• Provvedimento Agenzia Entrate del 30.06.2022 (253445/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 30.06.2022 (253445/2022)

  • Prot. n. 253445/2022



    Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti
    d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


    dispone


    1. Oggetto del provvedimento

    1.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai seguenti crediti d'imposta:

    a) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute

    per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo

    trimestre del 2022, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,

    convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e successive

    modificazioni;

    b) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute

    per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo

    trimestre del 2022, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17,

    convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successive

    modificazioni;

    c) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione

    alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre

    del 2022, di cui all'articolo 15.1 del citato decreto-legge n. 4 del 2022;


    d) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione

    alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo

    trimestre del 2022, di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 17 del 2022;

    e) credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di

    potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in

    relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica

    effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 3 del

    decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

    maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni;

    f) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas

    naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato

    nel secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 21 del

    2022;

    g) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in

    relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo

    trimestre del 2022, di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 21 del 2022.

    1.2. In alternativa all'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

    9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a

    quanto previsto dagli articoli 3, 4, 9 e 18 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e

    dall'articolo 15.1 del citato decreto-legge n. 4 del 2022, secondo le modalità definite dal

    presente provvedimento, emanato in attuazione delle richiamate disposizioni.

    1.3. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento rende la cessione

    inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

    1.4. Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere estese ad altri crediti

    d'imposta, ove compatibili ai sensi della legislazione vigente.


    2. Cessione dei crediti d'imposta

    2.1. Ciascuno dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese

    beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

    2.2. Tenuto conto di quanto stabilito al punto 2.1:


    a) l'utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte

    del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel

    determinato credito;

    b) la comunicazione della cessione di uno dei suddetti crediti, non annullata in base a

    quanto stabilito al punto 3.6, oppure non rifiutata dal cessionario secondo quanto

    previsto al punto 4.3, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione

    tramite modello F24.

    2.3. Le eventuali ulteriori cessioni dei crediti sono disciplinate al punto 5 del presente

    provvedimento.


    3. Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

    3.1. La cessione dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1. è comunicata all'Agenzia delle

    entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022. A tal fine, sono approvati il "Modello per

    la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta" (d'ora in poi definito "Modello"),

    le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche, allegati al presente

    provvedimento.

    3.2. La comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d'imposta

    (cedente), direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione

    delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente

    i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle

    suddette specifiche tecniche.

    3.3. Nei casi indicati nelle istruzioni di compilazione del Modello, ai fini della cessione del

    credito d'imposta il beneficiario (cedente) deve richiedere il visto di conformità dei dati

    relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto

    al credito stesso. Nei casi di cui al periodo precedente, la comunicazione della cessione è

    inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Il visto di

    conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai responsabili dell'assistenza


    fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo

    n. 241 del 1997.

    3.4. Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola

    comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. Eventuali

    successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate,

    salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate in base a quanto stabilito

    al punto 3.6, oppure rifiutate dal cessionario secondo quanto previsto al punto 4.3.

    3.5. A seguito dell'invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa

    in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni, a causa del

    mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle specifiche

    tecniche. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

    comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

    3.6. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo

    all'invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso

    termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

    Annullamenti e sostituzioni sono possibili anche successivamente, purché le precedenti

    cessioni siano state rifiutate dal cessionario secondo quanto previsto al punto 4.3.

    3.7. Eventuali aggiornamenti del Modello, delle istruzioni di compilazione e delle relative

    specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia

    delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.


    4. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

    4.1. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi

    dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il 31

    dicembre 2022.

    4.2. Ai fini di cui al punto 4.1:

    a) con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad

    accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in

    compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area

    riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (d'ora in poi definite


    "Piattaforma cessione crediti"). La fruizione in compensazione di ciascun credito

    può avvenire anche in più soluzioni. La comunicazione dell'opzione irrevocabile per

    l'utilizzo del credito in compensazione rende il credito stesso non ulteriormente

    cedibile;

    b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

    dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

    c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

    all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito

    stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

    trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi

    telematici dell'Agenzia delle entrate;

    d) non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio

    2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

    all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;

    e) con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le

    istruzioni per la compilazione del modello F24.

    4.3. Nel caso in cui il cessionario non intenda accettare la cessione del credito, è tenuto a

    comunicarne il rifiuto tramite la Piattaforma cessione crediti, onde consentire al cedente di

    inviare, se nei termini, una nuova comunicazione di cessione per il medesimo credito.

    4.4. Ai fini dell'accettazione o del rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla

    Piattaforma cessione crediti, decorsi cinque giorni lavorativi dall'invio della

    comunicazione della cessione di cui al punto 3, in assenza di annullamento, sostituzione o

    sospensione (di cui al punto 6) della comunicazione stessa.


    5. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

    5.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal termine di

    cui al punto 4.4 e fino al 21 dicembre 2022, dopo l'accettazione della cessione e in assenza

    dell'opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola

    ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, a favore di banche e intermediari


    finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

    bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società

    appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo

    unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure di imprese di assicurazione

    autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al

    decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (d'ora in poi definiti "soggetti qualificati").

    5.2. In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, i soggetti qualificati che

    hanno acquistato i crediti ai sensi del punto 5.1, dopo l'accettazione della cessione e in

    assenza dell'opzione per la fruizione in compensazione, fino al 21 dicembre 2022 possono

    effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, esclusivamente a

    favore di altri soggetti qualificati. Tali ultimi cessionari possono solo utilizzare il credito in

    compensazione, anche in più soluzioni, non essendo prevista alcuna ulteriore cessione.

    5.3. Le comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena

    d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la

    Piattaforma cessione crediti. Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare

    la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma,

    in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a

    quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

    5.4. L'utilizzo in compensazione del credito da parte dei soggetti qualificati deve avvenire entro

    il 31 dicembre 2022, secondo le disposizioni di cui al punto 4.1.

    5.5. Ai fini della tracciabilità delle cessioni dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, a ciascun

    credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni

    delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.


    6. Sospensione delle comunicazioni

    6.1. Ai sensi delle disposizioni richiamate al punto 1.2 che prevedono la cedibilità dei crediti

    d'imposta di cui al punto 1.1, alle comunicazioni delle cessioni dei crediti in argomento

    sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio


    2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive

    modificazioni.

    6.2. Tenuto conto di quanto previsto al punto 6.1, l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni

    lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può

    sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni

    delle cessioni dei crediti di cui al punto 1.1, anche successive alla prima, che presentano

    profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

    6.3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni e la procedura di cui al provvedimento

    del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 340450 del 1° dicembre 2021.


    7. Trattamento dei dati

    7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.

    b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata negli articoli

    3, 4, 9 e 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 e nell'articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del

    2022, i quali prevedono che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati al punto 1.1

    del presente provvedimento, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione

    degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    Le richiamate disposizioni prevedono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia

    delle entrate, siano definite le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento

    alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche

    avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al

    decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

    7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia delle entrate si avvale,

    inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema

    informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei

    dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

    I dati oggetto di trattamento, contenuti nel Modello approvato con il presente

    provvedimento, sono:


    - i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell'eventuale

    soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);

    - i dati anagrafici del soggetto che appone il visto di conformità;

    - i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;

    - gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore

    (es. interdizione legale o giudiziale).

    I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito ceduto, per le

    verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non

    spettanti.

    7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

    accertamento e riscossione.

    7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del

    Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

    un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

    che la trasmissione della comunicazione della cessione del credito venga effettuata

    mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario

    oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui

    di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    7.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante

    della comunicazione della cessione del credito.

    7.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione della cessione dei crediti è

    stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del

    Regolamento (UE) 2016/679.



    Motivazioni

    Il legislatore ha recentemente emanato alcune disposizioni che riconoscono alle imprese

    specifici crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese

    sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e

    carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

    1) credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui

    all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 20% delle spese sostenute;

    2) credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui

    all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pari al 25% delle spese sostenute;

    3) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre

    2022), di cui all'articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 10% delle

    spese sostenute;

    4) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre

    2022), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, pari al 25% delle spese

    sostenute;

    5) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui

    all'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari al 15% delle spese sostenute;

    6) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale

    (secondo trimestre 2022), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari

    al 25% delle spese sostenute;

    7) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della

    pesca (primo trimestre 2022), di cui all'articolo 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.

    17, pari al 20% delle spese sostenute.

    I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro

    il 31 dicembre 2022; in alternativa, ai sensi degli articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge n. 21 del

    2022 e dell'articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022, le imprese beneficiarie possono cedere

    i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

    ? il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi

    gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

    fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti


    qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e

    compagnie di assicurazione);

    ? in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di

    conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti

    che danno diritto al credito medesimo;

    ? il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe

    stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il

    31 dicembre 2022;

    Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

    ? si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

    34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle

    cessioni dei crediti, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette

    comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli

    preventivi;

    ? le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi

    in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del

    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono

    definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati il modello (con le relative

    istruzioni e specifiche tecniche) per comunicare telematicamente all'Agenzia le prime cessioni

    dei crediti di cui trattasi e le relative disposizioni di attuazione, anche in merito alla tracciabilità

    delle successive cessioni.

    In proposito, si evidenzia che il provvedimento, in linea con le disposizioni primarie di

    riferimento prevede, tra l'altro, quanto segue:

    ? considerata la combinazione del termine finale di fruizione dei crediti previsto dal

    legislatore (31 dicembre 2022) e del termine di cinque giorni lavorativi, a disposizione

    dell'Agenzia per sospendere le comunicazioni delle cessioni ai fini dei controlli preventivi

    di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, le comunicazioni stesse

    dovranno avvenire entro il 21 dicembre 2022;


    ? visto che il legislatore ha previsto che i crediti siano cedibili "solo per intero" e che le

    cessioni siano tracciabili, l'utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla

    cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in

    relazione all'intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere

    utilizzato in compensazione o ceduto "solo per intero" e per ciascun credito potrà essere

    inviata una sola comunicazione di cessione, per l'intero importo.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Regolamento (UE) 2016/679;

    Articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

    Articoli 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17;

    Articoli 3, 4, 9 e 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 30 giugno 2022

    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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