• Provvedimento Agenzia Entrate del 29.09.2022 (370046/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 29.09.2022 (370046/2022)
  • Prot. n. 370046/2022



    Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di revoca di cui all'articolo 1,

    commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della

    rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento previsti dall'articolo 110

    del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 13 ottobre 2020, n. 126.



    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento,


    Dispone:


    Articolo 1

    (Definizioni)


    Nel seguito del provvedimento, s'intende per:

    - "decreto-legge n. 23 del 2020": il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

    - "articolo 6-bis": l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020;

    - "decreto-legge n. 104 del 2020": il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

    - "articolo 110"; l'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020;

    - "decreto legislativo n. 241 del 1997": il decreto legislativo 9 luglio 1997,

    n. 241;

    - "legge n. 234 del 2021": la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    - "legge n. 342 del 2000": la legge 21 novembre 2000, n. 342;

    2

    - "rivalutazione civilistica": il regime di cui all'articolo 110, commi 1 e 2,

    del decreto-legge n. 104 del 2020;

    - "regime della rivalutazione": il regime di cui all'articolo 110, commi 1, 2,

    4 e 7, del decreto-legge n. 104 del 2020;

    - "la rivalutazione e il riallineamento per i settori alberghiero e termale":

    rispettivamente i regimi della rivalutazione e quello del riallineamento

    previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020;

    - "regime del riallineamento": il regime di cui all'articolo 110, commi 7, 8

    e 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2020;

    - "regime dell'affrancamento": il regime di cui all'articolo 110, commi 3 e

    8, del decreto-legge n. 104 del 2020;

    - "regimi di cui all'articolo 110": il regime della rivalutazione, il regime del

    riallineamento e il regime dell'affrancamento di cui all'articolo 110 del

    decreto-legge n. 104 del 2020;

    - "TUIR": il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

    917;

    - "dichiarazione integrativa": la dichiarazione integrativa ai fini delle

    imposte sui redditi e/o dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui

    all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

    322.


    CAPO I

    Disposizioni comuni


    Articolo 2

    (Ambito soggettivo della revoca)

    1. I soggetti che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive di

    cui al comma 6 dell'articolo 110, abbiano comunque perfezionato l'opzione per i

    regimi di cui all'articolo 110 alla data di pubblicazione del presente

    3

    provvedimento, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale

    del citato articolo 110, secondo le modalità e i termini previsti dai seguenti articoli.


    Articolo 3

    (Regimi oggetto della revoca)


    1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono scegliere di revocare uno o più dei regimi

    di cui all'articolo 110.

    2. La revoca dei regimi di cui all'articolo 110 è esercitata nell'ambito di operazioni

    di fusione di cui all'articolo 172 del TUIR dalla società risultante dalla fusione o

    incorporante nonché, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa e, in

    caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto

    di scissione ai sensi dell'articolo 173, comma 12, del TUIR.

    3. La revoca dei regimi di cui all'articolo 110 è esercitata esclusivamente dal dante

    causa di operazioni di conferimento d'azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176

    del TUIR.


    CAPO II

    Della rivalutazione e del riallineamento


    Articolo 4

    (Ambito oggettivo della revoca)


    1. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del

    riallineamento di cui al presente provvedimento hanno ad oggetto le singole

    attività, a scelta dei soggetti di cui all'articolo 2, i cui valori sono stati rivalutati o

    riallineati ai sensi dell'articolo 110.

    2. La revoca deve essere esercitata per l'intero importo rivalutato o riallineato delle

    singole attività di cui al comma 1 per il quale è stata esercitata la relativa opzione.


    4

    Articolo 5

    (Effetti della revoca)


    1. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del

    riallineamento, esercitate con le modalità indicate nel successivo articolo 7,

    rendono fin dall'origine prive di effetti l'adesione al regime della rivalutazione e

    l'adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività di cui

    all'articolo 4 per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in

    sospensione d'imposta sulle riserve del patrimonio netto.

    2. Le singole attività di cui al comma precedente assumono, ai fini della

    determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze nonché ai fini della quota

    di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente riconosciuto che

    avevano anteriormente all'adesione al regime della rivalutazione e al regime del

    riallineamento.

    3. In relazione al periodo d'imposta in cui esercita la revoca, il soggetto interessato

    deve effettuare, nella dichiarazione integrativa di cui al successivo articolo 7, ai

    fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le

    apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui

    valori attribuiti alle singole attività di cui all'articolo 4 in sede di rivalutazione o

    di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già

    dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa.


    CAPO III

    Dell'affrancamento


    Articolo 6

    (Effetti della revoca)


    5

    1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono revocare autonomamente, in tutto o in

    parte, il regime dell'affrancamento con le modalità indicate nel successivo articolo

    7.

    2. La revoca del regime dell'affrancamento di cui al comma 1 comporta che, in

    misura corrispondente alla medesima, l'importo del saldo attivo di rivalutazione o

    dell'apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorni ad essere

    assoggettato al vincolo di sospensione fiscale previsto, rispettivamente, dagli

    articoli 13 e 14 della legge n. 342 del 2000.

    3. La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del

    riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime

    dell'affrancamento per la parte eccedente l'importo residuale dei maggiori valori

    oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto

    dell'ammontare della relativa imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell'articolo

    110.


    CAPO IV

    Disposizioni procedurali comuni


    Articolo 7

    (Esercizio della revoca)


    1. La revoca dei regimi di cui all'articolo 110 è esercitata entro e non oltre 60

    giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento attraverso la

    presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in relazione

    al quale l'opzione per i regimi di cui all'articolo 110 è stata esercitata.

    2. Al fine di esercitare la revoca dei regimi di cui all'articolo 110, nella

    dichiarazione di cui al precedente comma i soggetti interessati indicano:

    a) in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime

    del riallineamento, un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti

    alle attività di cui al precedente articolo 4, comma 1, risultanti dalla dichiarazione

    6

    dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene

    effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;

    b) in caso di revoca parziale o totale del regime dell'affrancamento, un ammontare

    pari alla differenza dell'importo della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva

    risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione

    e quello per il quale viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta

    sostitutiva eventualmente dovuta;

    c) l'importo dell'imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell'esercizio

    della revoca dei regimi di cui all'articolo 110 rispetto a quella effettivamente

    versata, da indicare nella colonna 3 dell'apposito rigo della sezione I del quadro

    RX;

    d) nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di

    dichiarazione, l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta risultanti

    all'esito dell'esercizio della revoca dei regimi di cui all'articolo 110, ove esistenti;

    e) nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel

    modello di dichiarazione, le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e

    quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali

    emerse o ripristinate in dipendenza dell'esercizio della revoca.

    3. Le previsioni della lettera e) del precedente comma trovano applicazione anche

    nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano proceduto ad eliminare dal

    bilancio gli effetti della rivalutazione civilistica secondo quanto previsto dal

    comma 624-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

    4. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i soggetti interessati chiedono, per

    l'intero, alternativamente il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi

    dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 del credito di cui alla lettera

    c) del precedente comma 2, compilando gli appositi campi della sezione I del

    quadro RX. Detto credito può essere trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1,

    lettera b), del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2018.

    Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

    e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    7

    5. I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive

    ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 riducono in parte uguali i versamenti delle

    rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura

    corrispondente all'eventuale eccedenza già versata.


    Articolo 8

    (Previsioni per i settori alberghiero e termale)


    1. La facoltà di revoca del regime della rivalutazione è riconosciuta anche ai

    soggetti di cui all'articolo 2 che, alla data di pubblicazione del presente

    provvedimento, abbiano perfezionato la relativa opzione, in tutto o in parte, pur

    possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione per i settori alberghiero e

    termale.

    2. I soggetti di cui al precedente comma che, con la dichiarazione di cui al comma

    1 dell'articolo 7, revocano il regime della rivalutazione, possono aderire alla

    rivalutazione per i settori alberghiero e termale a decorrere dall'esercizio nel cui

    bilancio la rivalutazione è stata eseguita, fermo restando il possesso di tutti i

    requisiti richiesti dall'articolo 6-bis nel medesimo esercizio.

    3. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili,

    anche all'opzione per il riallineamento per i settori alberghiero e termale.

    4. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e che hanno

    aderito al regime dell'affrancamento possono affrancare, ai sensi dell'articolo 6-

    bis, anche parzialmente, la riserva risultante dall'adesione alla rivalutazione e/o al

    riallineamento per i settori alberghiero e termale.

    5. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 effettuano

    nella dichiarazione integrativa di cui al precedente articolo 7, comma 1, ai fini delle

    imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le variazioni

    necessarie ai fini della deduzione dei maggiori ammortamenti determinati sui

    valori rivalutati o riallineati ai sensi dell'articolo 6-bis. In aggiunta a quanto

    8

    previsto dall'articolo 7, i medesimi soggetti indicano nella dichiarazione

    integrativa:

    a) in caso di adesione alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori

    alberghiero e termale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, nel prospetto

    del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione,

    l'ammontare della riserva in sospensione corrispondente all'esercizio della relativa

    opzione;

    b) in caso di affrancamento della riserva in sospensione di cui alla precedente

    lettera a), nella sezione relativa alla "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle

    partecipazioni - settori alberghiero e termale", l'ammontare della riserva da

    assoggettare ad imposta sostitutiva, comprensiva della quota già oggetto del

    regime di affrancamento di cui al precedente comma 4, e la corrispondente imposta

    sostitutiva dovuta.


    Articolo 9

    (Entrata in vigore)


    1. Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data della sua

    pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,

    n. 244.



    Motivazioni

    L'articolo 1, commi 622 e 623, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha apportato

    alcune modifiche alla disciplina dei regimi previsti dall'articolo 110 del decreto-

    legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

    2020, n. 126. Il successivo comma 624 ha introdotto la possibilità di revocare,

    anche parzialmente, l'opzione per la disciplina di cui al citato articolo 110. Nel

    medesimo comma 624, il legislatore, per definire le modalità e i termini per

    l'esercizio della predetta facoltà di revoca, ha rinviato ad un provvedimento del

    Direttore dell'Agenzia delle entrate, specificando altresì che la revoca costituisce

    9

    titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo

    17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte

    sostitutive versate (secondo modalità e termini da definire nel medesimo

    provvedimento). Successivamente, l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 27

    gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.

    25, ha introdotto il comma 624-bis del menzionato articolo 1 consentendo ai

    soggetti che esercitano la facoltà di revoca prevista dal citato comma 624 la

    possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi

    dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.


    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma

    1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

    - Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

    - Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

    - Articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;


    b) Disciplina normativa di riferimento:

    - Articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    - Articolo 110 del il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

    - Articolo 6-bis del il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

    10

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle

    entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella

    Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre

    2007, n. 244.



    Roma, 29 settembre 2022


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)

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