• Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 11.10.2022

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 11.10.2022
  • RISOLUZIONE N. 58/E

    Roma, 11 ottobre 2022

    OGGETTO: Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della

    remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2

    marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui

    all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

    Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio

    2022, al punto 4.1, prevede che, salvo diverse specifiche disposizioni:

    - la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo

    sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

    relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi indicate al

    comma 2 del citato articolo 121, debba essere inviata all’Agenzia delle entrate entro

    il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno

    diritto alle detrazioni;

    - la comunicazione di cui al punto precedente, per la cessione delle rate residue non

    fruite in detrazione, debba essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del

    termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe

    dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

    Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni

    riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27

    gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.

    Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al

    comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita

    Divisione Servizi

    ______________

    Direzione Centrale Servizi

    Istituzionali e di Riscossione

    2

    IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022,

    possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.

    Al riguardo, la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in

    presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche

    successivamente ai termini stabiliti dal citato provvedimento del 3 febbraio 2022 e

    dall’articolo 10 quater del decreto-legge n. 4 del 2022, avvalendosi dell’istituto della

    remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

    A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della

    sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

    471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241, esclusa la compensazione ivi prevista.

    Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite

    modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui

    all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l.

    n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11

    maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.

    Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario

    o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”,

    denominato “cessionario/fornitore”.

    Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:

    - nella sezione “CONTRIBUENTE”:

    o nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i

    dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto.

    In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece,

    il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del

    condomino incaricato dell’invio della comunicazione;

    o nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore

    fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore

    che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo

    3

    “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più

    fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;

    - nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:

    o nel campo “tipo”, la lettera “R”;

    o nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

    o nel campo “codice”, il codice tributo 8114;

    o nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata

    sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della

    comunicazione dell’opzione.

    IL CAPO DIVISIONE

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati