• Provvedimento Agenzia Entrate del 05.07.2022 (263062/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 05.07.2022 (263062/2022)
  • Prot. n. 263062/2022




    Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
    Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti
    per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la
    presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento

    dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle
    operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
    soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai
    contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della
    dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il
    quadro VE.
    L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una
    valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al
    contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia
    rilevata.

    1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;

    c) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della
    dichiarazione IVA entro i termini prescritti;

    d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta
    2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.


    2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli
    elementi e le informazioni

    2.1 L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui
    al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti - comunicato ai sensi
    dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con

    modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18
    ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del
    portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", e
    dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".
    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia
    delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle
    dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
    luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate
    eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella
    comunicazione di cui al punto 2.1.
    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono
    resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza
    tramite strumenti informatici.

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della
    riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di
    imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta
    giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come
    previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta
    2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente
    commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione
    del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

    Motivazioni
    Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
    636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono
    messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di
    strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati
    relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso
    e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che
    segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di
    imposta 2021 o la presentazione della stessa senza quadro VE.
    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al
    contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla
    scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori
    od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento
    operoso.

    Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la
    violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
    attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale
    conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in
    generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli
    articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo
    formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600.
    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono
    richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e
    circostanze dalla stessa non conosciuti.
    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo
    62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera
    a); art. 73, comma 4);

    - Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

    - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
    Disciplina normativa di riferimento

    - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
    modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

    - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni - Riforma delle
    sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
    e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
    dicembre 1996, n. 662;

    - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni
    generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
    norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

    - Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
    recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
    all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

    - Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche
    di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da

    sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in
    Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187;


    - Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni - Disposizioni in materia di

    statuto dei diritti del contribuente;

    - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, contente disposizioni per la
    formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

    - Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
    gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione
    e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e
    successive modificazioni;

    - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,
    recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del
    Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

    - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
    2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
    competitività economica e successive modificazioni;

    - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
    dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e
    successive modificazioni;

    - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
    pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

    - Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante disposizioni
    in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di
    beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1,
    lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

    - Provvedimento del 30 giugno 2016 contenente la definizione delle informazioni, delle
    regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la
    trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di
    distributori automatici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5
    agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;

    - Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1°
    dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
    per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
    materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale e successive modificazioni;

    - Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
    196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

    - Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali,
    nonché alla libera circolazione di tali dati;

    - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 contenente la
    definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti
    tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
    dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
    decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della
    relativa opzione e successive modificazioni;

    - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, contenente le
    Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di
    beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
    territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio,
    nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui
    all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e
    successive modificazioni.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    Roma, 5 luglio 2022

    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini

    Firmato digitalmente

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