• Provvedimento Agenzia Entrate del 16.09.2022 (356446/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 16.09.2022 (356446/2022)
  • Prot. n. 356446 /2022




    Modalità di attuazione dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la

    definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    DISPONE

    1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari

    pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto

    2022, n. 130

    1.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la

    definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

    da presentare, secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 5 della

    legge 31 agosto 2022, n. 130. Il modello di domanda e le relative istruzioni

    costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

    1.2 La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere presentata dal soggetto che

    ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la

    legittimazione, il quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130,

    sopra citata, intende definire i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di

    cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    1.3 Sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali

    l'Agenzia delle entrate risulti:

    a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle

    quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre

    2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo

    pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del

    medesimo articolo 16, comma 3;

    b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali,

    determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.

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    289, sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20

    per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo

    16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    1.4 La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale

    soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la

    possibilità di definizione.

    1.5 Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si

    intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo

    grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni

    collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie

    relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è

    determinato dall'importo delle stesse.

    1.6 Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del

    giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.

    1.7 Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per controversie

    tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato

    notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (16 settembre

    2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una

    sentenza definitiva. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli

    delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in

    vigore del citato articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

    1.8 Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

    a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della

    decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e

    l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

    b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del

    regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

    2. Descrizione e contenuto del modello

    Il modello di domanda di cui al punto 1.1 si compone del frontespizio, riguardante

    l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno

    riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la

    controversia tributaria oggetto di definizione, l'atto impugnato, l'importo dovuto per

    la definizione e i dati del pagamento.

    3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

    3.1 Il modello di cui al punto 1.1 verrà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle

    entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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    3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello

    dell'Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e

    sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del

    sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

    3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero,

    mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque

    garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

    3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello

    approvato e della sequenza dei dati.


    4. Modalità di presentazione della domanda

    4.1 A partire dal 16 settembre 2022 data di entrata in vigore della legge e fino al 16

    gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio),

    per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto

    impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di

    definizione, esente dall'imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il modello di cui

    al punto 1.1 con allegata la copia di un documento di identità del firmatario

    dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.

    La presentazione è effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata

    (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio di merito.

    4.2 È consentita la sostituzione dell'istanza originaria, barrando la casella "Istanza

    sostitutiva", entro il termine di cui al punto 4.1.

    5. Modalità di versamento

    5.1 Il pagamento dell'importo da versare per la definizione deve avvenire in un'unica

    soluzione. Non è ammesso il pagamento rateale. Per ciascuna controversia autonoma

    è effettuato un distinto versamento.

    5.2 Dall'importo dovuto per la definizione vanno scomputate le somme eventualmente

    già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto

    di rimborso. Non si dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate

    ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

    5.3 È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

    n. 241.

    5.5 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per

    il versamento delle somme relative alla definizione agevolata dei giudizi tributari

    pendenti innanzi alla Corte di cassazione da riportare nel modello F24 e sono indicate

    le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

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    6. Perfezionamento della definizione

    6.1 La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il

    pagamento degli importi dovuti, salvo l'eventuale diniego di cui al punto 6.2. Qualora

    non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione

    della domanda.

    6.2 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni dalla data di

    presentazione della domanda, con le modalità previste per la notificazione degli atti

    processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di

    cassazione.




    Motivazioni

    Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto

    2022, n. 130, e dà attuazione alle disposizioni ivi contenute che prevedono la definizione

    agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

    L'articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei

    gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di

    cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della

    controversia.

    In particolare il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è

    stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con

    riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti

    interessati e dai tributi in esso indicati.

    Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla

    definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, reso disponibile sul sito internet

    dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni.

    Entro il 16 gennaio 2023 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta

    domanda di definizione mediante invio a mezzo PEC.

    Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è

    ammessa la rateazione. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza

    avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241. È ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà

    luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

    La definizione si perfeziona - salvo eventuale diniego - con la presentazione della domanda

    e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la

    definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.


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    Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del

    Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art 63; art. 66;

    art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le

    modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del

    personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del

    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


    Disciplina normativa di riferimento

    Legge 31 agosto 2022, n. 130: disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario;

    Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in

    attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n

    413;

    Legge 27 dicembre 2002, n. 289: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

    pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine

    ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento

    amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

    nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento

    generale sulla protezione dei dati");

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati

    personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento

    (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

    protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

    libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

    6


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene

    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma 16 settembre 2022


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente




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