• Provvedimento Agenzia Entrate del 17.06.2022 (221978/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 17.06.2022 (221978/2022)
  • Prot. n. 221978/2022


    Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del
    contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
    Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza

    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1. Definizioni

    1.1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

    a) per "decreto" s'intende il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

    b) per "contributo" s'intende il contributo straordinario contro il caro bollette di cui

    all'articolo 37 del decreto;

    c) per "base imponibile" s'intende, come previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto,

    l'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo

    dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al

    30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il

    suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se

    l'incremento è inferiore al 10 per cento;

    d) per "soggetto passivo" s'intende un soggetto che eserciti, nel territorio dello Stato, per la

    successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di

    estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale

    2

    o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; s'intende, altresì, un

    soggetto che, per la successiva rivendita, importa a titolo definitivo energia elettrica, gas

    naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introduce nel territorio dello Stato detti

    beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea;

    e) per "dichiarazione IVA" s'intende la dichiarazione annuale in materia di imposta sul

    valore aggiunto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

    1998, n. 322;

    f) per "gruppo IVA" s'intende il gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    g) per "rappresentante" s'intende il rappresentante del gruppo IVA di cui all'articolo 70-

    septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    h) per "dichiarazione IVA di gruppo" s'intende la dichiarazione IVA da presentare da parte

    del rappresentante.


    2. Adempimenti dichiarativi

    2.1. I soggetti passivi del contributo assolvono gli adempimenti dichiarativi previsti dall'articolo

    37, comma 5, secondo periodo, del decreto con la dichiarazione IVA da presentare nell'anno

    2023. A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di

    approvazione del modello di dichiarazione IVA da presentare nell'anno 2023 sono definiti

    i dati e gli elementi da indicare nel citato modello.

    2.2. Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, gli adempimenti

    dichiarativi di cui al punto 2.1 sono assolti dal rappresentante con la dichiarazione IVA di

    gruppo da presentare nell'anno 2023.

    2.3. Per consentire al rappresentante di assolvere gli adempimenti di cui al punto 2.2, ciascun

    soggetto passivo del contributo trasmette al rappresentante i dati da inserire nella

    dichiarazione di cui al medesimo punto 2.2 e le informazioni utilizzate per il calcolo del

    contributo entro il termine di dichiarazione.

    2.4. Il rappresentante è tenuto a elencare nella dichiarazione di cui al punto 2.2 i dati

    3

    identificativi dei singoli soggetti passivi del contributo.


    3. Modalità di versamento del contributo

    3.1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, del decreto, il contributo, determinato

    in misura pari al 25 per cento della base imponibile, è versato, con le modalità di cui

    all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per

    cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022, e per la restante parte, a saldo, entro il 30

    novembre 2022, utilizzando il modello di versamento F24. Con successiva risoluzione

    dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo e

    sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.


    4. Rimborsi

    4.1. I rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo sono richiesti tramite la

    dichiarazione di cui al punto 2.1.

    4.2. Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, i rimborsi delle

    eccedenze di versamento del contributo sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto

    2.2.

    4.3. I rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22

    novembre 2019, pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2020, n. 11.


    5. Modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di

    finanza

    5.1. Nell'ambito dei servizi di fornitura massiva già attivi per i dati dichiarativi e relativi alla

    riscossione, sono utilizzate le modalità in essere per lo scambio di informazioni tra Agenzia

    delle entrate e Guardia di Finanza ai fini del contrasto e della prevenzione dell'evasione

    fiscale.

    4

    Motivazioni

    L'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto per l'anno 2022 un contributo a titolo di prelievo

    solidaristico straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti

    dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, a carico dei soggetti che esercitano

    nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia

    elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas

    naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dei soggetti

    che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei

    soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas

    naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni

    provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

    Il comma 5 dell'articolo 37 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

    entrate la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del

    contributo. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità per lo scambio delle

    informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

    Con riferimento al presente provvedimento è stata sentita l'Autorità di regolazione per

    energia, reti e ambiente, in attuazione del citato comma 5 dell'articolo 37.

    In particolare, nel punto 2 del provvedimento vengono definiti gli adempimenti

    dichiarativi, evidenziando che gli stessi sono assolti dai soggetti passivi con la dichiarazione IVA

    da presentare nell'anno 2023.

    Il successivo punto 3 attiene alle modalità di versamento del contributo. In particolare, è

    stabilito che i soggetti passivi del contributo sono tenuti al versamento con le modalità di cui

    all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre il codice tributo per il

    versamento dell'imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno

    indicati e istituiti con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

    5

    In relazione ai rimborsi, il punto 4 del provvedimento dispone che le eccedenze di

    versamento del contributo sono richieste tramite la dichiarazione IVA e che in tali casi i rimborsi

    sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019.

    Infine, con il punto 5 sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in

    forma massiva, con la Guardia di finanza.


    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, sezione I: disposizioni in materia di versamento

    unitario e compensazione;

    Decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019: individuazione delle imposte e tasse da

    rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di

    esecuzione;

    Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,

    n. 51: misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.


    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate,

    conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dall'articolo 9

    6

    del regolamento (UE) n. 651/2014, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai

    sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 17 giugno 2022


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    firmato digitalmente

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