• Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/E del 16.09.2022

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/E del 16.09.2022
  • RISOLUZIONE N. 49/E

    Roma, 16 settembre 2022

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti

    d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori

    oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas

    naturale e carburante – terzo trimestre 2022

    Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle

    misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il

    maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia

    elettrica, gas naturale e carburante. In particolare:

    ? l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

    consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

    economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di

    credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la

    componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo

    trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla

    spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e

    dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;

    ? l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

    consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo

    straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa

    sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre

    solare dell'anno 2022;

    Divisione Servizi

    2

    ? l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

    diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del

    Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo

    straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa

    sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata

    nel terzo trimestre dell'anno 2022;

    ? l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

    diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del

    decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma

    di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

    del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;

    ? l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio

    dell’attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21

    marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,

    n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo

    trimestre solare dell'anno 2022.

    La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,

    entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo

    17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo

    per intero a terzi.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di

    cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare

    esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

    entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    ? “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore

    (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

    115”;

    ? “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

    consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge

    9 agosto 2022, n. 115”;

    3

    ? “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

    energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto

    2022, n. 115”;

    ? “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da

    quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del

    decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

    ? “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per

    l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7

    del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

    sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

    contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

    debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della

    spesa, nel formato “AAAA”.

    Per IL CAPO DIVISIONE

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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