• Provvedimento Agenzia Entrate del 10.11.2022 (414366/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 10.11.2022 (414366/2022)


  • Prot. n. 414366/2022

    Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6,
    della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in
    favore delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo
    articolo 4.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Oggetto del provvedimento

    1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta previsto

    dall’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, (di seguito Legge) per le erogazioni

    liberali in denaro, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), effettuate in favore

    delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo articolo

    4.


    2. Modalità di fruizione del credito d’imposta

    2.1 Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla

    dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata

    l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241; inoltre, lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista

    a fronte delle medesime erogazioni.

    2.2 Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali

    di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

    dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    2

    2.3 L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi

    d’imposta successivi.

    2.4 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

    dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

    • con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le istruzioni

    per la compilazione del modello F24.

    3. Modalità di fruizione delle altre agevolazioni

    3.1 Agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy è riconosciuta, nel rispetto delle

    disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, la facoltà di riscattare, ai

    fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza. Il medesimo decreto, all’articolo 2,

    comma 5-bis, prevede la deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi versati alla forma

    pensionistica di appartenenza, nonché la loro detraibilità nella misura del 19 per cento per

    i soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.

    3.2 Ai predetti iscritti è altresì riconosciuta, in sede di presentazione della dichiarazione dei

    redditi, la detraibilità, ai fini Irpef, delle rette per la frequenza dei percorsi formativi in

    base a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir, nonché delle erogazioni

    liberali in favore degli ITS Academy alle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1,

    lett. i-octies), del Tuir.

    3.3 La detraibilità delle rette per la frequenza dei percorsi formativi e delle erogazioni liberali

    in favore degli ITS Academy è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con

    versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art.

    23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Motivazioni

    L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito d’imposta

    per le erogazioni liberali in denaro, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c),

    effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.

    3

    Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle somme erogate. La

    misura è pari al 60 per cento qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS

    Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio

    nazionale.

    Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite

    versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo

    23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    L’articolo 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha anche previsto, in favore di

    coloro che seguono i percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, la facoltà di riscattare, ai

    fini previdenziali, il relativo periodo di frequenza, unitamente al diritto a dedurre, ai fini Irpef, i

    relativi contributi, nonché a detrarre le rette per la frequenza; inoltre, il medesimo articolo

    riconosce la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate alle predette fondazioni e finalizzate

    all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta

    formativa.

    Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 12 del citato articolo 4, definisce

    le modalità di fruizione del credito d’imposta nonché delle altre agevolazioni previste dal

    medesimo articolo 4.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo

    62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a);

    articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di

    avvio delle agenzie fiscali).

    4

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

    Articoli 17 e 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

    Articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

    917 (Tuir).

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 10 novembre 2022

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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