• Provvedimento Agenzia Entrate del 08.06.2022 (197396/2022)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 08.06.2022 (197396/2022)
  • Prot. n. 197396/2022


    Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione

    dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-

    ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (settori del wedding, intrattenimento e

    organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA)



    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
    provvedimento


    Dispone


    1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo

    perduto

    1.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a

    fondo perduto per i settori Wedding, intrattenimento e organizzazione di

    cerimonie e dell'HO.RE.CA" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni,

    comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al

    trattamento dei dati personali.

    1.2 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto

    dall'articolo 1-ter, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contiene

    le seguenti informazioni:

    ? il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che

    richiede il contributo;

    ? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di

    un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto

    richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la

    partita IVA del soggetto cessato;

    2

    ? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il

    contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica,

    ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il

    codice fiscale del rappresentante legale;

    ? la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3

    dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

    con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021,

    pubblicato in data 19 febbraio 2022 (di seguito "decreto interministeriale");

    ? la dichiarazione di operare nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,

    dell'organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell'HO.RE.CA e di

    avere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici

    ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell'allegato 1 al decreto

    interministeriale;

    ? la dichiarazione di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici

    ATECO 2007 elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto

    interministeriale, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30%

    da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie;

    ? la dichiarazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e

    attivo alla data di presentazione dell'istanza;

    ? la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2

    dell'art.4 del decreto interministeriale;

    ? l'indicazione che i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali

    a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 300 mila euro o superiori

    a 300 mila euro;

    ? la dichiarazione di aver registrato un peggioramento del risultato economico

    d'esercizio nel periodo d'imposta 2020 di almeno il 30% rispetto al risultato

    economico d'esercizio 2019;

    ? la dichiarazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell'anno 2020 di

    almeno il 30% rispetto a quelli del 2019;

    ? la dichiarazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare;

    ? la dichiarazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;

    ? l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;

    3

    ? il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione

    telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da

    quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del

    richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;

    ? la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

    1.3 L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi

    dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

    n. 445 - in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto

    a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto

    richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo

    con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri

    soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla

    sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della

    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863

    final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

    dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla

    Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

    Nell'istanza è indicato l'ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si

    verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata

    Comunicazione della Commissione europea.

    L'istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da

    restituire in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-

    legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle

    sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19

    marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione

    della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla

    Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564,

    in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore

    dell'Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.

    1.4 In particolare, nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante

    sottrazione dal contributo richiesto con l'istanza di cui al presente

    provvedimento, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza

    che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L'istanza contiene,

    4

    altresì, il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione

    di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa

    unica, come previsto dal citato Provvedimento del 27 aprile 2022.

    1.5 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e

    2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza. Con il

    provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 sono

    individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi

    d'imposta 2019 e 2020, necessari a determinare gli importi dei risultati

    economici d'esercizio di cui al comma 1, lettera b) del decreto

    interministeriale.



    2. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza


    2.1 L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa

    disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito

    internet dell'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che

    rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente

    provvedimento.

    2.2 La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici

    dell'Agenzia delle entrate.

    2.3 L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un

    intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

    Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio

    "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del

    Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive

    modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola

    trasmissione telematica dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3,

    comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e

    successive modificazioni: a tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza

    5

    anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di

    aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

    2.4 La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno

    2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022.

    2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare

    una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa.

    L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce

    integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre,

    presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi

    come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il

    termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un

    intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio

    "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

    informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere

    trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto

    richiedente, una Istanza per i contributi a fondo perduto inserendo in tale

    precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

    con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per

    l'invio dell'Istanza stessa.

    2.6 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che

    ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo

    scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che

    ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito

    dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca

    ricevute".

    2.8 Qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.3, l'Agenzia

    delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione

    contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad

    una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata

    mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente

    6

    nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti

    (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

    Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è,

    altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo

    perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".

    2.9 L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute

    nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in

    carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli

    possono comportare lo scarto dell'Istanza.


    3. Calcolo ed erogazione del contributo

    3.1 Sulla base delle istanze validamente presentate e che hanno superato i controlli

    di cui al punto 2.9, l'Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse

    finanziarie stabilite per ciascun settore dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto

    legge 25 maggio 2021, n.73, pari a 40 milioni di euro per il settore del wedding,

    a 10 milioni di euro per il settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di

    feste e cerimonie, diverso dal wedding, e a 10 milioni di euro per il settore

    dell'HO.RE.CA.

    In particolare, il 70% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore è

    ripartito in egual misura a tutti i soggetti operanti nel medesimo settore che

    hanno validamente presentato l'istanza che ha superato i controlli; in aggiunta,

    il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari

    che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro; il

    restante 10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni

    per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi superiori a 300 mila

    euro.

    3.2 I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione

    di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi. Ai soggetti che dichiarano

    di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici ATECO 2007

    elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto interministeriale, i cui ricavi

    del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a

    7

    matrimoni, feste o cerimonie, e che non incorrono nello scarto dell'istanza,

    spetta il contributo previsto per il settore economico "Wedding".

    3.3 L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore

    tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal

    soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza delle lettera B, in

    relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della

    Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro

    temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

    emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18

    novembre 2021 C(2021) 8442.

    3.4 L'erogazione del contributo di cui al punto precedente, al netto dell'eventuale

    importo che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal

    contributo riconosciuto con l'istanza di cui al presente provvedimento e

    indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, è

    effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN

    indicato nell'Istanza, intestato al soggetto richiedente identificato dal relativo

    codice fiscale.

    3.5 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,

    l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia

    intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice

    fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da

    PagoPa S.p.A.

    3.6 L'Agenzia comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario

    delegato di cui al punto 2.3, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e

    Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito",

    l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del

    contributo o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

    3.7 Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000

    euro, nell'area riservata citata al punto 3.6 è comunicato solo l'importo

    spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il richiedente

    deve trasmettere - anche mediante un intermediario delegato - all'Agenzia

    delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi

    dell'articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,

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    n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto

    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente l'indicazione dei codici fiscali

    dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto

    legislativo), oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori,

    prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

    infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre

    2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Il modello

    di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente

    sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente

    dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica

    Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15

    luglio 2022.

    3.8 Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o

    dello scarto dell'Istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche

    una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha

    trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito

    dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca

    ricevute".


    4. Attività di controllo

    4.1 Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle entrate procede

    al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto

    del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte

    non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia,

    l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del

    contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a

    quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre

    1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

    disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre

    2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle

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    disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione

    di erogazioni a danno dello Stato).

    4.2 L'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di

    polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze

    pervenute e relative ai contributi erogati. L'Agenzia trasmette, inoltre, al

    Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai

    soggetti richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto

    legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma

    restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente

    provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato

    decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa

    alla situazione emergenziale.


    5. Restituzione del contributo

    5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se

    riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono

    versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17

    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi

    prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non

    spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente

    il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente,

    e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui

    all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti

    di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello

    F24 con specifici codici tributo istituiti dall'Agenzia con apposita risoluzione.


    6. Trattamento dei dati

    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6

    paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

    196 e s.m.i. - è individuata nell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25

    10

    maggio 2021, n.73 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle

    imprese operanti nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,

    dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell' HORECA che

    nell'anno 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per

    cento rispetto a quelli del 2019 e che hanno registrato un peggioramento del

    risultato di esercizio dell'anno 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello

    del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019, ai fini della

    determinazione del calo di ricavi si considerano i valori degli imponibili delle

    fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di

    riferimento.

    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

    Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato in

    data 19 febbraio 2022, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del sopra

    citato articolo 1-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono stati

    determinati i soggetti beneficiari del contributo e l'ammontare dell'aiuto,

    nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il decreto citato, al comma 3

    dell'articolo 6, per il riconoscimento dei contributi in esame, affida ad Agenzia

    delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore

    dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto

    informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento

    necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

    6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La

    PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

    dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di

    trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il

    conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice

    IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo.

    L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A.

    al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria,

    designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo

    28 del Regolamento UE 2016/679.

    11

    I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento,

    sono:

    ? i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto

    deceduto di cui l'erede richiedente continua l'attività, del soggetto cessato

    in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori

    firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli

    intermediari delegati alla trasmissione, nonché dei soggetti da sottoporre a

    verifica antimafia;

    ? i dati inerenti l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi relativi

    al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del

    decreto in oggetto;

    ? i dati inerenti l'ammontare complessivo degli aiuti ancora fruibili

    nell'ambito del Temporary Framework, l'ammontare degli aiuti ottenuti in

    eccedenza rispetto ai massimali del Temporary Framework e dei relativi

    interessi di recupero, l'IBAN del richiedente il contributo;

    ? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza

    di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

    I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei

    contributi e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e

    l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle

    entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione

    dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di

    sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al

    termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di

    coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non

    vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli

    strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione dei contributi.

    6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

    par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i

    dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali di accertamento.

    12

    6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del

    Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da

    garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata

    esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate,

    dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del

    Cassetto fiscale ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture

    elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e

    Corrispettivi" del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato

    per la sola trasmissione telematica dell'istanza, il quale dovrà inserire nella

    stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale

    attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre

    Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente

    nel caso di trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario, trasmette al

    richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione

    dell'istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione.

    Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica

    certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle

    imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello

    Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a

    disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto -

    Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia

    delle entrate.

    6.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da

    parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed

    è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

    6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo

    perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo

    35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

    13

    7. Disposizioni Unionali

    7.1 I contributi a fondo perduto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle

    condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19

    marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

    Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come

    modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ed è

    ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.


    8. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche

    8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni

    allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno

    pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e

    ne sarà data preventiva comunicazione.






    MOTIVAZIONI

    Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da

    COVID-19, l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,

    convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un

    contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding,

    dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore

    dell'HO.RE.CA.

    Le risorse finanziarie stanziate complessivamente ammontano a 60 milioni di euro

    e sono state suddivise tra i diversi settori, destinando 40 milioni di euro ai soggetti

    operanti nel settore del "wedding", 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore

    dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e

    10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell'HO.RE.CA.

    14

    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

    dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

    del 19 febbraio 2022, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare del

    contributo, nonché le modalità di erogazione.

    Gli aiuti di cui al citato articolo 1-ter non possono essere erogati ai soggetti

    destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto

    legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni o che si

    trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di

    agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Gli aiuti, inoltre, non

    possono essere richiesti dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti

    a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al

    31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER,

    ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito

    del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti

    per la ristrutturazione.

    I contributi spettano se le imprese operanti nei settori del wedding,

    dell'intrattenimento e dell'HORECA hanno subito nell'anno 2020 una riduzione dei

    ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del

    risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello del

    2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo dei ricavi

    previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse

    e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

    Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno

    solare, la riduzione dei ricavi e del risultato economico di esercizio sarà calcolata sulla

    base dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'entrata in vigore

    del Decreto Sostegni bis (ovvero quello relativo all'esercizio 2019/2020), da rapportare

    al valore dei ricavi o del risultato economico di esercizio conseguiti nel secondo periodo

    d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia

    all'esercizio 2018/2019).

    Le imprese, per accedere al contributo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 25

    maggio 2021, n.73, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro

    delle imprese alla data di presentazione dell'istanza e devono avere sede legale o

    15

    operativa ubicata sul territorio nazionale. In particolare, per poter beneficiare del

    contributo, le imprese devono svolgere come attività prevalente, come comunicata con

    modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei

    codici ATECO 2007 indicati nelle tabelle A, B o C di cui all'Allegato 1 del decreto

    interministeriale del 30 dicembre 2021. Per le imprese operanti nel settore del wedding

    in quanto svolgono una delle attività indicate nella tabella A, il contributo è spettante

    solo se l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta del 2019 sia generato per almeno

    il 30 per cento da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.

    Per la richiesta dei contributi, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono

    tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate

    che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

    Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la

    ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie

    assegnate a ciascun settore di attività dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25

    maggio 2021, n.73, sono ripartite per il 70%, in egual misura a tutti i soggetti operanti

    nel medesimo settore che hanno validamente presentato istanza per il contributo; in

    aggiunta, il 20% di ciascuna assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che

    nell'anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante

    10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con

    un ammontare di ricavi superiori a 300 mila euro.

    I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione di

    feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

    L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte dell'istanza

    validamente presentata è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della

    ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente

    in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione

    europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di

    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come

    modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

    16

    Qualora l'ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le predette

    modalità, sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate

    l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di

    cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di

    autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito

    internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto

    richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

    all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.

    Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del

    comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto

    con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, sono definite le

    modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di

    presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle

    disposizioni del predetto decreto.

    L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo

    rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene

    la dichiarazione che la riduzione dei ricavi dell'anno 2020 sia almeno del 30 per cento

    rispetto a quelli del 2019, che il peggioramento del risultato di esercizio del 2020 rispetto

    a quello del 2019 sia almeno del 30 per cento, l'IBAN del conto corrente intestato al

    soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale, e il codice fiscale

    dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

    L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al non superamento dei limiti

    degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1

    della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

    "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

    emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre

    2021 C(2021) 8442. Nell'istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire

    per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione

    della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati

    dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e

    dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in

    17

    coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

    entrate n.143438 del 27 aprile 2022.

    L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni

    contenute nell'istanza. I contributi sono erogati mediante accredito sul conto corrente

    bancario o postale del richiedente. L'erogazione dei contributi di importo superiore a

    150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della

    autocertificazione di regolarità antimafia.

    Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con

    i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che

    determinano lo scarto dell'istanza.

    Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale

    erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al

    soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da

    PagoPa S.p.A.

    Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31

    e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia

    delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni

    in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

    disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.

    311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-

    legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

    2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto

    31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal

    decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante

    restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché

    18

    mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte

    dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi

    erogati sono trasmesse - sulla base di protocolli d'intesa - dall'Agenzia delle entrate alla

    Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al

    Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del

    2011.

    Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni

    dell'articolo 316-ter del codice penale.


    RIFERIMENTI NORMATIVI

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    ? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

    ? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    b) Normativa di riferimento:

    ? Codice Penale

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    ? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    ? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    ? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    ? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

    ? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    ? Legge 30 dicembre 2004, n. 311

    ? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.

    1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,

    ? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122

    ? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    19

    ? Legge 6 novembre 2012, n.190

    ? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

    2016

    ? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1

    dicembre 2016, n. 225

    ? Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

    "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

    nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del

    18 novembre 2021 C(2021) 8442

    ? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77

    ? Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

    luglio 2021, n. 106;

    ? Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero

    dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta

    Ufficiale del 19 febbraio 2022;

    ? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

    2013

    ? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5

    novembre 2018

    ? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    Roma, 8 giugno 2022
    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    Ernesto Maria Ruffini
    Firmato digitalmente

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