• Provvedimento Agenzia Entrate del 25.10.2022 (398976/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 25.10.2022 (398976/2022)
  • Prot. n. 398976/2022





    Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della

    Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020

    C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

    sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", approvato con

    provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022



    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone


    1. Modificazioni al modello di autodichiarazione

    1.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022,

    concernente, tra l'altro, l'approvazione del modello di "Dichiarazione sostitutiva

    di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del

    Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia

    nell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito "modello di

    Dichiarazione"), sono apportate le modifiche contenute nel modello, nelle

    relative istruzioni e nelle specifiche tecniche facenti parte integrante del presente

    provvedimento.

    1.2 Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli

    aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita

    la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non

    compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti

    COVID fruiti. La casella "ES" può essere barrata unicamente dai soggetti che

    dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

    - dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli

    elencati nel quadro A;

    2


    - per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione

    3.12 del Temporary Framework;

    - l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi

    consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro

    temporaneo.

    Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i

    corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano

    beneficiato di detti aiuti.

    1.3 Il modello di Dichiarazione, nella versione aggiornata, è reso disponibile sul sito

    internet dell'Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal

    27 ottobre 2022. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione

    aggiornata del modello, fermo restando che la modalità di compilazione

    semplificata di cui al punto 1.2 è facoltativa. Pertanto, il dichiarante, pur in

    presenza delle predette condizioni, può compilare l'autodichiarazione secondo le

    modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). Se il dichiarante ha già

    inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima

    dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.


    Motivazioni

    Con il provvedimento del 27 aprile 2022 sono state definite le modalità, i termini

    di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e

    della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo

    2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

    a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con

    la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché le modalità di

    riversamento volontario degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali

    previsti ai sensi dell'articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l'Agenzia

    delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli

    operatori economici.

    Con il citato provvedimento è stato, altresì, approvato il modello di

    "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni

    3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia

    3


    nell'emergenza epidemiologica da Covid-19", con le relative istruzioni e specifiche

    tecniche.

    Con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 è stato previsto che

    l'autodichiarazione debba essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.

    Per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di

    Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è

    stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle

    Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle

    indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del

    regime "ombrello" (di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22

    marzo 2021, n. 41).

    In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da

    rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework,

    è stata inserita la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti

    di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti

    COVID fruiti.

    La casella "ES" può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di

    rispettare tutte le seguenti condizioni:

    ? dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli

    elencati nel quadro A;

    ? per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione

    3.12 del Temporary Framework;

    ? l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi

    consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro

    temporaneo.

    Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i

    corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano

    beneficiato di detti aiuti. A tal riguardo, infatti, anche sulla base delle interlocuzioni

    tenute con la Commissione europea nell'ambito della notifica del regime "ombrello"

    (di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) e

    delle richieste da questa formulate, è necessario che il modello semplificato di

    4


    autodichiarazione preveda in ogni caso la compilazione dei campi del quadro A

    corrispondenti alle agevolazioni in materia di imposta municipale propria.

    La descritta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il

    dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare

    l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A).

    Se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato

    prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.

    Resta fermo che per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i

    campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare tramite

    l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro

    Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla

    compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.

    In caso di compilazione della casella "ES" permane, invece, l'obbligo di compilare il

    prospetto "Aiuti di Stato" presente nel modello REDDITI 2022.

    Ciò premesso, con il presente provvedimento sono disposte le modifiche al

    modello di Dichiarazione, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia

    delle entrate del 27 aprile 2022, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

    Le versioni aggiornate del modello di Dichiarazione, delle relative istruzioni e

    specifiche tecniche sono parti integranti del presente provvedimento.

    La presentazione dell'autodichiarazione mediante l'utilizzo della versione

    aggiornata del modello, con la relativa modalità di compilazione semplificata, è

    consentita a partire dal 27 ottobre 2022.


    Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

    57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo

    71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma

    1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le

    modalità di avvio delle agenzie fiscali).


    5


    Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

    Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato

    nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

    aprile 2016;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificato dal decreto

    legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

    n. 322;

    Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2022.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo

    1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 25 ottobre 2022



    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati