• Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 23.09.2022

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 23.09.2022
  • RISOLUZIONE N. 51/E

    Roma, 23 settembre 2022

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite

    modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui

    all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

    L’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28

    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui

    al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi

    indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei

    mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

    Il citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis,

    che “In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa

    sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022

    sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto

    dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei

    limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di

    sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici

    sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola, nonché le modalità

    di attuazione delle disposizioni relative alla cessione dello stesso.

    Divisione Servizi

    ______________

    Direzione Centrale Servizi

    Istituzionali e di Riscossione

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    In proposito, il punto 3.3 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo

    in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

    n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi

    disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Pertanto, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite

    modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio

    2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.

    Inoltre, il punto 4 del citato provvedimento, nel disciplinare le modalità di attuazione

    delle disposizioni relative alla cessione del credito, ha previsto che:

    ? la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a

    cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di

    autodichiarazione;

    ? per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito,

    questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione

    parziale;

    ? il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando

    le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

    delle entrate;

    ? dopo l’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al

    cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta

    con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

    Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione

    tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

    ? “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di

    imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27

    gennaio 2022, n. 4”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

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    debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è

    riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

    I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni

    con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate,

    secondo le modalità e i termini stabiliti dal richiamato provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano

    comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della

    cessione stessa.

    In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

    comunicazioni delle cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo

    scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda

    l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è

    comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta

    consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    IL CAPO DIVISIONE

    Firmato digitalmente

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