• Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/E del 18.10.2022

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/E del 18.10.2022
  • RISOLUZIONE N. 61/E

    Roma, 18 ottobre 2022

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1

    del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della

    legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione

    dai sostituti d’imposta

    L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss.,

    della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti

    e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29

    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 mediante attribuzione

    sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.

    I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in

    compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal

    fine, con risoluzioni n. 48/E del 7 maggio 2014 e n. 103/E del 9 dicembre 2015 sono stati

    istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1655 e “165E”.

    Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone

    che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in

    compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

    successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia

    delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”.

    Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle

    somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    Divisione Servizi

    ______________

    Direzione Centrale Servizi

    Istituzionali e di Riscossione

    2

    ? “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge

    n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione

    da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";

    ? “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge

    n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione

    da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono

    esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

    "importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto"

    riportati nel provvedimento notificato. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con

    l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".

    In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario”

    (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il

    "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato

    con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".

    Si precisa che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 422, della legge 30

    dicembre 2004, n. 311, “[…] Per il pagamento delle somme dovute […] non è possibile

    avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

    1997, n. 241. […]”.

    IL CAPO DIVISIONE

    Firmato digitalmente

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