• Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 15.11.2022

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 15.11.2022
  • RISOLUZIONE N. 67/E

    Roma, 15 novembre 2022




    OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso
    forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico
    di Navigator.


    Con numerose istanze di interpello, i soggetti che svolgono, ai sensi

    dell’articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con

    modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «disposizioni urgenti in

    materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», l’attività di assistenza tecnica

    agli operatori dei Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra i beneficiari del

    programma del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro (cd. “navigator”),

    chiedono quale sia il trattamento fiscale da riservare alle somme ricevute a titolo

    di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento della predetta

    attività.

    Nello specifico, viene rappresentato che i navigator hanno stipulato, con la

    Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di

    subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per

    l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche

    attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella

    gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte

    anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di

    riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.



    Divisione Contribuenti
    ______________

    Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
    Autonomi ed Enti non Commerciali

    2

    Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la

    corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a

    titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento

    dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna

    dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.

    Rispetto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, nel

    contratto è previsto che, nell’ambito dell’autonomia operativa dell’incaricato,

    quest’ultimo concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il

    referente della Società, senza vincoli di orario di lavoro, e che: «Per il

    raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività

    con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una

    disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di

    lavoro convenuto».

    Per l’espletamento della prestazione, il collaboratore potrà utilizzare i

    luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto

    dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

    In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se lo stesso rientri

    tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, del Testo

    unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    (Tuir).

    Al riguardo, si osserva che l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir

    prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: «le somme e i valori in

    genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di

    erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore

    di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla

    collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a

    collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di

    collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di

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    subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto

    unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione

    periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei

    compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo

    49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o

    professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro

    autonomo, esercitate dal contribuente».

    Il successivo articolo 52, comma 1, del Tuir, dispone che: «Ai fini della

    determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le

    disposizioni dell'articolo 51 salvo quanto di seguito specificato».

    Il comma 1 del richiamato articolo 51 del Tuir prevede che: «Il reddito di

    lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque

    titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in

    relazione al rapporto di lavoro».

    La predetta disposizione sancisce il c.d. “principio di onnicomprensività”

    del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli

    emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere,

    “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili

    e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

    In virtù delle previsioni normative appena richiamate, quindi, anche i

    compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono

    determinati in base al principio di onnicomprensività.

    In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso

    spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente (o assimilato)

    costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente (o assimilato).

    A tale principio generale vengono poste specifiche deroghe in relazione ad

    alcuni componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo

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    in parte, quali, tra gli altri, le indennità di “trasferta” di cui al comma 5 del citato

    articolo 51 del Tuir.

    Tale disposizione disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta

    erogate al lavoratore per la prestazione dell’attività lavorativa “fuori dalla sede di

    lavoro” e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte, stabilendo

    che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio

    comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al

    giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di

    viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle

    di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il

    limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di

    quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni

    fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di

    spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché

    i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal

    dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo

    massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.

    Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio

    comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti

    provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».

    Come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre

    1997, n. 326, le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo 51, comma 5, del

    Tuir sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente,

    venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”,

    intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente,

    indicato nella lettera o contratto d’assunzione.

    Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate

    «attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche

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    attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella

    gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza».

    L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero

    territorio della Provincia indicata nel contratto, nel quale è previsto, altresì, che:

    «Per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie

    attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta

    una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di

    lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione Ella potrà utilizzare i

    luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto

    dall’articolo 12, comma 3, decreto-legge n. 4 del 2019».

    In base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della

    prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della

    Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di

    riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte,

    non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della

    sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del

    trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51

    del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

    istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle

    Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

    LA DIRETTRICE CENTRALE
    Firmato digitalmente

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