaldamento – costituisca causa ostativa al riconoscimento del credito

    d’imposta per le imprese cosiddette “non gasivore”.

    Risposta

    La disciplina in argomento prevede che l’acquisto di gas naturale

    agevolabile si riferisca al gas consumato «per usi energetici diversi dagli usi

    termoelettrici».

    È quindi necessario, per quanto attiene al gas naturale per l’alimentazione

    della centrale termica di teleriscaldamento, individuare la quota parte dello stesso

    utilizzata «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».

    In caso di cogenerazione, per distinguere, ai nostri fini, i quantitativi di gas

    naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconducibile all’uso

    termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo

    (riconducibile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici), si ritiene che

    possa trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall’articolo 21,

    comma 9-ter, lettera b), del “Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte

    sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d.

    Testo unico delle accise - TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,

    n. 504, il quale stabilisce che, in caso di generazione combinata di energia elettrica

    33

    e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione

    di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico

    convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh28.

    Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo

    di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici»,

    oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti.

    5.15. Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società

    sportive dilettantistiche

    Domanda

    Una società sportiva dilettantistica (di seguito, SSD) costituita sotto forma

    di società a responsabilità limitata senza fine di lucro – che non rientra tra le

    imprese “energivore” né fra quelle “gasivore” – chiede se possa beneficiare dei

    crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”,

    considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia

    elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione,

    senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.

    Risposta

    Come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti

    d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la

    norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine

    “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi

    incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le

    condizioni normativamente previste.

    Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese

    commerciali.


    28 Cfr. circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E, avente ad oggetto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in
    relazione alle forniture di gas metano per combustione per usi civili e industriali.

    34

    Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono

    costituite e la natura commerciale delle stesse – che induce a qualificarle come

    imprese commerciali29 – al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono

    fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente

    svolta.

    ***

    Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

    provinciali e dagli uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini
    (firmato digitalmente)


    29 Si veda, al riguardo, la circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, avente ad oggetto questioni fiscali di interesse
    delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

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