• Provvedimento Agenzia Entrate del 23.06.2022 (2022/236366)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 23.06.2022 (2022/236366)
  • Prot. n. 2022/236366



    Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dai soggetti
    operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di
    cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d'imposta in corso al
    31 dicembre 2021.


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


    dispone


    1. Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui

    all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

    1.1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, l'ammontare del

    credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento del credito

    risultante dall'ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del

    direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021, in assenza di

    rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il

    proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle

    entrate.


    Motivazioni

    L'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d'imposta

    a favore dei soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e

    della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino

    relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del

    Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021, eccedente la

    media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza

    del beneficio.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17

    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nei periodi d'imposta successivi a

    quello di maturazione.

    Il comma 4 del citato articolo 48-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore

    dell'Agenzia delle entrate, fossero stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito

    d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1 del medesimo articolo 48-

    bis (95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022).

    In proposito, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282

    dell'11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo

    del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale

    resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Detta

    percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta

    all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti per il periodo stesso.

    Tanto premesso, considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti

    dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo

    d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è inferiore al limite di spesa, con il presente

    provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da

    ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell'importo del credito richiesto.

    Nel caso in cui il credito d'imposta sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è

    utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159; in

    tale eventualità, l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito

    d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

    Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, con risoluzione

    n. 65/E del 30 novembre 2021 è stato istituito il codice tributo "6953", che potrà essere indicato

    nel modello F24 anche per la fruizione del credito relativo al periodo d'imposta in corso al 31

    dicembre 2021.


    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
    73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

    Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell'11 ottobre 2021;

    Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene
    luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 23 giugno 2022


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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