• Provvedimento Agenzia Entrate del 18.11.2022 (423342/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 18.11.2022 (423342/2022)
  • Prot. n. 423342/2022

    Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione

    dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-

    ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento


    Dispone

    1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo

    perduto

    1.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a

    fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà” (di seguito

    “Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente

    anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

    1.2 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto

    dall’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, contiene le

    seguenti informazioni:

    ? il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che

    richiede il contributo;

    ? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di

    un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto

    richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la

    partita IVA del soggetto cessato;

    2

    ? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il

    contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica,

    ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il

    codice fiscale del rappresentante legale;

    ? la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni

    interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa

    di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque

    a ciò ostative (articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo

    economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30

    dicembre 2021, così come modificato dal decreto del Ministro dello

    Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle

    finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27

    ottobre 2022, di seguito “decreto interministeriale”);

    ? la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate

    dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;

    ? l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e

    attivo alla data di presentazione dell’istanza;

    ? la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma

    2 - ad eccezione della lettera b) - dell’art. 4 del decreto interministeriale;

    ? l’indicazione che i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali

    a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o

    superiori a 1 milione di euro;

    ? l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2021 di

    almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa

    costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione

    dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di

    almeno il 40% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei

    corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita

    IVA;

    ? l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;

    ? l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

    3

    ? il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione

    telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da

    quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del

    richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;

    ? la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

    1.3 L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi

    dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

    n. 445 – in relazione all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa

    unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE)

    n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e

    integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

    (RNA), istituito dall’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è

    avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024 secondo quanto previsto dagli articoli

    9 e 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

    Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole

    alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n.115. Del predetto ammontare deve

    essere indicata separatamente la quota di aiuti imputabili all’eventuale attività di

    trasporto merci su strada per conto terzi.

    1.4 L’istanza contiene, altresì, il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei

    soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della

    definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai

    fini degli aiuti di Stato.

    1.5 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2021

    e del fatturato e corrispettivi relativi agli anni 2020 e 2021 sono contenuti nelle

    istruzioni al modello dell’Istanza.

    2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

    2.1 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa

    disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet

    4

    dell’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti

    definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

    2.2 La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia

    delle entrate.

    2.3 L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un

    intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio

    “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive

    modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola

    trasmissione telematica dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3,

    comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e

    successive modificazioni: a tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche

    la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver

    ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

    2.4 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22

    novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.

    2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare

    una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.

    L’ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce

    integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare

    una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia

    totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al

    punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui

    all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

    1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto

    fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle

    fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e

    5

    Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha

    trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo

    perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva

    di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del

    richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

    2.6 A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne

    attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a

    seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha

    trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia

    delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

    2.8 Qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.3, l’Agenzia

    delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione

    contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una

    Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante

    messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice

    Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

    istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente

    all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a

    disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto –

    Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

    2.9 L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute

    nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico

    con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono

    comportare lo scarto dell’Istanza.

    3. Calcolo ed erogazione del contributo

    3.1 Al termine del periodo di presentazione di cui al punto 2.4, l’Agenzia delle entrate

    procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 1-ter, comma 2-bis,

    del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, assegnando il 70% delle predette risorse,

    in egual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza; in

    6

    aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie è ripartito, in egual misura, tra tutti i

    beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;

    il restante 10% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura, in aggiunta alle

    precedenti assegnazioni, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi

    2019 superiori a 1 milione di euro.

    3.2 L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra

    l’importo determinato a seguito della ripartizione di cui al punto 3.1 e l’importo

    residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti in

    regime “de minimis” indicato dal soggetto nella Istanza.

    3.3 L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante

    accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato

    al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

    3.4 L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato

    di cui al punto 2.3, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”

    – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, l’importo

    riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto

    dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

    3.5 Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro,

    nell’area riservata citata al punto 3.4 è comunicato solo l’importo spettante e

    l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il richiedente deve

    trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all’Agenzia delle

    entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo

    47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa

    alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre

    2011, n. 159, contenente l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre

    a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo), oppure la

    dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed

    esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

    all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di

    operatori economici ivi previste). Il modello di autocertificazione di regolarità

    antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle

    7

    entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato

    esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo

    cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

    3.6 Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello

    scarto dell’Istanza di cui al punto 3.4, viene messa a disposizione anche una

    seconda ricevuta, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso

    l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle

    entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

    3.7 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,

    l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia

    intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice

    fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa

    S.p.A.

    4. Attività di controllo

    4.1 Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procede al

    controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non

    spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia

    delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non

    spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste

    dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli

    interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo

    1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma,

    ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo

    316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

    4.2 L’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia

    economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute

    e relative ai contributi erogati. L’Agenzia trasmette, inoltre, al Ministero

    8

    dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti

    richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n.

    159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini

    dell'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, l’applicabilità

    dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,

    in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

    5. Restituzione del contributo

    5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se riconosciuto

    in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata

    del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo

    9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha

    percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della

    rinuncia di cui al punto 2.5, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo

    spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al

    periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle

    riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I

    versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del

    modello F24 con specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia con apposita

    risoluzione.

    6. Trattamento dei dati

    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto legge 25

    maggio 2021, n.73 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle

    imprese che svolgono, come attività prevalente una di quelle individuate dai

    seguenti codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, e che

    nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento

    9

    rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la predetta

    riduzione del 40% deve riferirsi all’ammontare medio mensile del fatturato e

    corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e

    corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita IVA.

    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

    dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato in data 19

    febbraio 2022 così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo

    economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto

    2022 pubblicato in data 27 ottobre 2022, in conformità a quanto previsto dal

    comma 2-bis del sopra citato articolo 1-ter del decreto legge 25 maggio 2021,

    n.73, sono stati determinati i soggetti beneficiari del contributo e l’ammontare

    dell’aiuto, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell’articolo

    6 del predetto decreto interministeriale, per il riconoscimento del contributo in

    esame, affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo

    contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro

    elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

    6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA

    S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

    dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di

    trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto

    corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia

    intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo.

    L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al

    quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

    designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo

    28 del Regolamento UE 2016/679.

    I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente Provvedimento,

    sono:

    10

    ? i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto

    deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del soggetto cessato

    in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori

    firmatari dell’istanza, dei soggetti facenti parte dell’impresa unica, degli

    intermediari delegati alla trasmissione, nonché dei soggetti da sottoporre a

    verifica antimafia;

    ? i dati inerenti l’ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi relativi

    al secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del

    decreto in oggetto;

    ? i dati inerenti l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi

    del 2021 e dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita

    IVA;

    ? i dati inerenti l’ammontare complessivo degli aiuti concessi nell’ambito del

    regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della

    Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni

    e l’ammontare dei medesimi aiuti imputabile all’attività di trasporto merci

    su strada per conto terzi, l’IBAN del richiedente il contributo;

    ? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza

    di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei

    contributi e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e

    l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle

    entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione

    dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di

    sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al

    termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di

    coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non

    vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli

    strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione dei contributi.

    11

    6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

    par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i

    dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali di accertamento.

    6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del

    Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata

    esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate,

    dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del

    Cassetto fiscale ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture

    elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e

    Corrispettivi” del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato

    per la sola trasmissione telematica dell’istanza, il quale dovrà inserire nella

    stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale

    attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre

    Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente

    nel caso di trasmissione dell’istanza da parte di un intermediario, trasmette al

    richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione

    dell’istanza (o dell’eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione.

    Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica

    certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle

    imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello

    Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a

    disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto –

    Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia

    delle entrate.

    6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

    parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed

    è parte integrante dell’istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.

    12

    6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo

    perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo

    35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

    7. Disposizioni Unionali

    7.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni

    previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

    dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

    8. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche

    8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni

    allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno

    pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne

    sarà data preventiva comunicazione.

    MOTIVAZIONI

    In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

    l’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con

    modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un contributo a fondo

    perduto a favore delle imprese delle imprese operanti nei settori particolarmente

    danneggiati individuati dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.

    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

    dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

    del 19 febbraio 2022, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo

    economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022

    e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2022, sono stati determinati i soggetti

    beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

    L’aiuto di cui al citato articolo 1-ter, comma 2-bis, non può essere erogato ai

    soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d),

    del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni o

    13

    che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a

    beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. L’aiuto,

    inoltre, non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o

    sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in

    difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del

    Regolamento GBER, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché

    rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per

    il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

    Il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come

    comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate

    dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e hanno subito nell’anno

    2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per

    le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra

    l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi

    a quello di apertura della Partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato

    e dei corrispettivi del 2021.

    Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite,

    iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono

    avere sede legale o operativa ubicata sul territorio.

    Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono

    tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate

    che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

    Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la

    ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie

    stanziate dall’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono

    ripartite per il 70%, in egual misura a tutti i soggetti che hanno validamente presentato

    istanza per il contributo; in aggiunta il 20% delle risorse finanziarie sono ripartite tra le

    imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a

    14

    400 mila euro e il restante 10% è ripartito, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, per

    le imprese con un ammontare di ricavi superiori a 1 milione di euro.

    L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra

    l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora

    fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti concessi in regime “de minimis” ai

    sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 e successive modifiche ed integrazioni indicato

    dal soggetto richiedente nell’Istanza.

    Qualora l’ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le predette

    modalità, sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle entrate

    l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di

    cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di

    autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito

    internet dell’Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto

    richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

    all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

    Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del

    comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

    con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come

    modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

    dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in data 27 ottobre 2022

    sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i

    termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario

    all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto.

    L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni

    contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente

    bancario o postale del richiedente. L’erogazione dei contributi di importo superiore a

    150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della

    autocertificazione di regolarità antimafia.

    15

    Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con

    i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che

    determinano lo scarto dell’istanza.

    Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale

    erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al

    soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da

    PagoPa S.p.A.

    Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31

    e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora il presente contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante,

    l’Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando

    le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del

    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo

    20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

    disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.

    311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-

    legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

    2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto

    31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal

    decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante

    restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché

    mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte

    dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi

    erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dall’Agenzia delle entrate alla

    Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al

    Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del

    2011.

    16

    Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni

    dell’articolo 316-ter del codice penale.

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    ? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

    ? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento:

    ? Codice Penale

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    ? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    ? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    ? Legge 30 dicembre 2004, n. 311

    ? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1

    della legge 28 gennaio 2009, n. 2,

    ? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122

    ? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    ? Legge 6 novembre 2012, n.190

    ? Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

    ? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016

    ? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1

    dicembre 2016, n. 225

    17

    ? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77

    ? Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

    luglio 2021, n. 106

    ? Decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

    marzo 2022, n. 25

    ? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

    dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali del 31 maggio 2017, n.115

    ? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

    dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta

    Ufficiale del 19 febbraio 2022

    ? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

    dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

    del 27 ottobre 2022

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

    2013

    ? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5

    novembre 2018

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 18 novembre 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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