• Risoluzione Agenzia Entrate n. 70/E del 23.11.2022

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 70/E del 23.11.2022
  • RISOLUZIONE N. 70/E





    Roma, 23 novembre 2022

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
    d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
    turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di cui
    all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

    L’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha riconosciuto, a favore delle

    strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, il credito di

    imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico

    alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nella misura del

    65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31

    dicembre 2019.

    Lo stesso articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che il credito

    d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Con il decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022 sono state stabilite le

    disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 7,

    del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24

    deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione

    dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

    Il Ministero del Turismo, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 7, del richiamato

    decreto ministeriale, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle

    strutture ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

    eventuali variazioni e revoche.



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione

    2

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

    compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate.

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

    agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi

    telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

    versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    ? “6991” - denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive

    turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del

    decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

    esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

    riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

    riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo

    del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24

    presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

    beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta

    utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del

    modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente

    trasmesse dallo stesso Ministero.



    IL CAPO DIVISIONE

    Firmato digitalmente

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