• Provvedimento Agenzia Entrate del 02.11.2022 (406608/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 02.11.2022 (406608/2022)
  • Prot. n. 406608/2022


    Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione

    del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime "de minimis" al fine del

    riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 17-bis del

    decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

    dicembre 2021, n. 233


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento


    Dispone


    1. Contenuto informativo della dichiarazione degli aiuti "de minimis" al fine del

    riconoscimento del contributo a fondo perduto

    1.1 È approvato l'allegato modello "Dichiarazione per il riconoscimento del

    contributo a fondo perduto della maggiorazione "Wedding - HO.RE.CA" per

    bar e ristoranti di cui all'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6

    novembre 2021, n. 152" (di seguito "Dichiarazione") con le relative istruzioni,

    comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al

    trattamento dei dati personali.

    1.2 Il modello contiene i seguenti elementi informativi:

    ? il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che

    intende beneficiare del contributo;

    ? nel caso in cui il soggetto dichiarante sia un erede che prosegue l'attività

    di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il

    soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni aziendali di

    trasformazione che hanno comportato l'estinzione del soggetto dante

    causa, la partita IVA del soggetto cessato;

    2

    ? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che intende

    beneficiare del contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla

    persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto che intende beneficiare

    del contributo sia minore o interdetto, il codice fiscale del

    rappresentante legale;

    ? il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione

    telematica della dichiarazione;

    ? l'attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all'articolo 1-ter,

    comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e di svolgere come

    attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia

    delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei

    seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30.

    Inoltre il modello contiene la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del

    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente

    le seguenti informazioni:

    ? l'indicazione che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal

    campo di applicazione del regolamento (UE) n.1407/2013 e, tuttavia,

    dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o

    distinzione dei costi, in ottemperanza all'art. 1, paragrafo 2, del citato

    regolamento;

    ? l'indicazione che l'impresa opera anche nel settore economico del

    "trasporto merci su strada per conto terzi" e tuttavia dispone di un

    sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, in

    ottemperanza all'art. 3, paragrafo 3, del citato regolamento;

    ? l'ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica

    nell'ambito del regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE)

    n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive

    modifiche e integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale

    degli aiuti di Stato (RNA), istituito dall'art. 52, comma 1, della legge

    24 dicembre 2012, n. 234, è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024

    secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro

    dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e

    3

    delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali del 31 maggio 2017, n.115. L'impresa unica si intende

    costituita dall'impresa dichiarante e dagli eventuali soggetti indicati nel

    quadro A dell'istanza inviata ai fini del riconoscimento del contributo

    di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021,

    n.73, tenuto conto anche delle disposizioni relative a

    fusioni/acquisizioni o scissioni;

    ? la separata indicazione dell'ammontare complessivo degli aiuti

    imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi;

    ? il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione

    di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di

    impresa unica, da compilare qualora fossero intervenute modifiche

    rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per il riconoscimento del

    contributo di cui all'articolo 1-ter, comma 1 del decreto legge 25

    maggio 2021, n.73.


    2. Modalità e termini di trasmissione della dichiarazione

    2.1 La Dichiarazione è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web

    resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito

    internet dell'Agenzia delle entrate.

    2.2 La Dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal dichiarante o tramite

    un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di

    consultazione del Cassetto fiscale del dichiarante, di cui al provvedimento del

    Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio

    "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del

    Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive

    modificazioni.

    2.3 La trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata a partire dal giorno

    7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.

    4

    2.4 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare

    una nuova Dichiarazione, in sostituzione della Dichiarazione precedentemente

    trasmessa. L'ultima Dichiarazione trasmessa nel periodo di cui al punto 2.3

    sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.

    2.5 A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una prima

    ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione,

    ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    2.6 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che

    ha trasmesso la Dichiarazione nella sezione della propria area riservata del sito

    dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca

    ricevute".

    2.7 Qualora la Dichiarazione è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.2,

    l'Agenzia delle entrate trasmette al dichiarante che lo ha delegato una

    comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa per suo conto

    una Dichiarazione per accedere al contributo di cui al presente provvedimento.

    Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica

    certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC

    delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello

    Sviluppo economico. Successivamente all'accoglimento della dichiarazione,

    la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del dichiarante nella

    sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito" del portale

    "Fatture e Corrispettivi".

    2.8 L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute

    nelle dichiarazioni per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa

    in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli

    possono comportare il mancato riconoscimento del contributo.


    3. Calcolo ed erogazione del contributo

    3.1 Al termine del periodo di presentazione della Dichiarazione, le risorse

    finanziarie stabilite dall'articolo 1, comma 17-bis del decreto legge 6 novembre

    2021, n.152, pari a 10 milioni di euro, sono erogate ai soggetti che hanno

    ottenuto il contributo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73

    5

    del 25 maggio 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle

    individuate dai codici ATECO 2007 56.10, 56.21, 56.30 e che hanno

    presentato la Dichiarazione.

    In particolare, il 70% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura tra

    tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita,

    in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019

    superiore a 100.000 euro; il restante 10% dell'assegnazione si aggiunge alle

    precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi

    2019 superiori a 300 mila euro.

    3.2 L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore

    tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato

    in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" indicato dal soggetto

    nella Dichiarazione.

    3.3 L'erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante

    accredito sul conto corrente sul quale è stato erogato il contributo di cui

    all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021.

    3.4 L'Agenzia comunica al soggetto che ha inviato la Dichiarazione ovvero al suo

    intermediario delegato di cui al punto 2.2, nell'apposita area riservata del

    portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto -

    Consultazione esito" - l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto

    mandato di pagamento del contributo. Qualora non sono superati i controlli di

    cui al punto 2.8, nella stessa area del portale è comunicato il mancato

    riconoscimento del contributo e i motivi che lo hanno determinato.

    3.5 Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000

    euro, nell'area riservata citata al punto 3.4 è comunicato solo l'importo

    spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il dichiarante

    deve trasmettere - anche mediante un intermediario delegato - all'Agenzia

    delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi

    dell'articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,

    n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto

    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente l'indicazione dei codici fiscali

    dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto

    legislativo), oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori,

    6

    prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

    infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre

    2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Il modello

    di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente

    sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente

    dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica

    Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15

    dicembre 2022.

    3.6 Successivamente alla comunicazione di cui al punto 3.4, viene messa a

    disposizione anche una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al

    soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione della propria area

    riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca

    - Ricerca ricevute".


    4. Attività di controllo

    4.1 Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle entrate procede

    al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto

    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte

    non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia,

    l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del

    contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a

    quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre

    1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

    disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre

    2004, n. 311.

    4.2 L'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di

    polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze

    presentate per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1-ter, comma

    1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e nelle dichiarazioni di cui al

    presente provvedimento, pervenute e relative ai contributi erogati. L'Agenzia

    7

    trasmette, inoltre, al Ministero dell'interno gli elementi informativi a

    disposizione in relazione ai soggetti richiedenti i contributi per i controlli di

    cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure

    semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al

    presente provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del

    citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza

    connessa alla situazione emergenziale.


    5. Restituzione del contributo

    5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se

    riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono

    versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17

    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi

    prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non

    spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente

    il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente,

    e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui

    all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti

    di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello

    F24 con i codici tributo istituiti con la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate

    n.36 dell'11 luglio 2022.


    6. Trattamento dei dati

    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

    196 e s.m.i. - è individuata nell'articolo 1, commi dal 17-bis al 17-quinquies,

    del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto un contributo a fondo perduto

    a favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione attraverso lo

    stanziamento di un fondo pari a 10 milioni di euro.

    8

    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

    Ministro del Turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29

    aprile 2022, pubblicato in data 5 luglio 2022, sono stati determinati i soggetti

    beneficiari del contributo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di

    erogazione dello stesso. Il decreto citato, al comma 1 dell'articolo 6, per il

    riconoscimento del contributo in esame rimanda alle procedure di cui al decreto

    del 30 dicembre 2021, affidando ad Agenzia delle entrate il compito di

    adeguare il provvedimento di cui al decreto del 30 dicembre al fine di tenere

    conto delle previsioni del nuovo decreto.

    6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia

    delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è

    affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato

    per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del

    Regolamento UE 2016/679.

    I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento,

    sono:

    ? i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale), del soggetto

    deceduto di cui l'erede dichiarante continua l'attività, del soggetto cessato

    in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori

    firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli

    intermediari delegati alla trasmissione;

    ? i dati inerenti l'ammontare complessivo degli aiuti concessi nell'ambito

    del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della

    Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni

    e l'ammontare dei medesimi aiuti imputabile all'attività di trasporto merci

    su strada per conto terzi;

    ? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza

    di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

    Ulteriori dati oggetto di trattamento, indicati nell'istanza per il riconoscimento

    del contributo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio

    2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

    sono:

    9

    ? i dati inerenti l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi

    relativi al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in

    vigore del predetto decreto;

    ? l'IBAN del richiedente il contributo.

    I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei

    contributi e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e

    l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

    6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

    par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i

    dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali di accertamento.

    6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del

    Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata

    esclusivamente in modalità elettronica mediante procedura web resa

    disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi sul sito

    dell'Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con

    delega di consultazione del Cassetto fiscale ovvero al servizio "Consultazione

    e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del

    portale "Fatture e Corrispettivi" del dichiarante. Inoltre Agenzia delle entrate,

    per meglio tutelare e rendere consapevole il dichiarante nel caso di trasmissione

    della dichiarazione da parte di un intermediario, trasmette al dichiarante che lo

    ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione per proprio conto

    della dichiarazione per accedere al contributo del presente provvedimento e la

    data della trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di

    posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli

    indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il

    Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì,

    messa a disposizione del dichiarante nella sezione "Contributo a fondo perduto

    - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito

    dell'Agenzia delle entrate.

    10

    6.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da

    parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed

    è parte integrante della dichiarazione per beneficiare del contributo a fondo

    perduto.

    6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo

    perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo

    35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.


    7. Disposizioni Unionali

    7.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni

    previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

    dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.


    8. Correzioni ed evoluzioni del modello

    8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello e delle relative istruzioni

    allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell'apposita sezione

    del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva

    comunicazione.


    MOTIVAZIONI

    Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel

    settore della ristorazione, l'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre

    2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha

    previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un

    fondo pari a 10 milioni di euro.

    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

    del Turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022,

    pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, sono stati determinati i soggetti

    beneficiari e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

    11

    Gli aiuti di cui al citato articolo 1 sono erogati ai soggetti ai quali è stato

    riconosciuto il contributo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del

    25 maggio 2021 e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello

    AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente

    della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei seguenti

    codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30.

    Al fine dell'erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati

    sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all'Agenzia delle

    entrate attestante l'ammontare degli aiuti di Stato nell'ambito del regime "de minimis"

    ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e

    successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà

    nel triennio 2022-2024.

    L'Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo

    1, comma 17-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152 a tutti coloro che hanno

    ottenuto il contributo di cui all'articolo 1- ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021,

    che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici

    ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al

    presente provvedimento. In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene

    ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell'assegnazione viene

    ripartita tra le imprese beneficiarie che nell'anno 2019 presentano un ammontare di

    ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni

    per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

    L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della

    dichiarazione presentata è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della

    ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base

    dell'ammontare degli aiuti di Stato in regime "de minimis" indicato dal soggetto nella

    dichiarazione.

    L'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di

    concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze del

    29 aprile 2022, stabilisce che per l'attribuzione del contributo si applicano le procedure

    di cui al decreto del 30 dicembre 2021, attuativo dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto

    legge 25 maggio 2021 n.73. Con il presente provvedimento vengono definite le modalità

    12

    di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime "de minimis", il suo

    contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario

    all'attuazione delle disposizioni del predetto decreto.

    La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo

    rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene

    l'indicazione dell'ammontare degli aiuti di Stato in regime "de minimis", la cui

    registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso

    e dall'intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte.

    L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni

    contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul

    quale è stato erogato il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del

    decreto legge 25 maggio 2021, n.73.

    Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con

    i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che

    determinano il mancato riconoscimento del contributo.

    Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31

    e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia

    delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni

    in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

    disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.

    311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-

    legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

    2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto

    31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal

    decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante

    restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché

    13

    mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte

    dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    I dati e le informazioni contenute nelle istanze e nelle dichiarazioni pervenute e

    relative ai contributi erogati sono trasmesse - sulla base di protocolli d'intesa -

    dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-

    finanziaria di quest'ultima e al Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del

    decreto legislativo n. 159 del 2011.

    Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni

    dell'articolo 316-ter del codice penale.



    RIFERIMENTI NORMATIVI

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    ? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

    ? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento:

    ? Codice Penale

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    ? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    ? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    ? Legge 30 dicembre 2004, n. 311

    ? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.

    1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,

    ? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122

    14

    ? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    ? Legge 24 dicembre 2012, n.234

    ? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016

    ? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1

    dicembre 2016, n. 225

    ? Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

    ? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77

    ? Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

    luglio 2021, n. 106

    ? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

    dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali del 31 maggio 2017, n.115

    ? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

    dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta

    Ufficiale del 19 febbraio 2022

    ? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del

    turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato

    sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022

    ? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

    2013

    ? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5

    novembre 2018


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 2 novembre 2022


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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