• Provvedimento Agenzia Entrate del 24.11.2022 (433608/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 24.11.2022 (433608/2022)
  • Prot. n. 433608/2022





    Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni

    di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio

    dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni

    di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo

    1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento


    Dispone


    1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica

    1.1 Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento

    informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di

    Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e

    delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La

    trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un

    lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    1.2 La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite

    dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di fattura semplificata,

    quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre

    informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente

    provvedimento. Ai fini del presente provvedimento per “dati fattura” si intendono

    i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad

    esclusione dei dati relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto

    dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie

    2

    nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso

    il SdI, riportati nell’allegato B, compreso il codice hash, ossia il codice

    alfanumerico che caratterizza univocamente il documento, di cui al successivo

    punto 4.8. Per “dati fattura integrati” si intendono i dati riportati nell’allegato C

    che contiene ulteriori dati rilevanti ai fini fiscali ivi compresi quelli relativi a

    natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al

    citato comma 2, lettera g), dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ferme

    restando le limitazioni di cui al punto 12.

    1.3 La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language),

    non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che

    possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle

    specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento.

    1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di

    inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo

    degli operatori.

    1.5 Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende

    gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da

    dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la

    predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono

    utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento.

    1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

    restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3

    aprile 2013, n. 55.

    2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file

    2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai

    sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cedente/prestatore). La fattura

    elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da

    un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere

    soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente.

    3

    Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI

    di cui al punto successivo.

    2.2 La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti

    modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente

    provvedimento:

    a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;

    b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la

    procedura web e la app di cui al punto 1.5;

    c) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto

    tramite modello “web service”;

    d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

    Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di

    “accreditamento” al SdI, descritto nell’allegato A del presente provvedimento, per

    consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura

    informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI,

    su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7

    cifre (da ora in poi, “codice destinatario”).

    2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente

    ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell’allegato A del

    presente provvedimento.

    2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche

    correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di

    mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta

    di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato

    inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato

    dal SdI si considerano non emesse.

    2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del

    presente provvedimento.

    2.6 Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un

    controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del

    controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4. Anche

    in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal

    4

    SdI si considerano non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti dal SdI sono

    dettagliati nell’allegato A del presente provvedimento.

    3. Recapito della fattura elettronica

    3.1 La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. La

    fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del

    cessionario/committente, ad un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Il SdI

    recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:

    a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;

    b) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto

    tramite modello “web service”;

    c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

    Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di

    “accreditamento” di cui al punto 2.2.

    3.2 Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un

    servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, dell’“indirizzo telematico” (vale a

    dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per

    la ricezione dei file.

    3.3 In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate

    all’“indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non

    imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o

    non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al

    cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web

    dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto

    trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per

    vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura

    elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

    entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di

    una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

    3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di

    registrazione di cui al punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del file della

    5

    fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

    a) inserendo il codice destinatario (si veda il punto 2.2) fornito dal soggetto

    cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al

    cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice

    destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel

    campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto

    trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per

    cause tecniche non imputabili al SdI, il canale telematico di cui al punto 3.1,

    lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi,

    possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura

    elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate,

    comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il

    cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse

    dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica

    è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

    entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la

    consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ad

    eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4, il SdI

    mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia

    delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un

    duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’articolo 1,

    comma 1, lettera i) quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    (CAD);

    b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo

    campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto

    cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al

    cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso in

    cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena

    o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI

    rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica

    nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando

    tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto ad

    6

    effettuare la comunicazione di cui alla precedente lettera a) al

    cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un

    duplicato informatico della fattura elettronica come indicato nella

    precedente lettera a);

    c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto

    cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle

    informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati

    compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo

    “CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la

    fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione

    nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che

    rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un

    duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore

    consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o

    analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il

    documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito

    web dell’Agenzia delle entrate;

    d) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto

    cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto

    “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge

    6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

    2011, n. 111, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di

    cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

    ovvero un produttore agricolo di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.

    633 del 1972. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al

    cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata

    del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al

    cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui

    alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare

    – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della

    fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web

    dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche

    7

    mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura

    elettronica;

    e) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto

    passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al

    cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende

    ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la

    fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito

    web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al

    cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui

    alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a

    comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che

    l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area

    riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può

    essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o

    analogica della fattura elettronica.

    3.5 L’Agenzia delle entrate non è responsabile per qualsiasi errata compilazione da

    parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura

    elettronica o del lotto di fatture elettroniche.

    4. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI

    4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data”

    della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una

    delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del d.P.R. n. 633

    del 1972: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti

    2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.

    4.2 Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI recapita

    la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e, in caso di

    esito positivo del recapito, invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di

    consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data

    di ricezione da parte del destinatario.

    4.3 Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito

    al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al

    8

    cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web

    dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data

    di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il

    cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al

    cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella

    predetta area riservata. Per le fatture elettroniche non recapitate per le quali è stata

    richiesta la ritrasmissione per il tramite dei servizi di quadratura e reinoltro di cui

    al punto 8.4, la data di ricezione è rappresentata dalla data in cui la fattura

    elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione.

    4.4 Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa.

    4.5 Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la data di ricezione

    è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui

    all’allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione

    della stessa.

    4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al

    punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data

    di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del

    cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa

    visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

    4.7 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al

    punto 3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a

    disposizione.

    4.8 Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice hash che caratterizza univocamente

    il documento riportandolo all’interno delle ricevute.

    5. Intermediari

    5.1 Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un

    intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture

    elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore

    “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o

    indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli

    9

    intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da

    quelli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle

    entrate individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22

    luglio 1998, n. 322.

    5.2 Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello

    di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del presente provvedimento, per la

    ricezione del file può essere utilizzato un “flusso semplificato” descritto nelle

    specifiche tecniche stesse.

    5.3 La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la

    stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e

    accessibile previa adesione al servizio effettuata con le modalità di cui al

    successivo punto 9, è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo

    3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal

    cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della

    delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni.

    L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione

    dei dati delle fatture transfrontaliere (si veda il successivo punto 11) e dei dati

    rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio

    2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.

    5.4 L’utilizzo dei servizi di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico

    prescelto per la ricezione dei file delle fatture elettroniche, di censimento del

    canale abituale di trasmissione e di un canale “web-service” da utilizzare per le

    richieste di scarico massivo di dati, di cui al punto 8.1, è consentito anche

    attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322

    del 1998, appositamente delegati dal soggetto passivo IVA. Il

    conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e

    successive modificazioni.

    10

    6. Note di variazioni e autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto

    Legislativo n. 471/1997

    6.1 Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note

    emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972

    (così dette note di credito o di debito).

    6.2 Le richieste effettuate dal cessionario/committente al cedente/prestatore di

    variazioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono gestite dal

    SdI.

    6.3 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile

    della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al

    punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile

    valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

    6.4 Per la regolarizzazione dell’operazione nei casi di omessa o irregolare fatturazione

    (si veda l’articolo 6, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre

    1997, n. 471), il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI

    compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice

    convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e

    le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente

    rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione

    dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera

    a), del decreto legislativo n. 471 del 1997, di presentazione dell’autofattura in

    formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente

    competente.

    7. Conservazione delle fatture elettroniche

    7.1 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono

    conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e

    delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione

    trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a

    disposizione dall’Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del

    Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

    11

    7.2 Per usufruire del servizio di conservazione l’operatore aderisce preventivamente

    all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia

    delle entrate.

    7.3 L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso

    sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati

    dall’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal

    cedente/prestatore o cessionario/committente.

    7.4 Ai fini della conservazione i dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate in qualità

    di responsabile del trattamento, sulla base dell’accordo di servizio di cui al punto

    7.2.

    8. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

    8.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA

    i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice

    e automatico possibile:

    ? un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;

    ? una procedura web e una app per la predisposizione e trasmissione al SdI

    della fattura elettronica;

    ? un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-

    Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche

    IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;

    ? un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o

    per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4, può indicare al SdI il

    canale e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra quelli

    definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia

    utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di

    variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo

    telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del

    campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4;

    ? un servizio web di censimento del canale abituale di trasmissione che

    consente, ai soggetti passivi IVA o, per loro conto, a un intermediario di cui

    12

    al punto 5.4, l’inserimento, la visualizzazione, l’aggiornamento e

    l’eliminazione dell’informazione relativa al/i canale/i di trasmissione

    abituale/i della fattura elettronica. Nel caso in cui il programma di controllo

    del SdI rilevi una o più trasmissioni avvenute attraverso un canale diverso

    da quello/i dichiarato/i come canale “abituale”, il sistema predispone ed

    invia una mail di avviso all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento;

    ? un servizio web di censimento di un canale “web-service”, da parte del

    titolare di partita IVA o, per suo conto, da un intermediario di cui al punto

    5.4, attraverso cui effettuare richieste di download e upload massivo dei dati

    delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri acquisiti ed elaborati

    dall’Agenzia delle entrate sulla base della normativa vigente;

    ? un servizio, offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa

    opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e

    accessibile previa adesione effettuata con le modalità di cui al successivo

    punto 9, di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture

    elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area

    riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture

    elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area

    riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di

    ricezione da parte del SdI;

    ? servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di

    fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.

    8.2 I servizi web di cui al precedente punto 8.1 sono accessibili mediante SPID, Carta

    di identità elettronica (CIE), credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei

    Servizi (CNS).

    8.3 La app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel ovvero mediante

    SPID.

    8.4 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio di quadratura e reinoltro

    delle fatture e delle notifiche da e verso il SdI, esposto tramite modello “web

    service”, ai soggetti IVA che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche

    mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo

    SFTP oppure attraverso un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet,

    13

    di cui ai punti 2.2, lettera c) e d) e 3.1, lettera b) e c).

    9. Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei

    loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA

    9.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e

    acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito

    del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, previa

    adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile

    nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Gli operatori IVA

    effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui

    all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 appositamente delegati al

    servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro

    duplicati informatici.

    In presenza di adesione effettuata da una sola delle parti – cedente/prestatore o

    cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate rende disponibili per la

    consultazione e acquisizione le fatture elettroniche esclusivamente al soggetto che

    ha effettuato l’adesione.

    Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in

    consultazione esclusivamente i “dati fattura” di cui al punto 1.2 fino al 31

    dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della

    dichiarazione di riferimento. Per gli operatori IVA, la consultazione può essere

    effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del

    d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati.

    Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa

    disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e, per gli

    operatori IVA, è effettuato anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3,

    comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di

    consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici. Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del

    servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.

    14

    10. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

    da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari

    di partita IVA

    10.1 Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da

    persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle

    fatture elettroniche ricevute previa adesione da effettuarsi mediante apposita

    funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

    entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione

    dall’Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche

    trasmesse al SdI dopo la data di adesione sono disponibili nella citata area

    riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione

    da parte del SdI. Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima

    funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

    entrate, è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di

    consultazione di tutte le fatture ricevute.

    Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al

    servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture

    elettroniche ricevute.

    11. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

    11.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi

    effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli

    operatori IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono le seguenti

    informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle

    specifiche tecniche, versione 1.6.4, allegate al provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni: i dati

    identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del

    cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data

    di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il

    numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta

    ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,

    15

    la tipologia dell’operazione. Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, gli

    operatori IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono i dati delle

    operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato

    previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviano i file al Sistema di

    interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche,

    versione 1.7.1, allegate al presente provvedimento.

    11.2 La comunicazione di cui al precedente punto 11.1 è facoltativa per tutte le

    operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e non va effettuata nel

    caso di operazioni transfrontaliere per le quali siano state emesse o ricevute fatture

    elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

    11.3 La trasmissione telematica è effettuata nei termini previsti dall’articolo 1, comma

    3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

    12. Trattamento dei dati

    12.1 I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente

    trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare

    del trattamento, in una banca dati dedicata per consentire:

    a. l’invio e la ricezione da parte degli operatori economici o dei loro delegati

    mediante il Sistema di Interscambio;

    b. i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;

    c. la consultazione e l’acquisizione da parte della Guardia di Finanza, per le

    attività di polizia economica e finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia

    delle entrate e della Guardia di Finanza per le attività di controllo puntuale a

    fini fiscali, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5-

    bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

    I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente

    trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate in una banca dati

    dedicata per consentire la messa a disposizione del servizio di consultazione e

    acquisizione delle fatture elettroniche in qualità di responsabile del trattamento

    per il servizio destinato agli operatori IVA di cui al punto 9.1, in qualità di titolare

    del trattamento per il servizio destinato ai consumatori finali di cui al punto 10.1.

    16

    12.2 I “dati fattura integrati” di cui al punto 1.2 sono trattati unicamente dal personale

    delle strutture centrali, appositamente autorizzato, dell’Agenzia delle entrate per

    lo svolgimento delle attività di analisi del rischio, di promozione

    dell’adempimento spontaneo di cui all’articolo 1, commi 634 e seguenti, della

    legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di controllo ai fini fiscali. Tali attività possono

    essere effettuate anche attraverso l’elaborazione dei predetti dati con i dati delle

    operazioni transfrontaliere e quelli presenti nelle altre banche dati dell’Agenzia

    delle entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del

    Parlamento Europeo e del Consiglio, in qualità di titolare del trattamento. I “dati

    fattura integrati” sono trattati dal personale delle strutture territoriali,

    appositamente autorizzato, dell’Agenzia delle entrate per lo svolgimento di

    attività istruttorie ai fini della liquidazione delle istanze di rimborso IVA, della

    valutazione delle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente

    e del riconoscimento di contributi a fondo a perduto a favore di operatori IVA.

    Relativamente alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali persone

    fisiche e alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del

    settore legale, queste ultime individuate sulla base del codice ATECO

    dell’emittente, non sono memorizzati i dati di natura, qualità e quantità dei beni e

    dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’articolo 21

    del d.P.R. n. 633 del 1972.

    12.3 I “dati fattura” di cui al punto 1.2, inclusi nella medesima banca dati di cui al punto

    12.2, nonché i dati delle operazioni transfrontaliere sono trattati dal personale

    delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia delle entrate nel rispetto delle

    garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del

    Consiglio, in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento, in particolare,

    delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di

    elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato

    e puntuale che possono essere effettuate anche attraverso l’incrocio con le

    informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

    12.4 I file delle fatture elettroniche e delle note di variazione sono trattati in modo

    puntuale dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal

    Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in qualità di

    17

    titolare del trattamento. In particolare, i file delle fatture elettroniche e delle note

    di variazione possono essere consultati e acquisiti esclusivamente dal personale

    delle strutture centrali e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate

    specificatamente autorizzato nell’ambito delle attività istruttorie connesse:

    a) all’esecuzione dei rimborsi ai sensi dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del

    1972;

    b) all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32

    del d.P.R. n. 600 del 1973;

    c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche previsti dagli articoli 52

    del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973;

    d) al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del

    d.P.R. n. 600 del 1973;

    e) al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante modello 730

    con esito a rimborso, ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto

    legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

    Ferme restando le precedenti disposizioni, sono consultabili e acquisibili

    dall’Agenzia delle entrate i file delle fatture e delle note di variazione, previa

    richiesta di esibizione della documentazione secondo le disposizioni normative in

    vigore, riferiti ai soli periodi oggetto di attività istruttoria e la consultazione e

    l’acquisizione sono automaticamente inibite al termine della predetta attività

    istruttoria di cui alle lettere precedenti. I file delle fatture e delle note di variazione

    sono acquisibili e consultabili in caso di indagini penali ovvero su disposizione

    dell’Autorità giudiziaria.

    Al fine di limitare il trattamento dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche

    emesse nei confronti del consumatore finale, l’accesso ai file xml è consentito per

    controlli fiscali nei confronti del consumatore finale avviati esclusivamente nei

    casi di attività di verifica della spettanza di detrazioni, deduzioni o agevolazioni

    fiscali, ovvero nei casi di verifiche puntuali, qualora le stesse siano state poste in

    essere preliminarmente nei confronti di operatori economici, i cui beni ceduti o

    servizi prestati oggetto della fattura siano stati acquistati dal predetto consumatore

    e gli elementi della stessa siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale.

    Con riferimento, infine, ai file delle fatture emesse da cedenti/prestatori che

    18

    operano nell’ambito del settore legale, gli stessi sono cifrati individualmente e

    memorizzati in una distinta area di storage. La chiave di cifratura, gestita

    automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai

    dati. L’accesso puntuale ai predetti file è consentito solo previa richiesta o

    autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, o nell’ambito di un procedimento

    contenzioso di tipo civile, penale, tributario, di cui è parte l’Agenzia, previa

    richiesta del Giudice.

    12.5 L’Agenzia delle entrate stipulerà con la Guardia di Finanza una convenzione, in

    relazione alla quale sarà acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

    personali, per la messa a disposizione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati

    fattura integrati”, di cui al precedente punto 12.2, per le finalità di cui all’articolo

    1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

    12.6 La memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, dei “dati fattura” e dei “dati

    fattura integrati” è effettuata fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a

    quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla

    definizione di eventuali giudizi.

    12.7 Tutti i trattamenti dei dati di cui ai punti precedenti da parte del personale

    dell’Agenzia delle entrate sono tracciati, con indicazione dei tempi e della

    tipologia delle operazioni svolte nonché dei tempi di conservazione delle copie di

    sicurezza.

    12.8 In relazione ai trattamenti dei dati oggetto del presente provvedimento sono state

    effettuate le relative valutazioni d’impatto, ai sensi dell’articolo 35 del

    Regolamento (UE) 2016/679.

    13. Sicurezza dei dati

    13.1 Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete

    Internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente

    provvedimento.

    13.2 La consultazione sicura degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è

    garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,

    autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di

    19

    tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle

    operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

    14. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche e degli altri allegati

    14.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui all’allegato A, nonché degli

    allegati B e C, del presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione

    del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.

    15. Disposizioni transitorie e finali

    15.1 Il presente provvedimento sostituisce integralmente il provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

    15.2 Restano salvi i trattamenti effettuati sulla base del provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, sino al completamento delle

    procedure interne, con il conseguente adeguamento delle misure di sicurezza,

    finalizzate alla consultazione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati fattura

    integrati” da parte del personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e della

    Guardia di finanza.

    20

    MOTIVAZIONI

    L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto

    l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e

    prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato,

    utilizzando il Sistema di Interscambio.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30

    aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per

    l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni

    di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e

    per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché? per la

    trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi

    transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi

    6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con

    modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture

    elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del

    2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di

    presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali

    giudizi, al fine di essere utilizzati:

    a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e

    finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

    b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del

    rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e

    l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano

    idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la

    previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità

    con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

    Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

    Tanto premesso, con il presente provvedimento vengono modificate e integrate le

    disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di

    recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 sopra citato e le

    previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione

    21

    dei dati personali.

    In particolare, viene stabilito che:

    ? l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i

    file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa

    richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente;

    restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso

    di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di

    esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini

    penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma

    l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,

    accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da

    parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;

    ? con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle

    entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo

    svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode

    fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali

    anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei

    confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che

    operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,

    ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;

    ? con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano

    nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle

    informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al

    fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle

    fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO

    del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

    Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla

    fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici,

    anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati

    realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi

    informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture

    22

    elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al

    fine del pagamento dell’imposta di bollo.

    Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con

    il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche,

    i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare,

    aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente

    utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    ? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

    ? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento:

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

    ? Legge 27 luglio 2000, n. 212

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    ? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    ? Legge 24 dicembre 2007, n. 244

    ? Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 7 marzo 2008

    ? Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

    luglio 2011, n. 111

    ? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55

    ? Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

    ? Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g)

    ? Legge 23 dicembre 2014, n.190

    ? Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014

    ? Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127

    23

    ? Legge 27 dicembre 2017, n. 205

    ? Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016

    ? Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19

    dicembre 2019, n.157

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 89757 del 30 aprile 2018



    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 24 novembre 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati