• Risoluzione Agenzia Entrate n. 54/E del 30.09.2022

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 54/E del 30.09.2022
  • RISOLUZIONE N. 54/E

    Roma, 30 settembre 2022

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti

    d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori

    oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas

    naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante

    nel quarto trimestre 2022

    Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle

    misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il

    maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei

    mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. In

    particolare:

    ? l’articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

    consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

    economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di

    credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la

    componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di

    ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in

    relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al

    primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre

    2022;

    ? l’articolo 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

    consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo

    straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa

    Divisione Servizi

    ______________

    Direzione Centrale Servizi

    Istituzionali e di Riscossione

    2

    sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e

    novembre 2022;

    ? l’articolo 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

    diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del

    Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo

    straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa

    sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata

    nei mesi di ottobre e novembre 2022;

    ? l’articolo 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

    diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del

    decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma

    di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

    del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

    ? l’articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

    esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività

    agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario,

    sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per

    l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

    Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle

    imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa

    sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e

    della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati

    produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,

    entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17

    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per

    intero a terzi.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di

    cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    3

    ? “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore

    (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre

    2022, n. 144”;

    ? “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

    consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-

    legge 23 settembre 2022, n. 144”;

    ? “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

    energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23

    settembre 2022, n. 144”;

    ? “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da

    quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c.

    4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

    ? “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per

    l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art.

    2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

    debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della

    spesa, nel formato “AAAA”.

    IL CAPO DIVISIONE

    Firmato digitalmente

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