• Provvedimento Agenzia Entrate del 16.09.2022 (356194/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 16.09.2022 (356194/2022)
  • Prot. n. 356194/2022


    Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo di cui all'articolo 22 del

    decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e

    del contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle

    condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto

    forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea

    del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

    sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli

    operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Oggetto del provvedimento

    1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto

    dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei

    limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di

    sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19

    marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

    sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificate con la

    Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (di seguito "Temporary Framework"),

    che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta in

    favore delle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività

    agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme

    regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del

    comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi

    acquatici e faunistici di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,

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    con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito "decreto").

    1.2 L'autodichiarazione di cui al punto 1.1 è resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    1.3 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l'allegato modello denominato "Credito

    d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il

    possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12

    del Temporary Framework" (di seguito "Autodichiarazione"), con le relative istruzioni.

    1.4 La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final

    del 21 giugno 2022.

    1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet

    dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.


    2. Modalità e termini per l'invio dell'Autodichiarazione

    2.1 L'Autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

    contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle

    dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

    luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia

    delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente

    provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati

    nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa

    comunicazione.

    2.2 A seguito della presentazione dell'Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta

    che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Autodichiarazione,

    nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

    2.3 Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'Autodichiarazione, è rilasciata una seconda

    ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito

    d'imposta.

    2.4 Il credito d'imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita

    IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

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    2.5 L'Autodichiarazione è inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Si considerano

    tempestive le Autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio

    telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella

    comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

    2.6 Nello stesso periodo di cui al punto 2.5 è possibile:

    ? inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella

    precedentemente trasmessa. L'ultima Autodichiarazione validamente trasmessa

    sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    ? presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le

    stesse modalità di cui al punto 2.1.

    2.7 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

    adempimenti conseguenti alla gestione dell'Autodichiarazione.


    3. Fruizione del credito d'imposta

    3.1 Il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data

    di rilascio della ricevuta di cui al punto 2.3, esclusivamente in compensazione ai sensi

    dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    3.2 Fermo restando quanto previsto nel punto 3.1, relativamente alle Autodichiarazioni per le

    quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è

    utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In

    caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata

    un'ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l'integrazione di tali dati. L'Agenzia delle entrate

    comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi

    ostativi.

    3.3 L'integrazione di cui al secondo periodo del punto 3.2 è effettuata mediante l'invio di una

    nuova Autodichiarazione entro il termine di cui al punto 2.5 oppure, se successivo, entro il

    termine di sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

    3.4 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

    a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

    dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

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    b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

    all'ammontare massimo fruibile in base all'Autodichiarazione, anche tenendo conto di

    precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto

    che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata

    del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

    c) con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le

    istruzioni per la compilazione del modello F24.


    4. Trattamento dei dati

    4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

    del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali,

    di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 22 del

    decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta presentino

    all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto

    delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti

    sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework. Il comma 4

    dello stesso articolo 22 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

    entrate, siano definiti modalità, termini di presentazione e contenuto dell'Autodichiarazione.

    4.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema

    informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla

    quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale

    nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del

    trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    4.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento,

    sono:

    - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo

    che effettua l'Autodichiarazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi

    sottoposti alla verifica antimafia;

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    - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore

    (es. interdizione legale o giudiziale);

    - i dati contabili relativi al credito d'imposta;

    - i dati anagrafici (codice fiscale) delle imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione

    di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea

    di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

    I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell'Autodichiarazione, per

    le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

    4.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

    Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento

    per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione,

    accertamento e riscossione.

    4.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento

    (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata

    sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la

    trasmissione dell'Autodichiarazione venga effettuata mediante i canali telematici

    dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un

    soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, comma

    3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    4.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante

    dell'Autodichiarazione.

    4.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all'Autodichiarazione è stata eseguita la

    valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE)

    2016/679.


    Motivazioni

    L'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto un credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive,

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    ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio

    2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria

    aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi

    tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento

    dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria

    (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli

    immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività

    ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei

    corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente

    periodo dell'anno 2019.

    Ai fini dell'agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell'anno

    2021 dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, di cui alla

    legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della

    provincia autonoma di Bolzano, di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3.

    Le disposizioni di cui al citato articolo 22 si applicano nel rispetto dei limiti e delle

    condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)

    1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

    nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

    L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

    Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

    La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final del

    21 giugno 2022.

    Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto,

    definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il

    possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di

    importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary

    Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito

    d'imposta.

    Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l'allegato modello denominato

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    "Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il

    possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del

    Temporary Framework", con le relative istruzioni.

    In particolare, viene previsto che l'Autodichiarazione è inviata, dal 28 settembre 2022 al

    28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure

    avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3,

    comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

    modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.


    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).


    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

    maggio 2022, n. 51;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 101

    del 10 agosto 2018;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della

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    legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 16 settembre 2022


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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