• Circolare Agenzia Entrate n.23/E del 23/06/2022

  • Circolare Agenzia Entrate n.23/E del 23/06/2022
  • Documenti Agenzia delle Entrate

    CIRCOLARE N. 23/E





    Roma, 23 giugno 2022



    OGGETTO: Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di
    riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la
    cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli
    articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
    Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
    n. 77 - Ulteriori chiarimenti.

    2

    INDICE

    1 SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS ......................................................... 8
    1.1 Proprietari e detentori persone fisiche ("fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e

    professioni") a vario titolo .............................................................................................................. 8
    1.2 Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali ........................... 11
    1.3 Cooperative di abitazione a proprietà indivisa ............................................................................. 15
    1.4 ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale ........................ 17
    1.5 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche .......................................................................... 22
    1.6 «Comunità Energetiche Rinnovabili» .......................................................................................... 24
    1.7 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali .............................................................. 26

    2 EDIFICI INTERESSATI ................................................................................................................... 28
    2.1 Unità immobiliari di categoria catastale A/9 aperte al pubblico................................................... 31
    2.2 Immobili vincolati ........................................................................................................................ 33
    2.3 Immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 ("unità in corso di costruzione") o in

    categoria F/4 ("unità in corso di definizione") ............................................................................. 35
    2.4 Edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali ...................................................... 38
    2.5 Edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà

    da più persone fisiche ................................................................................................................... 40
    2.6 Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall'esercizio di arte, professione e

    impresa ......................................................................................................................................... 42
    2.7 Condominio, Supercondominio e condominio minimo ................................................................ 45
    2.8 «Indipendenza funzionale» e «accesso autonomo dall'esterno» .................................................. 48

    3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI ........................................................................................................ 51
    3.1 Interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico ............................................ 52
    3.2 Interventi "trainanti" di riqualificazione energetica ..................................................................... 56
    3.3 Interventi "trainanti" antisismici .................................................................................................. 57

    3.3.1 Interventi di riparazione o locali, interventi sulle aree di sedime .......................................... 59
    3.3.2 Interventi nei centri storici. .................................................................................................... 64

    3.4 Interventi "trainati" ...................................................................................................................... 65
    3.4.1 Eliminazione barriere architettoniche .................................................................................... 65
    3.4.2 Sostituzione di finestre comprensive di infissi ........................................................................ 69
    3.4.3 Impianti fotovoltaici................................................................................................................ 70
    3.4.4 Colonnine per ricarica dei veicoli elettrici ............................................................................. 75

    3.5 Detrazione al 75 per cento per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere
    architettoniche in edifici già esistenti ........................................................................................... 77

    4 SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE ..................................................................................... 81
    4.1 Cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione .......................................................... 82
    4.2 Proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2022 .......................................................................... 88

    5 OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESSIONE DEL CREDITO IN
    ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI ................................................................................................ 89

    5.1 Opzione in luogo della detrazione per bonus diversi dal Superbonus .......................................... 92
    5.2 Opzione esercitata in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL) ........................................... 93
    5.3 Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti ............................... 97
    5.4 Opzione per la cessione del credito ad un'impresa di assicurazione .......................................... 101
    5.5 Soggetti che non possiedono redditi imponibili ......................................................................... 102
    5.6 Modalità di computo dell'IVA indetraibile, anche parzialmente, ai fini del Superbonus .......... 104
    5.7 Bonifico bancario ....................................................................................................................... 108

    6 ADEMPIMENTI PROCEDURALI ................................................................................................ 109
    6.1 GENERAL CONTRACTOR ..................................................................................................... 111
    6.2 Visto di conformità e asseverazioni ........................................................................................... 115

    6.2.1 Applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità .... 117
    6.2.2 Asseverazione interventi antisismici ..................................................................................... 119

    3

    6.2.3 Asseverazione ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto
    legge n. 63 del 2013 .............................................................................................................. 123

    ALLEGATI ............................................................................................................................................. 125
    LEGENDA .............................................................................................................................................. 125
    APPENDICE ........................................................................................................................................... 126

    4

    PREMESSA


    Il decreto Rilancio1, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute,

    sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse

    all'emergenza epidemiologica conseguente il virus SARS COVID-19, ha

    introdotto una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

    dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica,

    di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle

    infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).

    L'ambito applicativo del Superbonus nonché la vigenza della disciplina

    sono stati modificati per effetto di successivi interventi normativi.

    La misura è stata già oggetto di chiarimenti con le circolari 8 agosto

    2020, n. 24/E, e 22 dicembre 2020, n. 30/E, con le risoluzioni 28 settembre 2020,

    n. 60/E, e 12 marzo 2021, n. 18/E, nonché, da ultimo, con la risoluzione 15

    febbraio 2022, n. 8/E.

    Inoltre, tenuto conto della complessità delle disposizioni introdotte dal

    decreto Rilancio in materia di Superbonus, sul sito istituzionale dell'Agenzia

    delle entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus), è stata

    inserita un'apposita area tematica nell'ambito della quale sono disponibili i link

    per l'accesso, oltre che ai citati documenti di prassi, ai vari comunicati stampa, ai

    Provvedimenti direttoriali, alla Guida operativa, alle FAQ ed ai pareri pubblicati

    in risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

    Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei

    chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo

    Economico, l'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA) e la

    Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28

    febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il

    Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito "Commissione"), attraverso

    le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché


    1 Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

    5

    un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli

    articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

    La presente circolare fornisce una illustrazione della disciplina del

    Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari,

    degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all'agevolazione e,

    infine, dei principali aspetti inerenti l'opzione per lo sconto in fattura o la

    cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi

    adempimenti previsti.

    Non sono oggetto di trattazione, invece, le novità in materia di opzione

    per lo sconto/cessione introdotte, da ultimo, dal decreto legge 17 maggio 2022, n.

    50 (cd. "decreto Aiuti"), in corso di conversione, oggetto di primi chiarimenti con

    la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E cui si rinvia.

    La disciplina del Superbonus è stata oggetto di successive modifiche

    normative ad opera del decreto Agosto2, della legge di bilancio 20213, del decreto

    legge 6 maggio 2021, n. 594, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 775 e, da

    ultimo, della legge di bilancio 20226.

    Pertanto, per effetto delle modifiche intervenute, il Superbonus si applica

    alle spese sostenute entro il:

    - 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte

    nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.

    n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di

    immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per

    tali soggetti);


    2 Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126
    3 Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
    4 Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
    nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni,
    dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in vigore dall'8 maggio 2021».
    5 Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
    misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
    procedure
    »), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1° giugno
    2021.
    6 Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    6

    - 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle

    persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o

    professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a

    condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori

    per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo

    possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo

    119 del decreto Rilancio7;

    - 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti

    aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di

    società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di

    «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle

    cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute

    entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023

    siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento

    complessivo;

    - 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di

    cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di

    volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del

    1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti

    dall'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;

    - 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività

    di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a

    quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico

    proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva

    diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute

    entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre

    2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);


    7 Cfr. articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione.

    7

    - 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della

    percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31

    dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;

    65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).


    Superbonus: Tabella sinottica orizzonte temporale

    Beneficiario Rif. normativo Aliquota SAL 30% SAL 60%
    Scadenza

    finale

    Condomìni
    Persone fisiche proprietarie
    o comproprietarie di edifici
    plurifamiliari da 2 a 4 u.i.
    autonomamente accatastate
    Onlus, ApS, AdV

    art. 119, comma
    9, lettere a) e d-
    bis) del D.L. n.
    34/2020

    110% 31/12/2023

    70% 31/12/2024

    65% 31/12/2025

    Persone fisiche
    art. 119, comma
    9, lettera b), del
    D.L. n. 34/2020

    110% 30/09/2022 31/12/2022

    IACP e cooperative di
    abitazione a proprietà
    indivisa

    art. 119, comma
    9, lettere c) e d),
    del D.L. n.
    34/2020

    110% 30/06/2023 31/12/2023

    Associazioni e società
    sportive dilettantistiche per
    lavori destinati a immobili o
    parti di immobili adibiti a
    spogliatoi

    art. 119, comma
    9, lettera e), del
    D.L. n. 34/2020

    110% 30/06/2022


    8

    1 SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS

    1.1 Proprietari e detentori persone fisiche ("fuori dell'esercizio di attività di
    impresa, arti e professioni
    ") a vario titolo

    Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che, ai sensi del

    comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per le

    spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle «persone fisiche, al di fuori

    dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» che

    possiedono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di

    altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero

    che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria,

    o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al

    momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che

    sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

    Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le

    condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in

    relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere

    dalla quota di proprietà.

    In applicazione dei principi suesposti, il Superbonus spetta, ad esempio,

    anche al parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla

    casa canonica di proprietà della Parrocchia, nella quale risiede in virtù del

    Canone 533, paragrafo 1, del Codice di Diritto Canonico e che detiene

    l'immobile in base a tale norma.

    In applicazione del criterio sopra enunciato in base al quale, come chiarito

    con la citata circolare n. 24/E del 2020, la fruizione del Superbonus riguarda

    unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti

    "beni relativi all'impresa" o a quelli "strumentali" per l'esercizio di arti o

    professioni, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che

    svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute

    9

    abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito

    "privatistico" e, dunque, diversi:

    ? da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni;

    ? dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;

    ? dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

    Come ulteriormente precisato con la citata circolare n. 30/E del 2020, una

    diversa lettura avrebbe comportato l'esclusione dal Superbonus per i contribuenti

    intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all'ambito

    "privatistico", ad esempio sulle proprie abitazioni, per il solo fatto di svolgere

    una attività di impresa o di lavoro autonomo. Per tali motivi, nella suddetta

    circolare n. 30/E del 2020 è stato precisato che possono fruire del Superbonus i

    titolari dell'impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o

    gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all'articolo

    9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività

    agricole nell'azienda.

    I predetti soggetti - che possiedono o detengono l'immobile sulla base di

    un titolo idoneo - possono fruire del Superbonus relativamente alle spese

    sostenute, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad

    uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali "strumentali" necessari

    allo svolgimento dell'attività agricola. Si è inteso, in sostanza, nel caso di specie,

    limitare il beneficio fiscale alla sola ipotesi in cui oggetto degli interventi fossero

    fabbricati rurali ad uso abitativo appartenenti alla società semplice in quanto, in

    tale caso, gli immobili in questione sono diversi dagli immobili rurali

    "strumentali" necessari allo svolgimento dell'attività agricola (né potrebbe

    trattarsi di immobili patrimonio appartenenti all'impresa alla luce della

    circostanza che la società semplice è un'impresa che non svolge attività

    commerciale). Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell'ipotesi di spese

    sostenute dai soci di società semplici di gestione immobiliare. In generale, infatti,

    le società semplici non possono svolgere attività commerciale in base al disposto

    dell'articolo 2249 del codice civile. Tale circostanza condiziona le modalità di

    10

    imposizione dei redditi prodotti da tale tipologia di società, differenziandoli

    rispetto agli altri tipi di società di persone con i quali, tuttavia, condivide il

    regime di imputazione dei redditi per "trasparenza" di cui all'articolo 5 del TUIR

    ai sensi del quale il reddito prodotto dalle società semplici in un determinato

    periodo di imposta è imputato a ciascun socio nello stesso periodo di imposta,

    indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di

    partecipazione agli utili.

    Il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività

    commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili

    residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi

    all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia

    detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio,

    di un contratto di locazione o di comodato. Ciò implica, tra l'altro, che il

    Superbonus non spetta, ad esempio:

    - al socio di una società a responsabilità limitata, con riferimento ad interventi

    realizzati su un immobile di proprietà della società detenuto dal socio stesso -

    anche sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o di comodato) -

    trattandosi di un bene patrimoniale della società;

    - al socio di una società commerciale che esercita l'attività di gestione

    immobiliare, con riferimento ad interventi realizzati su un immobile detenuto dal

    socio stesso (anche sulla base di un titolo idoneo), rientrando tale immobile tra i

    beni patrimoniali della società o, comunque, costituendone nel contempo

    l'oggetto dell'attività imprenditoriale.

    In applicazione di un criterio "oggettivo" che valorizza l'utilizzo effettivo

    dell'immobile, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore

    all'immobile (proprietario, possessore o detentore), il Superbonus non spetta al

    proprietario persona fisica di un immobile "residenziale" affittato ad una società

    che lo utilizza per la propria attività.

    In applicazione del medesimo criterio "oggettivo", il Superbonus spetta,

    invece, al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di

    11

    attività di impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare

    residenziale, di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale,

    ad esempio, una società.

    Resta fermo, tuttavia, che la detrazione è, in ogni caso esclusa, qualora

    l'immobile oggetto degli interventi non rientri nell'ambito applicativo

    dell'agevolazione. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui l'intervento

    riguardi una unità immobiliare di categoria A/8 o A/9 (escluse ai sensi del

    comma 15-bis dell'articolo 119) oppure che faccia parte di un edificio composto

    da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti

    diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto

    Rilancio.

    In sostanza, ad esempio, il conduttore di una unità immobiliare di

    proprietà di una società che, con il consenso del proprietario, sostiene le spese

    per la realizzazione di interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus,

    ha diritto alla detrazione qualora tale immobile faccia parte di un edificio in

    condominio ovvero di un edificio interamente di proprietà di tale società ma sia

    funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi

    dall'esterno. Il conduttore è, invece, escluso dall'agevolazione qualora l'unità

    immobiliare faccia parte di un edificio interamente di proprietà di una società e

    non possieda i requisiti della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso

    autonomo dall'esterno» trattandosi, in tale ultimo caso, di una fattispecie non

    ammessa al Superbonus.

    1.2 Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità
    sociali

    L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, come in precedenza

    precisato, è delineato al comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio che, alla

    lettera c), richiama gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque

    denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti,

    istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione

    12

    europea in materia di "in house providing" che hanno diritto alla agevolazione

    per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di

    loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni.

    L'applicazione del Superbonus, pertanto, nei confronti dei predetti

    soggetti è subordinata all'esistenza di due requisiti:

    - soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP),

    comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei

    predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della

    legislazione europea in materia di "in house providing";

    - oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei

    predetti istituti o enti, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia

    residenziale pubblica.

    La verifica dei profili soggettivi - che deve essere effettuata caso per caso

    - attiene all'applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di

    edilizia residenziale sociale nonché, per le società "in house providing", della

    legislazione europea in materia e presuppone un'indagine di natura extra

    tributaria; al riguardo, giova ricordare che l'appuramento della sussistenza delle

    predette condizioni esula dalle competenze esercitabili dall'Agenzia delle entrate

    in sede di trattazione delle istanze di interpello di cui alla legge n. 212 del 2000

    (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 4.3.1, e circolare n. 31/E del 2020).

    Ad ogni modo, si evidenzia che le società a partecipazione pubblica che

    soddisfano i requisiti della legislazione europea in materia di "in house

    providing", qualora realizzino interventi su immobili gestiti per conto dei

    Comuni, possono fruire del Superbonus ancorché, nell'ambito del rapporto tra il

    Comune che affida in gestione il proprio patrimonio abitativo e le predette

    società affidatarie, le spese sostenute da queste ultime vengano, di fatto,

    fisiologicamente riaddebitate all'Amministrazione "affidante", qualunque sia la

    tipologia di contratto che ne regoli i rapporti "di gestione" (es. appalto o

    concessione, ecc.).

    13

    Al riguardo, occorre considerare infatti che, nell'ambito del Superbonus,

    le predette società sono individuate espressamente dal legislatore quali

    destinatarie dell'agevolazione proprio in relazione ad interventi realizzati, tra

    l'altro, su immobili gestiti "per conto" dei Comuni. Di conseguenza, si ritiene

    che, dalla espressa indicazione dei soggetti in esame tra i beneficiari della

    agevolazione, si ricava che il suddetto meccanismo di "riaddebito" dei costi

    nell'ambito del rapporto tra il Comune che affida in gestione il proprio

    patrimonio abitativo e le società affidatarie non è preclusivo della fruizione del

    beneficio; e ciò senza contraddire il requisito oggettivo relativo alle spese

    "rimaste a carico del contribuente", previsto in linea generale per tutti i

    beneficiari. Dal tenore letterale dell'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto

    Rilancio, peraltro, non pare siano rinvenibili ulteriori limiti o condizioni

    riguardanti le modalità di esecuzione degli interventi agevolabili.

    Alle medesime conclusioni si perviene, infatti, non solo nelle ipotesi in

    cui, come sopra illustrato, le predette società agiscano, nell'ambito della catena

    dei contratti d'appalto, in qualità di soggetto appaltatore (nei confronti del

    Comune appaltante), ma anche nelle ipotesi in cui intervengano in qualità di

    soggetto appaltante (nei confronti di altri soggetti sub-appaltatori), sempre per

    conto del soggetto affidatario della gestione degli immobili, nel rispetto delle

    norme generali che ordinariamente regolano i rapporti con l'ente affidante.

    Anche in tale ultimo contesto, in linea di massima, il meccanismo di

    "riaddebito dei costi" nei confronti del soggetto appaltante da parte del soggetto

    appaltatore porta ad individuare nel committente (i.e. la società in house

    providing) il soggetto che "sostiene" di fatto i costi agevolabili e, di conseguenza,

    ad identificare nel medesimo committente il beneficiario delle agevolazioni.

    Il Superbonus spetta, inoltre, anche nel caso in cui gli interventi

    agevolabili siano effettuati dalle predette società "in house providing"

    "internamente" o "in amministrazione diretta" (ai sensi dell'articolo 192 del

    d.lgs. n. 50 del 2016), a condizione che i costi delle prestazioni afferenti agli

    interventi agevolabili svolte con personale interno o in "amministrazione diretta"

    14

    (cioè senza ricorso al mercato) siano debitamente documentati e rilevati almeno

    nella contabilità interna.

    In ordine alla verifica dei profili oggettivi, il Superbonus si applica con

    riferimento agli interventi realizzati su immobili:

    - adibiti ad edilizia residenziale pubblica essendo esclusi, invece, quelli

    adibiti a finalità diverse;

    - di proprietà degli IACP comunque denominati o degli enti che svolgono

    le medesime funzioni dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che

    rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house

    providing", ovvero gestiti per conto dei Comuni.

    In tale contesto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano

    immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di

    Comuni, essendo quest'ultima una particolare forma associativa per la gestione

    di uno o più servizi nonché per l'esercizio associato di funzioni tra i Comuni

    costituenti il consorzio.

    Sono escluse, invece, dall'agevolazione le spese sostenute per interventi

    realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, gestiti per conto

    di soggetti diversi dai Comuni (come, ad esempio, le Province o altri enti locali)

    o su alloggi di servizio del demanio militare assegnati dallo Stato per assicurare

    la mobilità del personale militare e civile non sussistendo, in tale ultima ipotesi,

    né il requisito soggettivo né quello oggettivo.

    Sussistendo, invece, sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, nel

    senso sopra delineato, un IACP, comunque denominato, che possiede immobili

    all'interno di un edificio in condominio potrà, nel rispetto di ogni altra

    condizione prevista, fruire del Superbonus sia con riferimento alle spese imputate

    per interventi "trainanti" e "trainati" sulle parti comuni di tale edificio e sia con

    riferimento alle spese sostenute per interventi "trainati" sulle singole unità

    immobiliari possedute. Si ricorda che per tali enti non opera la limitazione

    contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio in

    merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità

    15

    immobiliari (fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi

    effettuati sulle parti comuni dell'edificio) in quanto, come più volte precisato, tale

    disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di

    impresa, arti e professioni.

    1.3 Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

    Ai sensi del comma 9, lettera d), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il

    Superbonus spetta alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per

    interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento

    ai propri soci.

    L'applicazione delle citate disposizioni normative presuppone, quindi,

    l'esistenza di due requisiti:

    - soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle cooperative di abitazione a

    proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno

    costituito in condominio;

    - oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle

    predette cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

    Si fa presente che, in alternativa alla fruizione del Superbonus da parte

    della cooperativa (sia con riferimento agli interventi "trainanti" che con

    riferimento agli interventi "trainati" sulle singole unità immobiliari assegnate ai

    soci), i soci medesimi possono fruire della predetta detrazione, in qualità di

    detentori degli immobili oggetto degli interventi, qualora sostengano le spese

    riferite ai predetti interventi ("trainanti" e "trainati") previo consenso scritto

    della cooperativa, dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da

    parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non

    è sottoposto a registrazione.

    Ai sensi dell'articolo 119, comma 10, del decreto Rilancio, per le persone

    fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il

    Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica

    realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il

    16

    riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni

    dell'edificio. La predetta limitazione non opera, invece, nel caso in cui le spese

    siano sostenute dalla cooperativa.

    Nel caso in cui la cooperativa sia proprietaria di un intero edificio ma solo

    una parte delle unità abitative di tale edificio sia assegnata in godimento ai propri

    soci mentre altre unità sono a disposizione di terzi non soci (ad esempio date in

    locazione), la stessa potrà fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle

    parti comuni dell'edificio, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la

    superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai

    propri soci sia superiore al 50 per cento. Resta esclusa la possibilità di

    beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati

    sulle singole unità a disposizione di terzi non soci.

    Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e quelle cosiddette

    "miste" (in quanto, al momento dell'atto notarile di trasferimento del bene a

    titolo di proprietà al socio, si sono riservate la proprietà delle parti comuni e la

    proprietà dei locali commerciali) potranno altresì fruire del Superbonus, in

    qualità di condòmino, con riferimento ad interventi realizzati sulle parti comuni

    di un edificio in condominio qualora siano proprietarie di una parte delle unità

    immobiliari che fanno parte di tale edificio, a condizione che tali unità

    immobiliari siano concesse in godimento ai soci. In tal caso, potranno fruire della

    detrazione in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai

    sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Potranno altresì fruire del

    Superbonus con riferimento agli interventi "trainati" realizzati sulle singole unità

    immobiliari, qualora sostengano le relative spese.

    Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di cooperative che si sono avvalse

    della possibilità di gestire gli alloggi e le parti comuni attraverso un condominio

    di gestione, disciplinato ai sensi degli artt. 201 e seguenti della legge n. 1165 del

    1938, a condizione che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da

    essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile si ritiene che

    17

    si sia in presenza di soggetti, come sopra precisato, inclusi nell'ambito soggettivo

    di applicazione del Superbonus.

    1.4 ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione
    Sociale

    Il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede

    che il Superbonus si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle

    organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del

    decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato

    (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle

    associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali

    e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge

    7 dicembre 2000, n. 383.

    Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i soggetti sopra elencati anche le

    cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, richiamate al

    comma 8 del predetto articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 (c.d. ONLUS di

    diritto). Tali soggetti, tuttavia, godono, in presenza di taluni requisiti e

    condizioni, di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare, ai sensi dell'articolo

    12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, «non concorrono a formare il reddito

    imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle

    riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i

    soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo

    scioglimento». Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 15

    aprile 2002, n. 63, non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti

    annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. L'articolo 11 del d.P.R. n. 601

    del 1973 dispone, inoltre, che «I redditi conseguiti dalle società cooperative di

    produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle

    persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle

    retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con

    carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma [le somme

    18

    erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite

    dei salari correnti aumentati del venti per cento], non è inferiore al cinquanta per

    cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle

    materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al

    cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare

    complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e

    l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà». In sostanza, una cooperativa

    sociale di produzione e lavoro, che in base all'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del

    1973 corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento

    dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle

    materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di

    una esenzione parziale se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per

    cento. Pertanto, in applicazione dei criteri forniti con le citate circolari n. 24/E

    del 2020 e n. 30/E del 2020, qualora la cooperativa:

    - corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per

    cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle

    materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte

    sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà

    beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o

    per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

    - usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del

    medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus,

    nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti a tal fine previsti, con la

    possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle

    modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

    Come chiarito dalla citata circolare n. 30/E del 2020, a detti soggetti, non

    essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta

    indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile

    oggetto degli interventi medesimi, fermo restando l'esclusione di cui al citato

    comma 15-bis dell'articolo 119 in base al quale il Superbonus non si applica alle

    19

    unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1(Abitazioni di tipo

    signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi

    artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Non opera

    neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in

    merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità

    immobiliari in quanto, come più volte precisato, tale disposizione riguarda solo le

    persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

    Per le ONLUS, le OdV e le APS, pertanto, il Superbonus spetta

    indipendentemente dalla circostanza che l'edificio oggetto degli interventi

    agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento

    ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di

    proprietà dei sopra richiamati soggetti.

    L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata,

    tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario

    dell'agevolazione, applicando le regole contenute nell'articolo 119, ovvero

    tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da

    realizzare.

    Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS intenda realizzare

    interventi di riqualificazione energetica (sostituzione dell'impianto di

    riscaldamento, cappotto termico, installazione di infrastrutture per la ricarica di

    veicoli elettrici) su un edificio composto da 3 unità immobiliari interamente di

    sua proprietà si applicano i medesimi limiti di spesa previsti per gli interventi

    realizzati sulle parti comuni degli edifici; il limite di spesa agevolabile sarà,

    dunque, pari a 181.500 euro dato dalla somma di 60.000 euro (20.000 x 3) +

    120.000 euro (40.000 x 3) + 1.500 euro (essendo a servizio dell'intero edificio).

    Come anticipato in premessa, l'articolo 33 del decreto legge n. 77 del 2021,

    al fine di rendere più eque per taluni enti del terzo settore le modalità applicative

    del Superbonus, ha introdotto nell'articolo 119 del decreto Rilancio il comma 10-

    bis il quale stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione

    delle spese agevolabili. La norma, nello specifico, tiene conto della circostanza

    20

    che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-

    sanitari-assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni

    anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla

    collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale,

    Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard

    funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente

    attrezzate. Tali soggetti, pertanto, risulterebbero penalizzati qualora le spese

    agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari

    oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono

    catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Il citato comma 10-bis stabilisce, pertanto, che «Il limite di spesa ammesso

    alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità

    immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva

    dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di

    miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4,

    4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come

    ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato

    Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell' articolo 120-sexiesdecies del

    decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9,

    lettera d-bis)[organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10

    del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato

    iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,

    associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri

    regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7

    della legge 7 dicembre 2000, n. 383] che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e

    i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun

    compenso o indennità di carica;

    21

    b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2

    e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso

    gratuito».

    La norma stabilisce, inoltre, che, ai fini dell'applicazione del comma 10-bis

    in commento, costituisce titolo idoneo un contratto di comodato d'uso gratuito

    regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata

    in vigore della disposizione.

    L'applicazione della disposizione sopra riportata è, pertanto, subordinata

    alla sussistenza delle seguenti condizioni:

    - deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio-

    sanitari, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun

    compenso o indennità di carica;

    - gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi

    agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà,

    usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021,

    data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis

    dell'articolo 119.

    Con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di

    Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica»

    prevista dalla lettera a) del citato comma 10-bis, analogamente a quanto previsto

    per la detenzione degli immobili, si ritiene che detta condizione debba sussistere

    dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1°

    giugno 2021 e debba permanere per tutta la durata del periodo di fruizione

    dell'agevolazione.

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate, inoltre, occorre far

    riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori e non a quella risultante

    al termine degli stessi in applicazione del principio confermato, da ultimo, con la

    citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. risposta 4.4.6).

    Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività di

    prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali - proprietaria di un immobile

    22

    accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare interventi ammessi al

    Superbonus, cambiandone la destinazione d'uso in Casa di Cura (categoria B/2 o

    D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel citato comma 10-bis a condizione che

    effettui il predetto cambio di destinazione di uso prima dell'inizio dei lavori.

    Come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta

    anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un

    titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,

    regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del

    sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore, inoltre,

    deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del

    proprietario.

    Al riguardo, si ritiene che possa costituire titolo idoneo a consentire ad una

    OdV di fruire del Superbonus, con riferimento alle spese sostenute per interventi

    realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata

    nella forma della scrittura privata in base alla quale l'OdV detiene l'immobile al

    fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o

    bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. Ciò in quanto il

    sistema di protocollazione adottato dall'ente proprietario consente di verificare se

    la predetta OdV abbia la disponibilità giuridica dell'immobile prima del

    sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

    Da ultimo, si osserva che soggetti indicati nel citato comma 9, lettera d-bis),

    (ONLUS, OdV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano

    acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi del decreto legislativo 3

    luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

    1.5 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

    Il comma 9, lettera e), dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che

    il Superbonus spetta anche «agli interventi effettuati» dalle «associazioni e

    società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo

    5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,

    23

    limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a

    spogliatoi».

    Con riferimento ai predetti soggetti è necessario che gli interventi

    agevolabili siano realizzati esclusivamente su immobili o parti di immobili

    adibiti «a spogliatoio».

    Anche per tali soggetti la detrazione spetta per interventi realizzati sui

    predetti immobili o parte di immobili posseduti - in qualità di proprietari o titolari

    di un diritto reale di godimento - o detenuti sulla base di un titolo idoneo -

    contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato -

    al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se

    antecedente il predetto avvio.

    Può considerarsi titolo idoneo, ai fini della detrazione, anche una

    convenzione stipulata dalle predette associazioni e società sportive

    dilettantistiche con un ente pubblico concedente quale, ad esempio, un Comune,

    proprietario dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili; ciò a condizione

    che sia possibile verificare che l'associazione o la società sportiva abbia la

    disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo prima dell'inizio dei

    lavori o del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi

    all'agevolazione (ad esempio, mediante il sistema di protocollazione adottato dal

    Comune), nonché il consenso del concedente all'esecuzione dei lavori da parte

    del concessionario. Non si ritiene rilevante, ai fini dell'applicazione del

    Superbonus, che gli impianti sportivi oggetto degli interventi non siano utilizzati

    in maniera esclusiva dalla associazione o società sportiva dilettantistica in quanto

    utilizzati anche dal Comune proprietario, ad esempio, per l'attività scolastica.

    Qualora l'intervento sia effettuato su un immobile che solo parzialmente è

    adibito a spogliatoi, il Superbonus si applica - nel rispetto di ogni altra

    condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento

    degli obiettivi energetici sull'edificio risultante dall'intervento) e ferma restando

    l'effettuazione di ogni adempimento previsto - solo relativamente alle spese

    riferibili all'intervento realizzato sulla parte dell'edificio adibita a spogliatoi.

    24

    Pertanto, ad esempio, qualora venga sostituito l'impianto di climatizzazione

    invernale esistente a servizio non solo degli spogliatoi ma anche del resto

    dell'immobile, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di

    fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte dell'edificio

    adibita a spogliatoi da quelle riferite all'intervento realizzato sulla restante parte

    dell'edificio medesimo. In alternativa, dovrà essere in possesso di un'apposita

    attestazione che indichi le predette spese rilasciata dall'impresa di costruzione o

    ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità,

    utilizzando criteri oggettivi.

    Inoltre, qualora la parte dell'edificio adibita a spogliatoi non costituisca una

    autonoma unità immobiliare, l'A.P.E. "ante" e "post" intervento prevista dal

    comma 3 del citato articolo 119 del decreto Rilancio deve riguardare l'intero

    immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoi.

    1.6 «Comunità Energetiche Rinnovabili»

    L'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d.

    Milleproroghe), convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto -

    nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del

    Parlamento e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

    dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Red II)8, in attuazione delle

    disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva - una disciplina

    transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare "configurazioni"

    sperimentali di "autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" e di "comunità

    energetiche rinnovabili" nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo

    articolo.

    La norma stabilisce che le predette "configurazioni" sono costituite nel

    rispetto delle modalità e alle condizioni indicate nella norma stessa. È previsto


    8In attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è
    stato emanato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 entrato in vigore il 15 dicembre 2021.

    25

    inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

    conversione del decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

    (ARERA), adotti i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione

    delle disposizioni del citato articolo 42-bis e che, entro sessanta giorni dalla data

    di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del

    Ministro dello sviluppo economico è individuata una «tariffa incentivante per la

    remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti [nelle citate]

    configurazioni sperimentali».

    In attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis, con la delibera ARERA n.

    318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione

    economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o

    condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che

    agiscono collettivamente oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile e

    con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata

    individuata la citata "tariffa incentivante" per la remunerazione degli impianti a

    fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

    Ai fini fiscali, specifiche disposizioni in materia di "autoconsumo

    collettivo da fonti rinnovabili" e di "comunità energetiche rinnovabili" sono

    contenute nell'articolo 119 del decreto Rilancio. In particolare:

    - il comma 16-bis dispone che «L'esercizio di impianti fino a 200 kW da

    parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non

    commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui

    all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di

    attività commerciale abituale». La norma prevede inoltre che, per gli impianti a

    fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle "configurazioni" in

    esame, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR si

    applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non

    superiore a euro 96.000;

    26

    - il comma 16-ter stabilisce inoltre che, per la quota di spesa

    corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l'installazione dei predetti

    impianti, si applica il Superbonus a condizione che l'energia non auto-consumata

    in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo sia ceduta in favore del Gestore

    dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del

    decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

    Con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021, sono stati forniti

    chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal GSE a

    condomìni, composti solo da persone fisiche (non esercenti attività d'impresa,

    arti e professioni), che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-

    bis. In particolare, la risoluzione chiarisce, tra l'altro, che il corrispettivo per la

    vendita dell'energia erogato dal GSE, nella misura in cui l'energia prodotta e

    immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con

    facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un

    reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

    Al riguardo, va rilevato che il predetto corrispettivo viene erogato con

    riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente e sia all'energia in

    eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo.

    Pertanto, per quanto concerne i soggetti diversi da quelli che producono

    reddito d'impresa, quanto affermato nella citata risoluzione relativamente alla

    rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene

    necessariamente alla energia eccedente l'autoconsumo istantaneo.

    1.7 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali

    Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, «trattandosi di una

    detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai

    soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione

    separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della

    corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre

    detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella c.d. no

    27

    tax area)». Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121

    del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto del Superbonus, per le modalità

    alternative di utilizzo ivi previste.

    I soggetti che non possiedono redditi imponibili, invece, non solo non

    possono fruire del Superbonus ma non possono neanche esercitare l'opzione per

    lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

    È il caso, ad esempio, di un ente pubblico territoriale proprietario di

    immobili ubicati in un edificio in condominio al quale sono imputate le spese per

    interventi realizzati sulle parti comuni del predetto edificio. Tale soggetto - che

    potrebbe astrattamente beneficiare del Superbonus solo in qualità di condomino,

    non essendo compreso tra i soggetti beneficiari di cui al comma 9 dell'articolo

    119 del decreto Rilancio - è invece escluso da tale beneficio in quanto esente dal

    pagamento dell'IRES ai sensi dell'articolo 74 del TUIR. Inoltre, per effetto della

    predetta esenzione, non può neanche esercitare l'opzione prevista dal citato

    articolo 121 del decreto Rilancio.

    I chiarimenti sopra forniti, in merito alla esclusione dalla possibilità di

    optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, si applicano anche

    con riferimento alle altre detrazioni spettanti per gli interventi richiamati nel

    comma 2 del medesimo articolo 121 spettanti anche ai soggetti IRES.

    Tali preclusioni, tuttavia, non si riflettono anche sui conduttori, persone

    fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di

    immobili di proprietà dell'ente pubblico territoriale. In particolare, i conduttori

    degli immobili di proprietà dell'ente che fanno parte di un edificio in

    condominio, possono beneficiare, in qualità di detentori, del Superbonus se

    sostengono le spese per gli interventi agevolabili "trainanti" e "trainati" sulle

    parti comuni o sulle singole unità immobiliari.

    Si ricorda, infatti, che, come ribadito al paragrafo 1.1 della presente

    circolare, il Superbonus spetta anche ai detentori dell'immobile in base ad un

    contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato,

    al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se

    28

    antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione

    dei lavori da parte del proprietario.

    Qualora, invece, gli immobili di proprietà dell'ente pubblico territoriale

    facciano parte di un edificio non in condominio, in quanto interamente di

    proprietà di tale ente, non possono beneficiare del Superbonus neanche i

    detentori dei predetti immobili atteso che, come sopra precisato, gli enti in

    questione rientrano tra i soggetti beneficiari della detrazione, ancorché

    astrattamente, solo in qualità di condòmini.


    2 EDIFICI INTERESSATI

    Con la citata circolare n. 30/E del 2020, è stato precisato che - in linea con

    la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di

    riduzione del rischio sismico disciplinate, rispettivamente, nei citati articoli 14 e

    16 del decreto legge n. 63 del 2013, espressamente richiamati dall'articolo 119

    del decreto Rilancio - sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per

    interventi realizzati su immobili che "solo" al termine degli stessi saranno

    destinati ad abitazione. In continuità con la precedente prassi, tale possibilità,

    tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che

    autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d'uso del fabbricato - in origine

    non abitativo - e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli

    adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Ciò implica, tra l'altro, che, ai fini

    del Superbonus, al termine dei lavori l'immobile, in origine non abitativo, deve

    rientrare in una delle categorie catastali ammesse a tale detrazione ovvero

    immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

    Con riferimento, inoltre, agli interventi realizzati sulle parti comuni di un

    edificio, con la citata circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che, utilizzando

    un principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero

    edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a

    residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50 per cento, è

    29

    possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità

    immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.

    Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la

    detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o

    detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello

    stesso edificio.

    Al riguardo, si precisa che, ai fini della predetta verifica, occorre fare

    riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo

    quanto previsto nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23

    marzo 1998, n. 138, denominato "Norme tecniche per la determinazione della

    superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria".

    Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di

    una o più unità immobiliari all'interno di un edificio, la verifica che tale edificio

    abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la

    situazione esistente al termine dei lavori.

    Ai fini della verifica della natura "residenziale" dell'edificio non va

    conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui

    lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina

    pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di

    una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali

    pertinenze non va considerata.

    In tal caso, utilizzando l'esempio precedente, nell'ipotesi di un edificio

    composto da due abitazioni e da un negozio nonché da due box pertinenziali delle

    abitazioni e da un magazzino pertinenziale al negozio, al fine del calcolo della

    superficie residenziale rispetto alla superficie complessiva dell'edificio occorre

    sommare la superficie delle due abitazioni (essendo irrilevante la superficie dei

    box) e rapportare tale superficie a quella totale dell'intero edificio, escludendo la

    superficie del magazzino.

    Nella medesima circolare n. 30/E del 2020, sia pure con riferimento ad

    interventi effettuati su un immobile accatastato nella categoria F/2, è stato

    30

    precisato che, nel caso di interventi che comportino la modifica della

    destinazione di uso dell'immobile oggetto degli interventi stessi, il Superbonus

    spetta a condizione che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle

    categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1,

    A/8, A/9 e relative pertinenze). Tale principio si applica in tutti i casi in cui

    l'immobile, che all'inizio dei lavori non è destinato ad abitazione, lo diventi al

    termine dei lavori stessi. Pertanto, la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui

    gli interventi agevolabili siano realizzati su un immobile appartenente alle

    categorie A/1, A/8, A/9 escluse dalla detrazione ma che al termine dei lavori sia,

    invece, classificato in una categoria ammessa alla detrazione medesima come nel

    caso, ad esempio, di interventi realizzati su un immobile A/8 che al termine dei

    lavori viene frazionato in più unità immobiliari di categoria A/3.

    Inoltre, in assenza di una specifica preclusione normativa, si ritiene che

    non osti alla fruizione dell'agevolazione la circostanza che l'immobile classificato

    - anche al termine dei lavori agevolabili - in una categoria ammessa alla

    detrazione possa cambiare, in futuro, destinazione d'uso. Ciò in quanto la norma

    non subordina la fruizione delle cinque (o quattro, per le spese sostenute nel

    2022) quote annuali in cui la detrazione è suddivisa al mantenimento dei

    presupposti dell'agevolazione. Pertanto, ad esempio, la circostanza che una unità

    immobiliare residenziale classificata A/4, di proprietà di una persona fisica

    oggetto di interventi agevolabili due anni dopo il termine dei lavori diventi

    "strumentale" di una attività di impresa o di arti o professioni, non comporta

    l'automatica decadenza dal Superbonus, salvo l'ipotesi in cui l'Amministrazione

    finanziaria, in sede di controllo, accerti l'utilizzo dell'agevolazione non in

    conformità agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, anche sotto il profilo

    dell'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

    Nella medesima circolare n. 30/E del 2020 (cfr. risposta 4.4.6) è stato

    chiarito che per l'individuazione del limite di spesa, anche ai fini del Superbonus,

    si applica il criterio previsto per le detrazioni spettanti per le spese sostenute per

    interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al

    31

    risparmio energetico nel caso in cui i predetti interventi comportino

    l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di

    un'unica unità abitativa, ovvero che rilevano "le unità immobiliari censite in

    Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei

    lavori". Pertanto, anche ai fini dell'applicazione del Superbonus, occorre fare

    riferimento al numero degli immobili esistenti all'inizio dei lavori. In assenza di

    una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del Superbonus

    anche nell'ipotesi in cui, prima dell'inizio dei lavori, il contribuente suddivida in

    più immobili un'unica unità abitativa. Ad esempio, l'unico proprietario di un

    edificio può, prima dell'inizio dei lavori, frazionarlo in più unità immobiliari

    distintamente accatastate al fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato.

    Resta fermo l'eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della

    agevolazione in esame.

    2.1 Unità immobiliari di categoria catastale A/9 aperte al pubblico

    Ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le

    disposizioni in materia di Superbonus non si applicano «alle unità immobiliari

    appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale

    A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico». Si tratta, in particolare,

    delle "Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati

    ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di

    rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale";

    "Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati

    essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone

    urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche

    costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario"; "Castelli, palazzi di

    eminenti pregi artistici o storici". Tali ultime unità immobiliari, accatastate in

    categoria A/9 tuttavia, rientrano nell'ambito applicativo del Superbonus se sono

    «aperte al pubblico».

    32

    Ai fini della verifica di tale condizione, il cui accertamento non può,

    comunque, essere richiesto dai contribuenti con la presentazione di un'istanza di

    interpello ai sensi dell'articolo 11, dello Statuto dei diritti del contribuente, il

    Ministero della Cultura, con nota del 21 giugno 2021, prot. 18276, ha chiarito

    che, per definire cosa si intende per "apertura al pubblico", occorre far

    "riferimento, per analogia, alla nozione di "accessibilità al pubblico" dei beni

    culturali oggetto di interventi conservativi realizzati con il contributo dello Stato,

    ai sensi dell'art. 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del

    2004). Tale disposizione richiede che i beni de quibus siano resi accessibili al

    pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o

    convenzioni da stipularsi con il Ministero. Per ragioni di uniformità, il Ministero

    ha predisposto una convenzione standard, in cui si prevede che l'accesso al

    pubblico sia garantito "almeno un giorno al mese durante l'arco dell'intero

    anno", nonché durante la settimana dei beni culturali e le giornate europee del

    patrimonio.".

    Il citato Ministero ritiene, pertanto, che possono considerarsi «aperte al

    pubblico», ai sensi del citato articolo 119, comma 15-bis, del decreto Rilancio,

    "le dimore storiche che rispettino la condizione minima dell'apertura al pubblico

    per almeno dodici giorni l'anno, computando a tal fine anche le eventuali

    aperture durante la settimana dei beni culturali e le giornate europee del

    patrimonio. Non è richiesto che le aperture siano distribuite necessariamente nel

    numero di una al mese. Si precisa che nei giorni prefissati di apertura, il

    pubblico non dovrà essere preselezionato tramite invito, pur essendo ovviamente

    ammesse eventuali prenotazioni o prevendite degli ingressi, anche in numero

    contingentato in relazione alla capienza degli spazi o ad esigenze sanitarie o di

    sicurezza. A tal fine, possono essere computate quali giornate di apertura anche

    le aperture al pubblico in occasioni di eventi particolari, quali ad esempio, visite

    didattiche, culturali, etc. Gli immobili ordinariamente fruibili da parte di un

    novero ristretto di persone (ad esempio da parte dei soci di un'associazione), per

    godere del beneficio dovranno comunque assicurare l'apertura al pubblico,

    33

    senza selezione, per almeno dodici giorni l'anno. Quanto ai profili probatori del

    requisito, le dimore storiche che, avendo già precedentemente fruito del

    contributo pubblico per il restauro, abbiano stipulato la prevista convenzione

    con il Ministero ai fini dell'apertura, potranno avvalersi della convenzione al

    fine di dare atto della sussistenza delle condizioni per la detrazione. Nel caso in

    cui il beneficio fiscale di cui all'art. 119 sia richiesto in favore di unità

    immobiliari che, non avendo beneficiato dei contributi di cui all'art. 38 del

    Codice di settore, non abbiano stipulato alcuna convenzione ai fini dell'apertura

    al pubblico, il possesso del requisito potrà essere comprovato mediante un atto

    di impegno, (...), da trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e

    paesaggio territorialmente competente, con il quale si assume l'obbligo di aprire

    al pubblico per almeno cinque anni (in correlazione con la durata quinquennale

    della detrazione fiscale), che decorreranno dalla data della prima apertura, da

    stabilirsi da parte del soggetto interessato tenendo conto dell'esecuzione dei

    lavori che fruiscono del c.d. "superbonus" e/o di eventuali altre esigenze. L'atto

    di impegno recherà l'indicazione delle date di apertura al pubblico per il primo

    anno e dovrà essere seguito, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dalla

    comunicazione alla Soprintendenza delle date di apertura al pubblico relative

    all'annualità successiva. In ogni caso, dovrà essere assicurata idonea pubblicità

    su internet alle giornate di apertura al pubblico, mediante pubblicazione delle

    relative date sul sito della stessa dimora storica oppure su altri siti,

    eventualmente anche avvalendosi del sito dell'Associazione Dimore Storiche, che

    ha rappresentato informalmente la propria disponibilità al riguardo, e che già

    offre il suddetto servizio in favore dei propri associati. Gli interessati

    autorizzeranno anche il Ministero a pubblicare le giornate di apertura sui propri

    siti istituzionali".

    2.2 Immobili vincolati

    Il comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora

    l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni

    34

    culturali e del paesaggio9 o gli interventi "trainanti" di efficientamento

    energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il

    Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di

    efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali

    interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche

    dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non

    possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In sostanza, come

    chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, se - per effetto dei

    vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o

    ambientali - non è possibile effettuare neanche uno degli interventi "trainanti", il

    Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi

    "trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del

    cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione che tali interventi

    assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell'intero edificio oppure,

    ove non possibile, in quanto l'edificio è già nella penultima classe, il

    conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall'A.P.E. di cui

    all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post

    intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione

    asseverata.

    Come precisato con la citata circolare n. 30/E del 2020, qualora in un

    edificio in condominio, sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice

    dei beni culturali e del paesaggio, siano effettuati interventi "trainati" di

    efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari non funzionalmente

    indipendenti, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi

    energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e

    l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura

    prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (cfr. risposta

    3.1.6). Resta fermo, tuttavia, che il termine ultimo per fruire del Superbonus è


    9 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    35

    quello previsto per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole

    unità immobiliari all'interno dello stesso condominio» di cui al primo periodo

    del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

    Infine, per effetto del richiamo espresso ai soli interventi "trainati" di cui

    all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al

    Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" nei casi sopra rappresentati è,

    invece, esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di

    cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di

    accumulo integrati) nonché 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di

    veicoli elettrici) del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio.

    2.3 Immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 ("unità in corso
    di costruzione
    ") o in categoria F/4 ("unità in corso di definizione")

    In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, nella citata

    circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, ai fini del Superbonus,

    l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo

    agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

    Nella circolare n. 30/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che è possibile

    fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni previste, anche

    relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici

    classificati nella categoria catastale F/2 "unità collabenti" a condizione, tuttavia,

    che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali

    ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative

    pertinenze) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati

    totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono

    essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e

    individuati catastalmente.

    Ad analoghe conclusioni si perviene, sia pure a determinate condizioni,

    anche qualora l'immobile sia iscritto nella categoria catastale provvisoria F/3

    "unità in corso di costruzione" nella quale, su richiesta di parte e senza

    36

    attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in attesa

    della definitiva destinazione.

    In particolare, in relazione all'attribuzione della predetta categoria

    catastale F/3, con la circolare n. 9/T del 26 novembre 2001, l'Agenzia del

    territorio ha precisato che tale identificazione catastale è da ascrivere

    esclusivamente a categorie fittizie, ossia "quelle che, pur non previste nel quadro

    generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita

    catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la

    presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità

    in via di costruzione ecc..) con la procedura informatica di aggiornamento

    Docfa" (cfr. anche circolare n.4/T del 29 ottobre 2009).

    Si precisa, al riguardo, che il Superbonus spetta solo se gli interventi

    agevolabili riguardino un immobile già precedentemente accatastato e in

    possesso dei requisiti richiesti - quale, in particolare, la presenza di un impianto

    di climatizzazione invernale necessario nel caso di interventi di efficienza

    energetica - successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio,

    di interventi edilizi mai terminati. Resta fermo che, al termine dei lavori, tali

    unità immobiliari devono rientrare in una delle categorie catastali ammesse al

    beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

    Permane, inoltre, l'obbligo di garantire il doppio passaggio di classe

    energetica rispetto alla situazione ante intervento, quest'ultima definita sulla base

    dell'ultimo titolo autorizzativo depositato ovvero dello stato di fatto

    dell'immobile, per gli elementi edilizi presenti, e dai requisiti previsti dal decreto

    26 giugno 2015 (c.d. decreto "Requisiti Minimi") per gli elementi edilizi

    mancanti.

    Il Superbonus, invece, non spetta per interventi eseguiti su unità

    immobiliari F/3, in precedenza non accatastate in altra categoria trattandosi, in

    tale ultimo caso, di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari

    "esistenti".

    37

    L'eventuale presenza in un edificio di unità immobiliari accatastate nella

    categoria F/3, in precedenza non accatastate in altra categoria, non preclude,

    comunque, la possibilità di accedere al Superbonus in caso di interventi realizzati

    sulle parti comuni di tale edificio a condizione, tuttavia, che nello stesso vi siano

    anche unità immobiliari accatastate in categorie diverse da quelle fittizie o

    provvisorie. È possibile, ad esempio, fruire del Superbonus nel caso in cui siano

    realizzati interventi agevolabili sulle parti comuni di un edificio composto da 2

    unità classificate in categoria F/3 - in precedenza non accatastate in altra

    categoria - e una unità immobiliare classificata in categoria A/3.

    Le predette unità immobiliari accatastate in categoria F/3 - in precedenza

    non accatastate in altra categoria - non rilevano, tuttavia, ai fini della

    determinazione del limite massimo di spesa ammissibile previsto per gli

    interventi realizzati sulle parti comuni poiché occorre tener conto, a tal fine, del

    numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori. Ritornando

    all'esempio, il limite di spesa va calcolato tenendo conto solo dell'unità

    immobiliare classificata in categoria A/3.

    Diversamente, ai fini della determinazione del predetto limite massimo di

    spesa, rilevano anche le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 - in

    precedenza accatastate in altra categoria - nonché quelle classificate nella

    categoria catastale F/2 "unità collabenti".

    Il Superbonus spetta, altresì, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti ai fini

    della predetta agevolazione - quale, in particolare, la presenza di un impianto di

    climatizzazione invernale necessario nel caso di interventi di efficienza

    energetica - in caso di interventi ammessi al beneficio eseguiti su immobili

    accatastati in categoria F/4 "unità in corso di definizione". Si tratta di una

    categoria "fittizia" nella quale sono iscritti immobili simili alla categoria F/3 con

    la differenza che il fabbricato è per lo più completato ma la destinazione d'uso e

    la consistenza non sono ancora stati definiti. In relazione alla categoria F/4, con

    la citata circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4/T/2009 (par. 3.3) è stato

    chiarito che "la scelta di istituire tali categorie fittizie (...), trova ragione nella

    38

    esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che

    di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate

    (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di unità immobiliari urbane,

    donazioni di parti di immobili non costituenti unità immobiliari urbane)".

    Agli immobili ascritti ad una categoria fittizia, infatti, non è attribuita

    alcuna rendita catastale.

    Resta fermo che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, è necessario

    che, a seguito della definizione della destinazione d'uso e della consistenza di

    tale unità immobiliare, quest'ultima rientri in una delle categorie catastali

    ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative

    pertinenze) e, nell'ipotesi in cui faccia parte di un edificio, quest'ultimo possa

    considerarsi residenziale nella sua interezza. Inoltre, in analogia con tutti gli altri

    casi, resta ferma la necessità che l'immobile sia dotato di impianto di

    riscaldamento e che sia garantito il doppio passaggio di classe energetica rispetto

    alla situazione ante intervento, con le medesime modalità sopra descritte per gli

    immobili accatastati in categoria F/3.

    Le predette unità immobiliari accatastate in categoria F/4 rilevano, per le

    ragioni suesposte, ai fini della determinazione del limite massimo di spesa

    ammissibile previsto per gli interventi realizzati sulle parti comuni.

    2.4 Edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali

    Ai sensi del comma 1-quater10 del citato articolo 119 del decreto Rilancio,

    rientrano nell'ambito applicativo del Superbonus «anche gli edifici privi di

    attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più

    muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono

    comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [interventi di

    isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che


    10 Comma inserito dall'art. 1, comma 66, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal

    1° gennaio 2021.

    39

    interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento

    della superficie disperdente lorda dell'edificio], anche in caso di demolizione e

    ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe

    energetica in fascia A».

    La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per tutti

    gli interventi effettuati su immobili che presentano le caratteristiche sopra

    richiamate (assenza di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi)

    indicati nel citato articolo 119, nei limiti e alle condizioni ivi previste, ed è

    subordinata alla duplice condizione che:

    - siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici

    opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio

    con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda

    dell'edificio stesso;

    - al termine degli interventi, l'edificio raggiunga una classe energetica in

    fascia A.

    Poiché la norma esonera solo dal produrre l'A.P.E. iniziale, è necessario,

    in particolare, che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque

    dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio

    era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche

    tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale

    impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di

    riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di

    manutenzione, anche straordinaria.

    In assenza di ulteriori condizioni indicate nel citato comma 1-quater e in

    considerazione delle finalità sottese all'introduzione di tale disposizione, in linea

    di principio, è possibile ammettere al Superbonus anche interventi effettuati su

    "ruderi", indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano accatastati nel

    Catasto Terreni con l'indicazione dello specifico codice qualità per i "diruti"

    ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati, a condizione che l'intervento non

    si qualifichi come una "nuova costruzione".

    40

    Si fa presente, al riguardo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d),

    del d.P.R. n. 380 del 2001, «Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli

    interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o

    demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la

    preesistente consistenza». In sostanza gli interventi riguardanti tali edifici sono

    ricompresi nella "ristrutturazione edilizia" e non sono considerati come "nuove

    costruzioni" qualora sia stata accertata, dall'ufficio preposto, la consistenza

    preesistente alla demolizione o al crollo (trattandosi di un intervento di recupero

    del patrimonio esistente) sulla base di prove documentali certe che dimostrino

    l'esistenza dell'edificio e la sua la "consistenza". In altri termini, il rilascio del

    titolo edilizio per "intervento di ristrutturazione edilizia", di cui al citato articolo

    3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone che sia stata

    accertata la preesistenza dell'edificio sulla base di documenti certi che

    consentano di stabilire in modo incontrovertibile la giacitura, le dimensioni

    planimetriche e volumetriche e le caratteristiche dell'edificio da ripristinare.

    2.5 Edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico
    proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

    La legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 9, lettera a), dell'articolo

    119 del decreto Rilancio inserendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus

    anche le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o

    professione, con riferimento agli interventi di cui ai commi da 1 a 8 del citato

    articolo 119 del decreto Rilancio finalizzati al risparmio energetico o antisismici

    realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente

    accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone

    fisiche. In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l'agevolazione spetta

    anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici non

    in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico

    proprietario o in comproprietà.

    41

    La modifica in questione riguarda, in ogni caso, gli edifici composti da 2 a

    4 unità immobiliari posseduti interamente (o in comproprietà) «da persone

    fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione».

    Pertanto, non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti

    interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli

    esercenti attività di impresa, arti o professioni o gli enti pubblici (ad esempio, un

    comune) che restano esclusi dall'agevolazione.

    La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute

    a partire dal 1° gennaio 2021.

    In assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle

    unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se

    distintamente accatastate. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche

    l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze

    che sostiene spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o

    antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

    Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di

    spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni

    qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che

    compongono l'edificio oggetto di interventi. In sostanza, riprendendo l'esempio,

    in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare

    per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

    Tenuto conto che la previsione di cui trattasi è inserita nel comma 9,

    lettera a), dell'articolo 119, ai fini dell'applicazione del Superbonus, agli edifici

    composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in

    comproprietà da più persone fisiche si applicano, in generale, i chiarimenti di

    prassi forniti relativamente agli edifici in "condominio".

    In particolare, va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia

    residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in

    presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità

    42

    immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per

    cento.

    Inoltre, analogamente a quanto precisato con riferimento agli edifici in

    condominio, anche nella fattispecie in esame, ai fini della verifica della natura

    "residenziale" dell'edificio non va conteggiata la superficie catastale delle

    pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio. Pertanto, ad

    esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione

    ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a

    destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va

    considerata.

    Resta esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese

    relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali.

    Inoltre, il contribuente unico proprietario o comproprietario, può

    beneficiare del Superbonus limitatamente agli interventi di efficienza energetica

    realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo

    restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti

    comuni dell'edificio11; il predetto limite non si applica, invece, per gli interventi

    antisismici realizzati sulle singole unità immobiliari.

    2.6 Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori
    dall'esercizio di arte, professione e impresa

    Ai sensi del comma 9, lettera b), del citato articolo 119 del decreto

    Rilancio, sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di

    fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari,

    salvo quanto previsto al comma 10» in base al quale, come precisato, tali soggetti

    possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento

    energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.


    11 Cfr. articolo 119, comma 10 del decreto Rilancio.

    43

    Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, la

    citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, con la locuzione «al di fuori

    dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso

    precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di

    interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti "beni relativi all'impresa"

    (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni

    (articolo 54, comma 2, del TUIR).

    La strumentalità, in quanto attributo dell'immobile, deve essere

    necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva

    utilizzazione dell'immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che

    lega l'utilizzatore all'immobile (proprietario, possessore o detentore). Pertanto,

    sono in ogni caso esclusi dal Superbonus gli interventi realizzati su immobili

    strumentali "per natura", in quanto classificati nelle categorie catastali A/10, B,

    C, D ed E (tranne nell'ipotesi di cambio di destinazione di uso), nonché quelli

    strumentali "per destinazione" per i quali invece rileva l'effettivo utilizzo. Ciò

    implica, ad esempio, che non rientrano nel Superbonus gli interventi realizzati su

    un immobile che, seppur classificato in categoria A/2, viene effettivamente

    utilizzato come studio professionale, come immobile strumentale ovvero come

    sede dell'impresa dal proprietario, dal possessore o dal detentore dell'immobile

    medesimo.

    Relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali

    adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero

    di attività commerciale (occasionale o abituale), con la circolare n. 7/E del 25

    giugno 2021, sia pure con riferimento alle spese sostenute per interventi di

    recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di cui

    all'articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che, in base a quanto previsto dal

    comma 5 di tale articolo, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari

    residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,

    ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al

    50 per cento. Tale principio si applica anche ai fini del sismabonus di cui

    44

    all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 - per

    il quale l'articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento

    generale - nonché ai fini del Superbonus spettante ai sensi del comma 4

    dell'articolo 119 del decreto Rilancio per interventi antisismici.

    Analoga previsione non sussiste per gli interventi di riqualificazione

    energetica che danno diritto al c.d. ecobonus di cui all'articolo 14 del medesimo

    decreto legge n. 63 del 2013 - trattandosi di una detrazione spettante a tutti i

    contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito posseduta - o ammessi

    al Superbonus ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 119 del decreto

    Rilancio. Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per

    interventi realizzati su edifici "residenziali", e stante la sostanziale simmetria tra

    le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero

    del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che, anche

    ai fini del Superbonus, per gli interventi agevolabili realizzati su immobili

    residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,

    ovvero all'esercizio dell'attività commerciale (abituale o occasionale) la

    detrazione è ridotta al 50 per cento.

    Ne consegue che nel caso, ad esempio, di interventi agevolabili realizzati

    su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'attività di bed and

    breakfast (occasionale o abituale) il Superbonus è ridotto al 50 per cento.

    L'abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa

    dell'imprenditore individuale che svolge un'attività tipicamente "in cantieri"

    (impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi "strumentale per l'esercizio

    dell'attività" e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell'articolo 64,

    comma 2, del TUIR nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professione.

    Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta

    riduzione del 50 per cento.

    45

    2.7 Condominio, Supercondominio e condominio minimo

    Come anticipato nella Premessa, il decreto Agosto ha inserito nell'articolo

    119 del decreto Rilancio il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge

    di bilancio 2021. Il citato comma stabilisce che «Le deliberazioni dell'assemblea

    del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al

    presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché

    l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono

    valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

    intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio»12.

    La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al

    condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di

    determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede

    assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi,

    avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne

    risponderà eventualmente, in caso di non corretta fruizione del Superbonus,

    esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito, secondo le

    regole proprie del soggetto che accollandosi le spese matura il diritto alla

    detrazione.

    Sul punto, si ricorda infatti che, con la citata circolare n. 24/E del 2020, è

    stato chiarito che "nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in

    condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle

    unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così

    determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero

    edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun

    condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in

    base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt.

    1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio

    anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità


    12 Articolo 63, comma 1, del decreto legge n.104 del 2020.

    46

    immobiliare". Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio,

    composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati interventi di isolamento termico

    delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è pari a 40.000 euro,

    moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun

    condòmino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui

    imputata superiore a 40.000 euro.

    Le indicazioni sopra riportate sono valide anche nell'ipotesi del c.d.

    "condominio minimo" ovvero di un edificio composto da un numero non

    superiore a otto condomini per il quale risultano comunque applicabili le norme

    civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del c.c. che

    disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da

    parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al

    condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci

    condomini). Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle

    parti comuni, i condòmini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un

    amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini

    della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino

    che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a

    dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

    Nella successiva circolare n. 30/E del 202013 è stato, inoltre, precisato che,

    qualora in un condominio costituito da più edifici la realizzazione di un

    intervento di efficienza energetica (ad esempio, la sostituzione dell'impianto

    termico centralizzato a servizio di tutti gli edifici) non consenta il miglioramento

    di due classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici

    oggetto di ulteriori interventi "trainanti" o "trainati", possono accedere al

    Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all'interno

    degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.


    13 Cfr. risposta 5.2.4.

    47

    In tal caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al

    Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il

    doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi A.P.E. convenzionali

    ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi stessi.

    Gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all'interno degli

    edifici che - con il solo intervento di efficienza energetica - non raggiungono il

    miglioramento di due classi energetiche possono, invece, accedere

    eventualmente, per tale intervento, e nel rispetto delle condizioni previste, al c.d.

    ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

    Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell'ipotesi del c.d.

    "supercondominio" al quale si applicano, ai sensi dell'articolo 1117-bis del

    codice civile, le medesime regole, comprese quelle relative alla imputazione ai

    singoli condòmini delle spese riferite alle parti comuni, nonché i medesimi

    obblighi previsti in materia di condominio negli edifici.

    Per "supercondominio" si intende la fattispecie legale che si riferisce ad

    una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in

    una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di

    talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi,

    l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato,

    etc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati.

    Anche in tal caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per

    accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio in

    condominio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante

    gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli

    edifici.

    Risulta irrilevante, ai fini di cui sopra, la circostanza che ogni condominio

    e il "supercondominio" abbia un proprio codice fiscale nonché la circostanza che

    la possibilità di fruire del Superbonus sia subordinata alla effettuazione

    dell'intervento sulle parti comuni del "supercondominio" (ad esempio,

    sostituzione della centrale termica o coibentazione del tetto).

    48

    2.8 «Indipendenza funzionale» e «accesso autonomo dall'esterno»

    Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che, ai fini del

    Superbonus, le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più

    accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali

    la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza

    del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo

    dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali

    unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

    Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di

    accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente

    dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti

    comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto). Con tale precisazione si è

    inteso agevolare l'applicazione del beneficio fiscale anche nei casi in cui lo

    stesso sarebbe stato precluso esclusivamente per questioni diverse da quelle

    tecniche, ad esempio perché nell'ambito del condominio è interessato agli

    interventi il solo condomino titolare dell'unità immobiliare funzionalmente

    indipendente e con accesso autonomo dall'esterno.

    Ciò anche nell'ipotesi in cui, valorizzando i predetti requisiti della

    «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», un edificio

    unifamiliare (ad esempio una villetta) faccia parte di un condominio, sebbene

    non disponga di parti comuni con le altre unità immobiliari che lo compongono.

    Ad analoghe conclusioni si perviene, peraltro, anche nel caso in cui l'unità

    abitativa "funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi

    dall'esterno" faccia parte di un edificio composto da più unità immobiliari di un

    unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. Anche in tale caso, pertanto,

    la predetta unità abitativa all'interno di un edificio di un unico proprietario o in

    comproprietà tra più soggetti dotata di accesso autonomo e funzionalmente

    indipendente fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla

    circostanza che disponga di parti comuni con le altre unità abitative.

    49

    Inoltre, gli interventi effettuati su una unità abitativa "funzionalmente

    indipendente e con uno o più accessi autonomi dall'esterno" possono essere

    ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla

    norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità sia ubicata in un

    edificio escluso dall'agevolazione in quanto composto da più di 4 unità

    immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone

    fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero

    composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di

    soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto

    Rilancio (ad esempio, soggetti IRES).

    Nella citata circolare n. 30/E del 2020 sono stati forniti specifici

    chiarimenti in ordine alle nozioni di "indipendenza funzionale" e di "accesso

    autonomo dall'esterno" con particolare riguardo alle modifiche apportate dal

    decreto Agosto che, nello specifico, ha introdotto il comma 1-bis nell'articolo

    119 del decreto Rilancio.

    Ulteriori modifiche sono state apportate dall'articolo 1, comma 66, lettera

    b), della legge di bilancio 2021. A seguito di tali modifiche, il citato comma 1-bis

    dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che «Un'unità immobiliare può

    ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle

    seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per

    l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica;

    impianto di climatizzazione invernale».

    Pertanto, ad esempio, può ritenersi "funzionalmente indipendente"

    un'abitazione all'interno di un edificio, dotata in via esclusiva di un serbatoio di

    gas, di un impianto di riscaldamento e di un impianto elettrico, non rilevando che

    la stessa sia altresì dotata di ulteriori impianti in via non esclusiva quale

    l'impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di

    ripartizione e contabilizzazione, e gli impianti di deiezione e depurazione dei

    reflui civili esclusivi solo finché non sono convogliati verso un depuratore

    comune.

    50

    La verifica dei predetti requisiti, ai fini dell'applicazione del Superbonus,

    assume rilievo con esclusivo riferimento agli interventi "trainanti" di risparmio

    energetico di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio; ciò in

    quanto, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus,

    il comma 4 del medesimo articolo 119 - riferito agli interventi antisismici - non

    fa alcun riferimento alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici

    plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più

    accessi autonomi dall'esterno».

    Va inoltre rilevato che, con il parere prot. 1156 del 2 febbraio 2021, la

    Commissione ha chiarito che - ai fini della realizzazione degli interventi

    antisismici (compresi quelli ammessi al Superbonus) - più che all'unità

    funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all'unità strutturale (US) di

    cui al punto 8.7.1 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, concernente

    l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC). Nella

    circolare del 21 gennaio 2019, n. 7, del Ministero delle Infrastrutture e dei

    Trasporti - con la quale sono state fornite istruzioni per l'applicazione

    dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al citato

    decreto ministeriale 17 gennaio 2018 - è stato precisato, al riguardo, che "L'US è

    caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi

    orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia

    costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire

    interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque

    garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e,

    generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici

    contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o

    con materiali diversi, oppure in epoche diverse".

    Con il successivo parere n. 4/2021 del 13 luglio 2021 (prot. 7035), la

    citata Commissione ha precisato che rientrano tra gli interventi agevolabili anche

    taluni "interventi di riparazione o locali" realizzati su una "villetta a schiera"

    (cfr. paragrafo 3.2.1 "Interventi di riparazione o locali"). In tale ambito, gli

    51

    interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto

    8.4.3 delle NTC 2018) e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da

    effettuare dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le

    modalità indicate dalle citate NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad

    interventi non riguardassero l'intera unità strutturale.

    3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI

    Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento

    delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla efficienza

    energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cosiddetti

    interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, diversi dai precedenti,

    realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi "trainati").

    Come precisato nella citata circolare n. 24/E del 2020, gli interventi

    "trainati" sono ammessi al Superbonus a condizione che siano effettuati

    congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di cui ai commi 1 e 4

    dell'articolo 119 e che, nel caso di interventi di efficienza energetica,

    determinino la riduzione di almeno due classi energetiche dell'edificio o

    dell'unità immobiliare ovvero, nel caso in cui non sia possibile, il conseguimento

    della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione

    energetica.

    Non rileva, invece, che le spese per gli interventi "trainati" siano state

    sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli

    interventi "trainanti".

    Pertanto, ad esempio, a fronte di spese per interventi "trainanti" realizzati

    sulle parti comuni di un edificio in condominio sostenute da un contribuente e di

    spese sostenute dal coniuge per interventi "trainati" realizzati sulla singola unità

    immobiliare, entrambi i soggetti possono fruire del Superbonus con riferimento

    alle spese da ciascuno sostenute. Inoltre, possono fruire del Superbonus per gli

    interventi "trainati" realizzati sulla singola unità immobiliare anche i condòmini

    52

    ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per

    gli interventi "trainanti" realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

    3.1 Interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico

    Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 11 settembre 2020, n. 120 («Misure urgenti per la semplificazione e

    l'innovazione digitale»), ha introdotto, fra le misure finalizzate alla

    semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative in vista del

    Rilancio delle attività economiche e produttive, numerose modifiche al Testo

    Unico dell'Edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

    2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), anche con riferimento alla

    qualificazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del medesimo testo

    unico. Chiarimenti in ordine a tali modifiche normative sono stati forniti con la

    circolare emanata congiuntamente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

    e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2020, alla quale

    si rinvia per ulteriori approfondimenti.

    In particolare, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 3,

    comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, all'epoca vigente, la citata

    circolare chiarisce che la definizione di "ristrutturazione edilizia", contenuta in

    tale disposizione modificata dal citato decreto legge n. 76 del 2020 e dalla legge

    di conversione, fa riferimento a «gli interventi rivolti a trasformare gli organismi

    edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un

    organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi

    comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

    dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed

    impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi

    altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi

    sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con

    le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per

    l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti

    53

    tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere

    altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli

    strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere

    interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia

    gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o

    demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la

    preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili

    sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni

    legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di

    cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone

    a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici

    comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di

    particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e

    ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti

    costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti

    sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche

    dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

    Le innovazioni significative apportate alla disposizione previgente sono

    quindi:

    - la sostituzione del riferimento ai semplici interventi di "demolizione e

    ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole

    innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" con la più

    articolata previsione per cui rientrano nella ristrutturazione edilizia "gli interventi

    di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti,

    sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni

    necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione

    della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e

    per l'efficientamento energetico". In sostanza, le modifiche determinano il

    superamento delle preesistenti limitazioni, potendo ormai rientrare nella nozione

    54

    di ristrutturazione - salvo quanto previsto per gli edifici vincolati - qualsiasi

    intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto

    differenti rispetto al preesistente;

    - l'aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di

    demolizione e ricostruzione possono prevedere "nei soli casi espressamente

    previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,

    incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione

    urbana";

    - un maggior rigore della previsione relativa agli immobili sottoposti a

    vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; mentre in precedenza la

    demolizione e ricostruzione di detti immobili poteva qualificarsi come

    "ristrutturazione edilizia" solo ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi

    si richiede il mantenimento di "sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

    planivolumetriche e tipologiche" e si precisa che non devono essere previsti

    incrementi di volumetria;

    - l'equiparazione agli edifici vincolati ai sensi del citato decreto legislativo

    n. 42 del 2004 di quelli ubicati nelle zone omogenee A e in quelle ad esse

    assimilabili in base ai piani urbanistici comunali nonché "nei centri e nuclei

    storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e

    architettonico", fatte salve "le previsioni legislative e degli strumenti

    urbanistici".

    Sulle conseguenze derivanti dalle modifiche apportate al citato Testo

    Unico dell'Edilizia si è espressa anche la Commissione costituita presso il

    Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici che, con il citato parere prot. n. 1156

    del 2 febbraio 2021, ha ribadito che la qualificazione dell'intervento edilizio deve

    essere effettuata dall'Ente locale in sede di rilascio del titolo abilitativo se ai

    sensi della normativa regionale vigente gli interventi sono soggetti ad un titolo

    abilitativo costituito dal Permesso di Costruire.

    Diversamente, la qualificazione dell'intervento è asseverata dal progettista

    tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); l'asseverazione sarà

    55

    poi sottoposta, dall'Ente territoriale competente, a controllo di verifica, anche a

    campione.

    In ogni caso, si ribadisce che l'Agenzia delle entrate non interpreta la

    normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione

    in merito alla qualificazione dell'intervento edilizio nonché alle conseguenze

    derivanti da un eventuale "disallineamento" in materia di inquadramento

    urbanistico degli interventi edilizi derivante dalla applicazione delle leggi

    regionali rispetto al Testo Unico dell'Edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n.

    380, ai fini della fruizione del Superbonus.

    La Commissione ha chiarito, infine, che le spese relative all'incremento di

    volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla

    "ristrutturazione edilizia", per effetto delle modifiche apportate al citato articolo

    3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia, sono ammesse al

    Superbonus solo a partire dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della

    norma modificata.

    Considerato, inoltre, che le modifiche normative sopra descritte non hanno

    effetto retroattivo, nel caso di interventi qualificati dal titolo edilizio "nuova

    costruzione" in base alla normativa previgente ma che presentano le

    caratteristiche per essere invece considerati "ristrutturazione edilizia" alla luce

    delle nuove disposizioni, è possibile richiedere all'Ente territoriale competente la

    modifica del titolo abilitativo già rilasciato allineando l'intervento alla

    "ristrutturazione edilizia".

    Resta ferma, ovviamente, la possibilità di fruire del Superbonus per le

    spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di interventi di demolizione e

    ricostruzione già inquadrabili nella "ristrutturazione edilizia" in base alla

    previgente normativa.

    La Commissione ha inoltre rilevato che, in caso di interventi di

    demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come "ristrutturazione

    edilizia", il Superbonus per interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza

    energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-

    56

    operam. In tal caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di

    fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle

    riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di

    un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento,

    rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei

    lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

    Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al

    Superbonus.

    In relazione agli interventi di ristrutturazione con demolizione che

    prevedono anche l'ampliamento, "l'APE convenzionale post operam deve essere

    redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale" (cfr. ENEA,

    FAQ Superbonus n. 7, https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-

    fiscali/superbonus/superbonus-2.html).

    3.2 Interventi "trainanti" di riqualificazione energetica

    Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'articolo 119 del

    decreto Rilancio dalla legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi

    "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus -

    rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di

    superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente».

    Pertanto, sono ammesse al Superbonus, nell'ambito di un intervento di

    coibentazione dell'involucro, anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2021

    riferite all'isolamento termico del tetto di un locale sottotetto non riscaldato

    (quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio

    sottostante). Resta fermo che va verificata la condizione che l'intervento, nel suo

    complesso, interessi l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25

    per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso mediante la

    coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il

    volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.

    57

    In sostanza, la superficie del tetto di un locale non riscaldato non rileva ai

    fini della determinazione del 25 per cento della superficie disperdente lorda

    dell'edificio ma, in applicazione della disposizione sopra citata, sono ammesse al

    Superbonus le spese riferite all'intervento di coibentazione dello stesso.

    Ne consegue, pertanto, che tale intervento non rappresenta di per sé un

    intervento "trainante" e che quindi, ai fini dell'accesso al Superbonus, permane

    l'obbligo di effettuare un intervento di sostituzione degli impianti, di cui alle

    lettere b) o c) del comma 1 dell'articolo 119, o un intervento di isolamento

    termico su più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.

    3.3 Interventi "trainanti" antisismici

    Ai sensi del comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus

    spetta per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-

    bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013.

    Si tratta, come chiarito nei precedenti documenti di prassi, degli interventi

    antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di

    complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-bis, comma 1,

    lettera i), del TUIR, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui

    all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo

    2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio

    sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da

    1-bis a 1-sexies).

    L'aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli

    acquirenti delle cosiddette case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari

    facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3

    (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del

    28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione

    e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o

    ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori,

    provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies). Il predetto termine di 18

    58

    mesi è stato ampliato a 30 mesi dall'art. 33-bis del decreto legge n. 77 del 2021,

    inserito in sede di conversione dalla legge n. 108 del 2021, con decorrenza dal 31

    luglio 2021.

    Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 4 in

    commento, in base al quale «l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli

    interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell' articolo 16 del decreto

    legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°

    luglio 2020 (...)», si ricava che, se le spese per gli interventi antisismici sono

    sostenute, nel lasso temporale di vigenza del Superbonus, dai soggetti elencati

    nel comma 9 dell'articolo 119 e riguardano interventi realizzati su immobili

    ammessi a tale agevolazione, tali soggetti non possono scegliere di applicare le

    aliquote di detrazione previste nei predetti commi da 1-bis a 1-septies

    dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la

    disciplina "ordinaria" del sismabonus, di cui al citato articolo 16 del decreto

    legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus. Si

    tratta, nello specifico, delle spese sostenute dai soggetti che esercitano attività di

    impresa, arti e professioni per interventi realizzati su "unità immobiliari"

    riconducibili ai cosiddetti "beni relativi all'impresa" (cfr. articolo 65 del TUIR)

    o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (cfr. articolo 54, comma

    2, del TUIR) e, più in generale, per interventi realizzati su immobili che non

    hanno destinazione residenziale nonché, infine, per interventi realizzati su parti

    comuni di edifici composti da più di 4 unità immobiliari di proprietà o in

    comproprietà tra persone fisiche. Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto

    legge n. 63 del 2013 è stato, da ultimo, modificato dalla legge di bilancio 2021

    che ha aggiunto nel predetto comma - riferito alla condizione che il sismabonus

    si applica agli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono iniziate

    dopo il 1° gennaio 2017 - le parole «ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo

    edilizio». Per effetto di tali modifiche, in sostanza, la norma attualmente vigente

    prevede, tra l'altro, che il sismabonus si applica in caso di interventi le cui

    procedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1° gennaio 2017, ovvero per i

    59

    quali sia stato rilasciato il titolo edilizio. Al riguardo, si ritiene che, con tale

    locuzione, il legislatore abbia inteso consentire l'accesso al beneficio anche ai

    contribuenti che - a partire dal 1° gennaio 2021 - sostengono le spese a fronte di

    interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017

    ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il

    titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute

    dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire

    dal 1° gennaio 2017 indipendentemente dalla data di inizio della procedura

    autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla legge di

    bilancio 2021.

    3.3.1 Interventi di riparazione o locali, interventi sulle aree di sedime

    Come più volte precisato, gli interventi antisismici ammessi al sismabonus

    e, per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 a particolari condizioni, al

    Superbonus sono quelli indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del

    TUIR.

    In merito all'ambito applicativo dell'articolo da ultimo citato e, in

    particolare, al significato da attribuire alle parole «interventi (...) relativi

    all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di

    opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali», la

    Commissione (cfr. parere n. 3/2021 del 7 aprile 2021, prot. n. 3600) ha precisato

    che, a determinate condizioni, rientrano in tale ambito applicativo gli "interventi

    di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4 del decreto ministeriale 17 gennaio

    2018, concernente l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

    (NTC).

    In particolare, al p.to 8.4.1 del citato decreto ministeriale viene specificato

    che sono interventi di "riparazione o locali" quelli che interessano singoli

    elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza

    preesistenti. In sostanza, tali interventi non devono cambiare significativamente il

    60

    comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più

    delle seguenti finalità:

    - ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le

    caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;

    - migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o

    parti, anche non danneggiati;

    - impedire meccanismi di collasso locale;

    - modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

    La Commissione precisa che le prime tre finalità "sono sicuramente volte

    a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l'obiettivo del

    sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi

    perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell'articolo 16 bis

    del TUIR" e, quindi, non beneficia delle corrispondenti detrazioni. Sono,

    pertanto, agevolabili gli interventi indicati nel "paragrafo C 8.4.1 della Circolare

    del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21 gennaio 2019, n. 7, vale a dire:

    "gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale

    della costruzione; l'obiettivo sulla base del quale è valutata l'ammissibilità

    dell'intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della

    costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o

    dell'incremento dell'originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.

    In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di

    elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono

    svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di

    impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo

    devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la

    duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della

    struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli

    componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad

    esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso

    61

    l'introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o

    di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria".

    Sulla base delle indicazioni contenute nella citata circolare, la

    Commissione chiarisce dunque che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono

    da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali gli:

    - "interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro

    porzioni finalizzati all'aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi,

    alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento

    dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione

    di elementi della copertura, ecc.;

    - interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi

    strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per

    forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità,

    invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);

    - interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali,

    ad esempio, l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti

    negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in

    c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili

    nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro

    porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di

    tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di

    elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei

    loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale".

    Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di una porzione di un

    aggregato edilizio che prevedano l'introduzione di distacchi con la restante parte

    del medesimo, oltre al rispetto delle NTC 2018 e della relativa circolare

    applicativa, occorre tener conto di quanto riportato al paragrafo C 8.7.4.1, punto

    6, della medesima circolare (cfr. parere della Commissione n. 4/2021 del 13

    luglio 2021, illustrato al paragrafo 2.9).

    62

    La Commissione ritiene, inoltre, che sono agevolabili, al pari degli altri

    interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle

    fondazioni nei confronti dell'azione sismica, anche gli interventi finalizzati a

    ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un'area più

    estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i

    manufatti e le opere d'arte eventualmente interferenti con l'impianto fondale

    della costruzione medesima.

    In tal senso, è però necessario stabilire l'eventuale contributo alle

    condizioni di rischio sismico fornito dalle condizioni di instabilità fondazionale

    sopra richiamate. Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal

    DM n. 329 del 2020, il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il

    collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il

    nesso di causalità tra la stabilità dell'edificio nei confronti dell'azione sismica e

    l'eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

    In altri termini, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno

    attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di

    riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi

    progettati per le situazioni al contorno.

    Altro elemento da attestare, a cura dei professionisti incaricati, è quello

    relativo all'appartenenza dell'intervento ad una singola unità immobiliare, ad un

    condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.

    Con riferimento, inoltre, alle asseverazioni che devono essere predisposte

    dai tecnici abilitati, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, anche nel

    caso di interventi che non producano alcuna riduzione di classe di rischio

    sismico, la Commissione, nel citato parere n. 3/2021 (prot. 3600) del 7 aprile

    2021, rileva che "I moduli allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture

    n. 329 dell'agosto 2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati all'originario

    decreto sulla classificazione del rischio sismico, decreto Ministero infrastrutture

    n. 58/2017, riportano l'obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto

    la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di

    63

    progetto dopo gli interventi previsti (post operam), con riferimento alla

    generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione. L'allegato "A" al DM

    329/2020 individua con chiarezza i casi in cui l'attribuzione della classe di

    rischio (ex ante ed ex post), che richiede generalmente una attività diagnostica

    più o meno estesa in relazione al livello di conoscenza che si intende

    raggiungere, possa essere fatta in modo semplificato, ovvero essere addirittura

    omessa; i casi, rispettivamente, sono:

    a. edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste

    dall'allegato A al DM 58/2017;

    b. edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni.

    In questo ultimo caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio

    "ex ante" né quella "ex post", quando si eseguano specifici interventi

    confortativi, indicati all'interno dell'allegato "A", assicurando comunque,

    eseguiti detti interventi, la riduzione di una classe di rischio. Nella norma

    vigente esiste, quindi, già un caso (il b. che precede) che conduce, di fatto, ad

    una deroga nella composizione dei moduli contenuti negli allegati al decreto

    329/2020. La Commissione ritiene che, inoltre, tenuto conto delle modifiche al

    DPR 380/2001, che hanno ricondotto le attività di demolizione e ricostruzione

    nella categoria della "ristrutturazione edilizia", e del decreto legge 34/2020 che,

    all'art. 119 comma 4, ammette alle agevolazioni fiscali del "supersismabonus

    110%" interventi strutturali senza obbligo di raggiungere i traguardi

    prestazionali previsti dalle previgenti leggi in materia, si presentino alcuni casi

    in cui non sia necessaria l'attribuzione di classe di rischio, in particolare:

    - quando viene scelta l'opzione "nessuna classe" non è necessario

    asseverare né la classe di rischio "ex ante", né quella "ex post", e quindi,

    pur dovendosi compilare l'Allegato B, non è necessario compilare le

    sezioni relative agli aspetti suddetti;

    - quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017

    relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le

    sezioni dei moduli relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex

    64

    ante" ed "ex post" possono non essere compilate essendo

    automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio;

    - quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017

    relative all'utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le

    sezioni dei moduli relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex

    ante" ed "ex post" vengono compilate solo per le parti relative alla

    Classe di Rischio della costruzione nonché per l'indicazione

    dell'adozione del metodo semplificato;

    - nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per

    il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del

    cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione

    antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di

    rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa

    all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante".".

    3.3.2 Interventi nei centri storici.

    Con riferimento agli interventi antisismici ammessi al sismabonus nonché,

    a determinate condizioni, al Superbonus, si ricorda che, come più volte precisato,

    gli interventi in questione sono quelli indicati nell'articolo 16-bis, comma 1,

    lettera i), del TUIR. La norma da ultimo citata stabilisce, in particolare, che «Gli

    interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere

    per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali

    degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi

    edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di

    progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

    Con particolare riferimento agli interventi realizzati nei "centri storici", la

    Commissione, con il citato parere n. 4/2021 del 13 luglio 2021 (prot. 7035), ha

    precisato che, in base alle definizioni contenute nelle Norme Tecniche per le

    Costruzioni (NTC) 2018 punto 8.7.1 e punto C8.7.1.3.2 della circolare del

    Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 gennaio 2019, n. 7, la locuzione

    65

    «progetti unitari» deve essere correlata alla nozione di singola unità strutturale;

    pertanto, ai fini delle agevolazioni fiscali, gli interventi in questione non devono

    necessariamente riguardare un intero aggregato edilizio, che tipicamente

    caratterizza i centri storici. Possono, dunque, essere ammessi alle detrazioni

    anche gli "interventi di riparazione o locali" di cui al punto 8.4.1 delle suddette

    NTC. Ciò in quanto, come già precisato dalla stessa Commissione nei precedenti

    pareri già menzionati, la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati,

    consente la riduzione del rischio sismico degli immobili, senza che sia

    necessario, a tal fine, espletare la verifica sismica complessiva di un intero

    aggregato o delle singole unità strutturali in cui occorrerebbe, invece, tener conto

    anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti (cfr. paragrafo 3.2.1). Si

    mette in evidenza che la portata "innovativa" dei chiarimenti e delle

    interpretazioni sopra riportate fa salvi i comportamenti adottati in buona fede dai

    contribuenti.

    3.4 Interventi "trainati"

    3.4.1 Eliminazione barriere architettoniche

    Ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli

    interventi "trainati" dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1

    rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere

    architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di

    ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo

    di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna

    all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai

    sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati

    nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR.

    Successivamente, il citato decreto legge n. 77 del 2021 ha inserito una

    analoga disposizione anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 stabilendo

    che i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell'ipotesi in cui

    66

    siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici di cui al medesimo

    comma 4. Tale disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° giugno

    2021, data di entrata in vigore del decreto legge n. 77 del 2021.

    Per effetto del richiamo al citato articolo 16-bis del TUIR, contenuto nei

    predetti commi 2 e 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, restano validi i

    chiarimenti di prassi già forniti e confermati, da ultimo, con la circolare n. 7/E

    del 2021. Pertanto, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione

    delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni

    degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono a

    diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture

    (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o

    l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici,

    citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori,

    l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, montascale o

    piattaforme elevatrici.

    Tali opere sono ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le

    caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 23614

    e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle

    barriere architettoniche.

    In linea con le indicazioni già fornite con la Circolare n. 9/E del 1° aprile

    2016 e, da ultimo, ribadite con la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, si fa

    presente che le richieste di chiarimenti riguardanti l'interpretazione del

    richiamato decreto ministeriale non possono costituire oggetto di interpello ai

    sensi dell'articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente poiché si

    tratta di una disposizione di natura non fiscale che non rientra nella competenza

    dell'Agenzia delle entrate.


    14 Con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n.
    13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
    privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
    ".

    67

    La norma stabilisce, peraltro, che il Superbonus spetta anche se i predetti

    interventi siano effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque

    anni. Al riguardo, si ritiene che, ai fini del Superbonus, la presenza, nell'edificio

    oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» sia,

    in ogni caso, irrilevante atteso che, come sopra precisato, la detrazione di cui

    all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, richiamato nell'articolo 119

    del decreto Rilancio, spetta per le spese sostenute per gli interventi che

    presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore

    applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in

    assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi

    (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021) e a prescindere dalla sussistenza di

    ulteriori requisiti quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di

    persone di età superiore a sessantacinque anni.

    Ai fini dell'applicazione del Superbonus, è necessario che, qualora

    l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia "trainato" da

    uno degli interventi di efficienza energetica "trainanti" di cui al citato comma 1

    del medesimo articolo 119, sia realizzato "congiuntamente" a tali interventi e che

    venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio

    o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della

    classe energetica più alta. Anche in tal caso, il predetto miglioramento va

    dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo

    l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione

    asseverata.

    Con riferimento al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, si

    ricorda che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legge n. 63 del

    2013, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del TUIR è previsto che la

    detrazione si applichi nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all'unità abitativa

    e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate

    separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell'edificio, le relative

    spese, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere

    68

    considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio (fino a

    4), in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa ammesso alla

    detrazione. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati sia interventi sulle parti

    comuni dell'edificio che sulla singola unità immobiliare all'interno di tale

    edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili

    disgiuntamente per ciascun intervento. In sostanza, qualora sia installato nel

    condominio un ascensore e un condòmino effettui interventi di eliminazione

    delle barriere architettoniche nel suo appartamento, il medesimo condòmino

    potrà fruire del Superbonus per l'intervento sulla propria abitazione nel limite di

    spesa di 96.000 euro e per l'intervento sulle parti comuni del condominio per la

    quota a lui imputata nell'ulteriore limite di 96.000 euro. Nel caso di titolarità di

    più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni

    va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più

    contitolari dell'unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.

    Nel predetto limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori

    spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi gli

    interventi antisismici, di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013,

    realizzati sul medesimo immobile anche in anni precedenti. In tal caso, si ha

    diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa

    detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il predetto limite

    complessivo. Tale vincolo non opera in caso di interventi autonomi, ossia non di

    mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel

    medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite

    annuale di spesa ammissibile. L'intervento, per essere considerato

    autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla

    medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla

    documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (cfr., da ultimo,

    circolare n. 7/E del 2021).

    In applicazione dei criteri sopra illustrati, dunque, qualora l'intervento di

    abbattimento delle barriere architettoniche sia "trainato":

    69

    - da un intervento "trainante" finalizzato all'efficientamento energetico,

    sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come

    sopra precisato. Il predetto limite di spesa si somma a quello previsto per

    ciascuno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119;

    - da un intervento "trainante" antisismico, il limite di 96.000 euro va

    complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute

    per tale intervento antisismico.

    Anche per tali interventi, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus,

    può essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio per un

    contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori

    (c.d. sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla predetta

    detrazione.

    3.4.2 Sostituzione di finestre comprensive di infissi

    Ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli

    interventi "trainati" rientrano quelli di efficientamento energetico indicati

    nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (ecobonus), se eseguiti

    congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di

    sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel comma 1, e

    sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi

    energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica

    più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Tra gli

    interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di

    infissi.

    Qualora la sostituzione sia effettuata nell'ambito di interventi di

    demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo

    Unico dell'Edilizia - considerato che i predetti interventi possono comportare il

    cambiamento del numero, delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento

    degli infissi stessi e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio

    energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto delle

    70

    prescrizioni previsti dal decreto interministeriale "Requisiti Minimi", il quale

    assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a "nuove costruzioni"

    (cfr. punto 1.3 dell'Allegato 1) - è possibile avvalersi del Superbonus

    valorizzando la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla

    norma, la detrazione spetta anche qualora nell'ambito dell'intervento di

    demolizione e ricostruzione siano modificati il numero, le dimensioni, la

    posizione e l'orientamento degli infissi. Ciò comporta, tra l'altro, che, ai fini

    della asseverazione di cui al comma 13 dell'articolo 119 del decreto Rilancio,

    nella scheda descrittiva - predisposta secondo il modello allegato al decreto del

    Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. "decreto Asseverazioni")

    - devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.

    Nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione,

    considerando che, anche ai fini del Superbonus (così come ai fini dell'ecobonus),

    l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o

    di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della

    detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con

    spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui

    superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

    Per le spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che

    nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva

    iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-

    bis del TUIR attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del

    2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

    3.4.3 Impianti fotovoltaici

    Ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus

    spetta anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari

    fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell'ambito di interventi di "nuova

    costruzione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001

    che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali.

    71

    Va tuttavia rilevato che, anche nel caso di "nuova costruzione",

    l'istallazione dell'impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo

    a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno

    degli interventi "trainanti" indicati al comma 1 del citato articolo 119 (interventi

    di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici),

    nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

    Resta fermo, tuttavia, che il Superbonus spetta solo per le spese relative

    all'istallazione dell'impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli

    interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in

    quanto realizzati nell'ambito di un intervento di "nuova costruzione".

    Trattandosi di un intervento "trainato", anche nell'ipotesi

    dell'installazione dell'impianto fotovoltaico nell'ambito di un intervento di

    "nuova costruzione", vanno rispettate le ulteriori condizioni richieste dalla

    norma, vale a dire, in particolare, che la predetta installazione sia effettuata

    "congiuntamente" alla realizzazione di uno degli interventi di efficienza

    energetica o antisismici di cui ai citati commi 1 e 4 dell'articolo 119. Ciò

    implica, ad esempio, che se l'impianto fotovoltaico è installato successivamente

    all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un

    intervento di coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus

    neanche le spese relative all'installazione del predetto impianto non essendo stato

    realizzato "congiuntamente" all'intervento di coibentazione.

    Diversamente, qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita

    congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima

    dell'accatastamento dell'edificio, e le date delle spese sostenute per l'installazione

    dell'impianto siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di

    inizio e dalla data di fine dei lavori di coibentazione, è possibile accedere al

    Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle spese per l'installazione

    dell'impianto fotovoltaico.

    Resta fermo, inoltre, che è necessario garantire il doppio passaggio di

    classe energetica, di cui al comma 3 del richiamato articolo 119, in conformità ai

    72

    requisiti definiti dal decreto interministeriale Requisiti Minimi, dal decreto 6

    agosto 2020 (c.d. decreto "Requisiti") e agli obblighi di cui all'articolo 11 del

    decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

    Nel caso in cui la classe energetica dell'edificio così determinato sia pari

    alla classe energetica A/3 o A/4, è sufficiente - nella situazione post intervento -

    il raggiungimento della classe energetica A/4.

    Per quanto sopra illustrato, devono essere sempre redatti gli A.P.E.

    convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l'edifico

    alle condizioni sopra indicate, e sia in quella post intervento. Si precisa, infine,

    che la detrazione riguarda l'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a

    prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo

    2011, n. 28, nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al citato comma 5 dell'articolo

    119 del decreto Rilancio.

    Con la citata circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che l'installazione

    di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del citato articolo 119 del

    decreto Rilancio - effettuata sulle parti comuni di un edificio, sulle singole unità

    immobiliari che fanno parte dell'edificio medesimo, su edifici unifamiliari e su

    unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo

    dall'esterno - è ammessa al Superbonus anche se l'installazione è effettuata in

    un'area pertinenziale dell'edificio in condominio come, ad esempio, sulle

    pensiline di un parcheggio aperto.

    Successivamente, la citata legge di bilancio 2021 ha modificato il predetto

    comma 5 prevedendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici possa

    avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la

    volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione

    in argomento.

    Si ritiene, inoltre, che il Superbonus spetti anche se l'installazione di

    impianti solari fotovoltaici è realizzata:

    - sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione

    energetica;

    73

    - su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché

    quest'ultimo fruisca dell'energia prodotta dall'impianto medesimo.

    Il citato comma 5 dell'articolo 119, stabilendo che il limite di spesa

    ammesso al Superbonus è pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di 2.400

    euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico agevola,

    di fatto, gli impianti di potenza fino a 20 kW. Nella circolare n. 24/E del 2020 è

    stato, al riguardo, precisato che il predetto limite è riferito alla singola unità

    immobiliare e, come successivamente chiarito con la risoluzione n. 60/E del

    2020, va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari

    fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, agevolati ai

    sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 119. Nella circolare n. 30/E

    del 2020 (cfr. risposta 4.3.3) è stato, altresì, chiarito che, se l'impianto è al

    servizio del condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20

    kW, è riferito all'edificio condominiale oggetto di intervento. Se, invece,

    l'impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a

    ciascuna unità abitativa.

    Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 edifici è possibile

    agevolare 4 impianti fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW.

    Si ricorda che, in base a quanto ribadito nella citata risoluzione n. 60/E del

    2020 nonché nella circolare n. 30/E del 2020 (cfr. risposta 4.4.3), nel caso in cui

    sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite

    massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi

    previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, ad esempio, che -

    qualora sia installato su un edificio unifamiliare un impianto solare fotovoltaico

    di 20 kW di potenza nominale, contestualmente ad un intervento "trainante"

    antisismico - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà pari a

    144.000 euro, costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali

    interventi (48.000 + 96.000).

    Resta inteso che, qualora l'intervento antisismico rientri tra gli interventi

    di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R.

    74

    n. 380 del 2001, opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell'articolo

    119 del decreto Rilancio; pertanto, il limite di spesa sarà pari, nell'esempio

    prospettato, a 128.000 euro, costituito dalla somma degli importi previsti per

    ciascuno di tali interventi (32.000 + 96.000). Resta fermo, altresì, che è possibile

    fruire della detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le

    spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime

    spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente

    previsti in relazione a ciascuna detrazione.

    Il comma 7 del citato articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il

    Superbonus spetta, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, a

    condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con

    le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre

    2003, n. 387, l'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per

    l'autoconsumo ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019,

    n. 162.

    Al riguardo, si fa presente che, a seguito dell'istanza presentata dal

    contribuente, il GSE effettua un'istruttoria in merito ai profili di propria

    competenza al fine di verificare se l'impianto di produzione può essere ammesso

    al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell'energia non auto-

    consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo. Al termine della

    predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l'accettazione dell'istanza, a

    mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A

    seguito dell'invio dell'accettazione dell'istanza, il contribuente è tenuto a

    sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a

    perfezionare il contratto.

    In considerazione dell'iter procedimentale sopra descritto, si ritiene che

    sia possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del

    contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il

    contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell'invio

    dell'istanza del GSE.

    75

    3.4.4 Colonnine per ricarica dei veicoli elettrici

    Il comma 8 dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che il

    Superbonus si applica «per le spese documentate e rimaste a carico del

    contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la

    ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-

    legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

    2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del

    presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi

    previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,

    da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e

    comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in

    corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità

    immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente

    indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la

    definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici

    plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;

    euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero

    superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina

    di ricarica per unità immobiliare».

    Al riguardo, si fa presente che, a partire dal 1° gennaio 2021, per le spese

    sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di

    veicoli elettrici negli edifici, i limiti di spesa ammessi alla detrazione sono

    rimodulati come segue:

    - euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate

    all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e

    dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la

    definizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

    - euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un

    numero massimo di otto colonnine;

    76

    - euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un

    numero superiore a otto colonnine.

    La norma stabilisce espressamente che il Superbonus si applica a una sola

    colonnina di ricarica per unità immobiliare. Si ritiene che, ai fini della

    determinazione del numero delle infrastrutture agevolabili, attualmente indicato

    nel citato comma 8 dell'articolo 119, le pertinenze vadano conteggiate

    unitamente alle unità immobiliari cui sono asservite. Pertanto, ad esempio, in un

    edificio in condominio composto da 30 unità immobiliari e 30 pertinenze è

    possibile agevolare l'installazione di non più di 30 infrastrutture di ricarica.

    Anche a seguito delle modifiche normative riferite, come già precisato,

    all'individuazione di nuovi limiti di spesa, l'intervento "trainato" di installazione

    di infrastrutture di ricarica in ambito condominiale è ammesso al Superbonus sia

    nell'ipotesi in cui tali infrastrutture siano al servizio dell'intero condominio, e

    dunque collegate all'utenza condominiale (POD), e sia nell'ipotesi in cui siano a

    servizio del singolo condòmino (collegate dunque al rispettivo POD, ad esempio,

    in garage).

    Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio devono essere

    considerate, dal condòmino, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del

    limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati sia

    interventi sulle parti comuni che interventi sulla singola unità immobiliare dello

    stesso edificio, il contribuente potrà fruire del Superbonus sia relativamente alle

    spese a lui imputate per l'intervento condominiale sia per quelle per

    l'installazione di una colonnina di ricarica ad uso privato, relativa alla propria

    unità immobiliare.

    Infine, considerati i limiti di spesa previsti dalla norma per gli interventi

    realizzati su edifici composti da più unità immobiliari, ipotizzando un

    condominio composto da 10 unità immobiliari che installa 10 infrastrutture di

    ricarica, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 14.400 euro,

    ossia euro 1.500 x le prime 8 infrastrutture di ricarica (12.000 euro) + euro 1.200

    x le successive 2 infrastrutture di ricarica (2.400 euro).

    77

    I richiamati limiti di spesa non si applicano per gli interventi in corso di

    esecuzione di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici delle

    colonnine già iniziati nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per i

    quali restano validi i precedenti limiti di spesa, pari a 3.000 euro annui (cfr.

    circolare n. 24/E del 2020). Ciò implica, in sostanza, che per gli interventi iniziati

    prima della data di entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2021)

    restano fermi i limiti di spesa stabiliti dal citato comma 16-ter del decreto legge

    n. 63 del 2013, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano sostenute

    successivamente alla predetta data di entrata in vigore della nuova disposizione.

    In particolare, per gli interventi iniziati prima del 1° gennaio 2021, il Superbonus

    si applica su un ammontare massimo delle spese stesse pari a euro 3.000. Il limite

    è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle

    infrastrutture di ricarica ed è ripartito tra gli aventi diritto in base al costo

    sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente

    e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione

    anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto

    spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

    3.5 Detrazione al 75 per cento per interventi finalizzati al superamento e
    all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

    L'articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto articolo 1, comma 42,

    della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della

    determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a

    concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°

    gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente

    finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici

    già esistenti.

    La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista - nella

    misura del 50 per cento - per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione

    delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del

    78

    TUIR ed al Superbonus di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio

    e, a differenza di quest'ultima, non è vincolata all'effettuazione degli interventi

    "trainanti" e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter.

    In assenza del predetto vincolo, in particolare, la detrazione può essere

    fruita, ad esempio, nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica realizzati

    sulle parti comuni di un edificio non assicurino il miglioramento di almeno due

    classi energetiche dell'edificio ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento

    della classe energetica più alta.

    Inoltre, in applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel

    2022 è possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter anche in

    presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese, sostenute in tale

    anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall'articolo 16-bis del

    TUIR oppure del Superbonus (in quanto intervento "trainato" effettuato

    congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficienza energetica o antisismici).

    Ciò implica, ad esempio, che, con riferimento alle spese sostenute nel

    2022, per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere

    architettoniche, già avviati in anni precedenti (in vigenza del Superbonus)

    congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficientamento energetico, è

    possibile, alternativamente:

    - continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000 (per

    effetto del richiamo all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR),

    comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo

    intervento "trainato";

    - fruire della detrazione di cui all'articolo 119-ter del medesimo decreto

    Rilancio prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e,

    comunque, nel limite di euro 50.000.

    In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova

    disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti

    pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le

    79

    associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa

    (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

    Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere

    utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a

    tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

    La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari

    importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata

    su un ammontare complessivo non superiore a:

    - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate

    all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e

    dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

    - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che

    compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

    - 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che

    compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

    Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15

    unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000

    euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7

    (210.000 euro).

    Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio,

    considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità

    immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato

    costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non

    quello riferito alle singole unità che lo compongono.

    Pertanto, ad esempio, qualora l'intervento riguardi un edificio in

    condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della

    spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili

    ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata

    al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola

    unità immobiliare che possiede.

    80

    La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti

    degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere

    architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative

    allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i

    requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di

    prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la

    visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

    agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere

    architettoniche.

    In linea con le indicazioni già fornite con la Circolare n. 9/E del 1° aprile

    2016 e, da ultimo, ribadite con la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, si fa

    presente che le richieste di chiarimenti riguardanti l'interpretazione del

    richiamato decreto ministeriale non possono costituire oggetto di interpello ai

    sensi dell'articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente poiché si

    tratta di una disposizione di natura non fiscale che non rientra nella competenza

    dell'Agenzia delle entrate.

    La norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la

    realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e

    all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "già esistenti".

    L'agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di

    costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e

    ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio

    preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

    Anche per tale agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo

    della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del

    credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura" di

    cui all'articolo 121 del decreto Rilancio.

    81

    4 SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

    Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 e ribadito con la

    successiva circolare n. 30/E del 2020, il Superbonus spetta anche per gli altri

    eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi

    agevolabili a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia

    effettivamente realizzato.

    Ad esempio, possono essere ammessi al Superbonus anche gli "ulteriori"

    costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, i costi delle

    commissioni e dei seggi di gara, e quelli di pubblicazione di bandi ed avvisi, ecc.,

    correlati alle prestazioni a carico di un IACP che - nell'ambito delle funzioni

    svolte di Stazione appaltante - gestisce per conto dei Comuni immobili di loro

    proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

    Ciò in coerenza con quanto affermato nella richiamata prassi con

    riferimento alle "altre" spese professionali connesse al tipo di lavori da eseguire;

    tali costi concorrono al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo

    caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che

    danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione

    degli interventi stessi.

    Inoltre, nella citata circolare n. 30/E del 2020 è stato precisato che la spesa

    per il compenso straordinario dell'amministratore non può essere considerata fra

    quelle ammesse al Superbonus atteso che tale compenso non è caratterizzato da

    un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in

    quanto gli adempimenti amministrativi effettuati dall'amministratore del

    condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico da imputare alle

    spese generali di condominio.

    Diverso è il caso, invece, in cui l'amministratore del condominio sia

    nominato, ad esempio, responsabile dei lavori di cui all'articolo 89, comma 1,

    lettera c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tal caso, il compenso che gli viene

    riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla

    82

    detrazione in quanto strettamente correlate all'esecuzione degli interventi

    agevolabili.

    4.1 Cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione

    L'articolo 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni

    relative ad interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da

    eventi sismici. In particolare, tale articolo stabilisce al:

    1. comma 1-ter, che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,

    l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al

    Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la

    ricostruzione»;

    2. comma 4-ter, che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati

    del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati

    danneggiati dal sisma; in tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al

    contributo per la ricostruzione. La norma, in origine limitata ai soli Comuni di

    cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189 del 2016 e di cui al decreto

    legge n. 39 del 2009 (vale a dire i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma

    del 2016/2017 e quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009), attualmente

    riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008

    dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. La maggiorazione del 50 per

    cento va sempre parametrata al limite di spesa anche quando la norma

    prevede un ammontare massimo di detrazione, come nel caso di alcuni

    interventi "trainati" di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto

    legge n. 63 del 2013. In tal caso, pertanto, ai fini del calcolo della

    maggiorazione del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus, è

    necessario, preliminarmente, dividere l'ammontare massimo di detrazione

    spettante per 1.1;

    3. comma 4-quater, che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici

    verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato

    83

    d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo

    eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

    La norma, pertanto, sancisce il principio, già affermato in via

    interpretativa (cfr., in particolare, la circolare n. 24/E del 2020), che è possibile

    fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Ne

    consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso

    non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono,

    dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto,

    ad esempio, qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili

    riceve i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato

    della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai

    sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis), del TUIR. Si considerano, invece,

    rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a

    formare il reddito in capo al contribuente.

    Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per la

    ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus

    spetta per la parte delle spese eccedente il predetto contributo. Ciò risulta

    coerente con quanto generalmente previsto in materia di oneri deducibili o che

    danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, laddove la deduzione o la

    detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

    Tale principio è stato ribadito anche con la risoluzione n. 28/E del 23

    aprile 2021 con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla

    compatibilità tra i contributi pubblici erogati a seguito di eventi sismici e le

    agevolazioni fiscali, quali il sismabonus di cui all'articolo 16 del decreto legge n.

    63 del 2013 e il Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio. Nella

    risoluzione, in particolare, viene generalizzato il principio suesposto in base al

    quale, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a

    seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni sia pure

    limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi e viene precisato che il

    Superbonus spetta:

    84

    - a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese

    agevolabili eccedenti il contributo concesso;

    - nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da

    eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento

    alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei

    medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione

    degli stessi, riconducibili ad interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui

    all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia).

    Ulteriori indicazioni - con specifico riguardo agli aspetti applicativi e

    operativi connessi all'accesso al contributo post sisma e alla contestuale fruizione

    del Superbonus - sono state fornite con la Guida "Ricostruzione post sisma Italia

    centrale e Superbonus 110%" alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

    Nella Guida viene, in particolare, precisato che, ai fini dell'attestazione prevista

    dal comma 13 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, della corrispondente

    congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ammesse al

    Superbonus, occorre far riferimento al prezzario del cratere adottato per la

    verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal

    sisma. Se alcune delle tipologie di interventi o di impianti o infrastrutture previsti

    dal progetto (sia che rientrino tra quelli ammessi al Superbonus e sia che

    riguardino il contributo per la ricostruzione post sisma) non sono indicati nel

    prezzario del cratere, è possibile fare ricorso ai prezzari predisposti dalle regioni

    territorialmente competenti o dalle altre regioni del cratere. Nel caso in cui i

    prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da

    eseguire, il tecnico abilitato attesta la congruità delle spese in maniera analitica,

    secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono

    nella determinazione delle spese stesse, anche avvalendosi dei prezzi di

    riferimento indicati nell'Allegato I del decreto ministeriale 6 agosto 2020

    (decreto "Requisiti"). La relazione, firmata dal tecnico abilitato circa la congruità

    delle spese, è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8 del predetto decreto

    ministeriale.

    85

    In merito alla possibilità di accedere al Superbonus anche con riferimento

    alle spese sostenute per interventi di completamento dell'intervento agevolato,

    nella Guida è stato precisato che, a tal fine, si ritiene irrilevante l'eventuale

    circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per

    l'intervento "principale" in quanto sono ammesse al Superbonus le spese di

    completamento rimaste effettivamente a carico del contribuente. Pertanto, a titolo

    esemplificativo, se l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, ai sensi delle

    ordinanze commissariali, a erogare contributi per interventi ammessi al

    Superbonus, sia "trainanti" che "trainati", è possibile fruire del Superbonus con

    riferimento alle spese eccedenti il contributo ("in accollo") anche se le stesse si

    riferiscono a lavorazioni o beni (finiture, materiale di completamento, eccetera)

    che autonomamente non godrebbero del beneficio fiscale.

    Ai fini delle successive verifiche e controlli sulla corretta fruizione del

    Superbonus è, tuttavia, necessario che il contribuente sia in possesso di idonea

    documentazione che attesti la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi

    agevolabili. Tale circostanza può essere attestata dai professionisti incaricati

    della progettazione strutturale e della direzione dei lavori delle strutture, secondo

    le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali

    di appartenenza tenuti ad asseverare, ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del

    decreto Rilancio, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio

    sismico nonché la congruità delle relative spese, in base alle disposizioni del

    decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017. Tale

    asseverazione deve essere rilasciata ai fini del Superbonus sia in caso di utilizzo

    diretto della detrazione in dichiarazione che in caso di opzione per la cessione o

    per lo sconto in fattura (cfr. articolo 119, comma 13, del decreto Rilancio).

    Inoltre, con riferimento ai lavori in corso d'opera al 1° luglio 2020,

    rispetto ai quali è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute da tale

    data, è stato precisato che, anche con riferimento a interventi già avviati prima

    del 1° luglio 2020, il Superbonus spetta per i costi sostenuti in eccedenza rispetto

    86

    al contributo rientranti nel progetto approvato dal Comune ai fini del decreto di

    concessione dello stesso contributo.

    Qualora per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la

    richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati

    dal sisma ma non anche l'asseverazione prevista dal decreto ministeriale n. 58

    del 2017, ai fini del sismabonus o del Superbonus il deposito della stessa

    asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. Il deposito

    dell'asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di

    eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei

    lavori (in tal senso, parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. U.

    0003315 del 30 marzo 2021).

    La Guida, infine, fornisce chiarimenti anche in merito all'applicazione del

    comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio che prevede, come già

    precisato, l'aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus

    spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici nel caso di interventi

    di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni indicati

    nel medesimo comma 4-ter. La Guida specifica, in particolare, che - essendo la

    detrazione maggiorata alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o

    riparazione degli edifici danneggiati dal sisma - qualora il contribuente

    intendesse avvalersi della previsione del citato comma 4-ter è necessario che il

    professionista trasmetta via Pec - contestualmente, alla struttura commissariale,

    all'Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente

    - la dichiarazione del proprietario dell'edificio resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R.

    28 dicembre 2000, n. 445, di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Questa

    dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni

    fiscali.

    Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Dipartimento "Casa Italia" della

    Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Agenzia delle entrate con la Guida

    "Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici-

    quesiti e soluzioni" nella quale sono stati, tra l'altro, generalizzati i principi e i

    87

    chiarimenti già espressi nella Guida riferita alla ricostruzione post sisma

    dell'Italia centrale, sopra richiamata, rendendoli applicabili anche alle attività

    delle strutture impegnate nei processi di ricostruzione post sisma nel resto

    dell'Italia.

    Particolari indicazioni sono state fornite in merito proprio all'applicazione

    del citato comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilendo, così

    come fatto per gli eventi sismici che hanno interessato i Comuni dell'Italia

    centrale, che il professionista è obbligato a trasmettere con le modalità stabilite

    da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione la dichiarazione del

    proprietario dell'edificio resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 di

    rinuncia al contributo per la ricostruzione. Questa dichiarazione costituisce

    condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

    Nella Guida viene inoltre precisato che "la ratio della disposizione di cui

    al comma 4-ter consiste nell'offrire una compensazione in favore del

    contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione; pertanto, è

    necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al

    contributo medesimo, affinché questi possa disporne". Ciò implica che, ai fini

    dell'applicazione del citato comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio,

    non è sufficiente il rispetto del solo criterio dell'appartenenza territoriale e che la

    natura compensativa dell'incremento del 50 per cento delle spese ammissibili

    non trova giustificazione qualora l'immobile non risulti danneggiato. Pertanto, è

    necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-

    evento e che il contribuente produca l'attestazione del danno e del nesso di

    causalità danno-evento.

    Ciò comporta che è esclusa l'applicazione del citato comma 4-ter qualora:

    - il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato

    dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;

    - il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato

    (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

    88

    4.2 Proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2022

    Come anticipato in Premessa, la citata legge di bilancio 2022 [cfr. articolo

    1, comma 28, lettera f)] ha introdotto, nell'articolo 119, il comma 8-ter ai sensi

    del quale «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi

    sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato

    di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e

    4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute

    entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».

    In sostanza, la disposizione stabilisce che, a determinate condizioni, la

    detrazione di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) spetta

    nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,

    senza, dunque, alcuna riduzione dell'aliquota.

    Chiarimenti in merito all'ambito applicativo del comma 8-ter in

    commento sono stati forniti con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 alla

    quale si rinvia per ogni approfondimento.

    Con il citato documento di prassi è stato rilevato, in particolare, che il

    predetto comma 8-ter richiamando espressamente i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater

    del medesimo articolo 119 - che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i

    contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da

    eventi sismici - si riferisce, in sostanza, alle spese sostenute per gli interventi

    ammessi al Superbonus e per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi

    per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici

    Ciò comporta che la disposizione non si applica, tra l'altro, nel caso di

    interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati che

    non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici.

    La proroga, attualmente prevista, al 31 dicembre 2025 della detrazione

    nella misura "piena" del 110 per cento delle spese sostenute, riguarda, peraltro,

    gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato

    comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione

    residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari.

    89

    Nella citata risoluzione n. 8/E del 2022 viene, infine, ribadito che

    l'attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o

    "documento analogo", con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta

    consequenzialità del danno rispetto all'evento sismico, nonché la consistenza del

    danno tale da determinare l'inagibilità del fabbricato.

    Tale scheda o "documento analogo" (da intendersi come qualunque

    documentazione richiesta ai fini dell'attribuzione dei contributi commissariali,

    idonea ad accertare inequivocabilmente la sussistenza del predetto nesso di

    causalità danno-evento) va inoltre esibita in sede di controllo da parte degli

    Uffici dell'Agenzia delle entrate al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al

    comma 4-ter.

    5 OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O PER LA CESSIONE
    DEL CREDITO IN ALTERNATIVA ALLE DETRAZIONI

    Ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio [come modificato, da

    ultimo, dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione15], i

    soggetti che sostengono, negli anni di vigenza della misura, spese per gli

    interventi indicati nel comma 2 del predetto articolo 121 possono optare, in luogo

    dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

    - per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d.

    "sconto in fattura"), di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso,

    anticipato dai «fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi

    recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione

    spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e

    gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva

    la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e

    intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico

    delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

    settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto

    90

    all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia

    bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare

    in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto

    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo

    122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i

    predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società

    appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del

    decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a

    favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies,

    del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un

    contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca

    capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;

    - per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare «ad altri

    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza

    facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni

    solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo

    previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

    creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società

    appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del

    predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di

    imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di

    cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione

    dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione

    intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,

    ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui

    all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre

    consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo

    6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che


    15 Cfr. articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione.

    91

    abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con

    la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».

    Ai sensi del comma 7-bis del citato articolo 121, l'opzione può essere

    esercitata anche con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31

    dicembre 2025 per gli interventi, di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio,

    ammessi al Superbonus.

    Le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione

    per lo sconto o la cessione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei

    soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del

    Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre

    2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, 30 marzo 2021, prot. n.

    83933, 20 luglio 2021, prot. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1°

    dicembre 2021, prot. n. 340450, 3 febbraio 2022, prot. n. 35873, e 10 giugno

    2022, prot. 202205.

    Con riferimento alle modifiche apportate alla disciplina della cessione dei

    crediti di cui all'articolo 121, si rinvia ai chiarimenti forniti, da ultimo, con la

    circolare n. 19/E del 2022.

    Si precisa che, nel caso in cui le spese per gli interventi del citato comma

    2 dell'articolo 121 siano sostenute in periodi di imposta diversi, l'opzione

    esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo

    d'imposta non condiziona la modalità di fruizione delle agevolazioni con

    riferimento alle spese sostenute nei successivi periodi d'imposta. Ciò implica, ad

    esempio, che in relazione a spese sostenute:

    - nel 2020, il contribuente può fruire direttamente della detrazione

    indicando la spesa in questione nella dichiarazione dei redditi;

    - nel 2021, sempre per il medesimo intervento agevolabile e nel rispetto

    dei massimali di spesa o di detrazione previsti, può optare per lo sconto in fattura

    e/o per la cessione del credito.

    92

    Qualora, inoltre, sul medesimo immobile siano effettuati più interventi

    agevolabili (ad esempio, un intervento "trainante" di isolamento termico delle

    superfici disperdenti nonché interventi "trainati" quali l'installazione di pannelli

    solari fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se

    fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con

    riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento indipendentemente dalla

    scelta operata con riferimento agli altri.

    Va, peraltro, considerato che il fornitore può negare il riconoscimento

    dello sconto in fattura; come stabilito, infatti, al punto 1 del citato provvedimento

    del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, l'opzione in questione è

    esercitata dal contribuente che sostiene le spese «di intesa con il fornitore»,

    rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle

    pratiche commerciali.

    5.1 Opzione in luogo della detrazione per bonus diversi dal Superbonus

    Ai sensi del comma 2 del citato articolo 121, l'opzione può essere

    esercitata anche per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

    per gli interventi di:

    - recupero del patrimonio edilizio nonché di installazione di impianti

    fotovoltaici di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b), e h), del

    TUIR. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla

    realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di cui alla lettera

    d) del medesimo comma 1 dell'articolo 16-bis ma con riferimento alle

    spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022;

    - efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del

    2013;

    - adozione di misure antisismiche di cui all' articolo 16, commi da 1-bis a

    1-septies, del medesimo decreto legge n. 63 del 2013;

    93

    - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli

    di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all' articolo 1, commi 219 e

    220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui

    all'articolo 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013;

    - superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo

    119-ter del decreto Rilancio.

    Tra gli interventi in questione rientrano anche quelli finalizzati all'utilizzo

    di fonti rinnovabili di energia quale l'installazione di una stufa a pellet o di

    impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,

    l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e

    estiva a pompa di calore, in quanto interventi assimilati agli interventi di

    manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 123 del Testo Unico

    dell'Edilizia, nonché la sostituzione della caldaia, anch'essa riconducibile alla

    manutenzione straordinaria in quanto intervento diretto a sostituire un

    componente essenziale dell'impianto di riscaldamento (cfr., da ultimo, circolare

    n. 7/E del 2021).

    Pertanto, con riferimento agli interventi sopra elencati, è possibile optare,

    in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o per

    la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

    5.2 Opzione esercitata in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL)

    Ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio,

    l'opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno

    stato di avanzamento dei lavori (SAL).

    Come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è

    stato adottato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle

    modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

    94

    dell'esecuzione»), lo "Stato Avanzamento Lavori" «riassume tutte le lavorazioni

    e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

    Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e

    modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini

    del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il

    corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza,

    l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le

    prime due voci».

    In base al citato comma 1-bis, per gli interventi ammessi al Superbonus, i

    SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e

    ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del

    medesimo intervento.

    Si precisa che ai fini dell'esercizio dell'opzione relativamente all'importo

    indicato nella fattura a fronte di un SAL pari ad almeno il 30 per cento degli

    interventi, non rileva l'eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in

    periodi d'imposta diversi.

    Ciò implica, ad esempio, che nel caso di interventi iniziati nell'anno 2020,

    può essere esercitata l'opzione per lo sconto di una fattura emessa a SAL nel

    2021 qualora riferito ad almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a

    quel momento (in parte nel 2020 e in parte nel 2021).

    Qualora il SAL emesso non si riferisca ad almeno il 30 per cento degli

    interventi realizzati fino a quel momento, è possibile fruire, per i corrispondenti

    importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In tale caso,

    inoltre, sarà possibile indicare in dichiarazione la prima rata di detrazione

    spettante e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle

    successive rate di detrazione non fruite.

    Pertanto, nel caso di interventi iniziati nell'anno 2020 per i quali viene

    emesso un primo SAL in tale anno corrispondente al 20 per cento degli

    interventi, non è possibile esercitare le opzioni per una delle modalità alternative

    di fruizione del Superbonus. Per le spese sostenute a fronte del predetto SAL,

    95

    infatti, sarà possibile solo fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

    Resta fermo che, qualora nel 2021 sia emesso un secondo SAL pari al 40 per

    cento dei lavori, sarà possibile esercitare l'opzione per la cessione o sconto in

    fattura con riferimento all'importo fatturato in tale anno.

    Nel caso, ad esempio, di lavori il cui importo complessivo è pari a

    100.000 euro, qualora:

    - il primo SAL sia emesso nel 2020 a fronte di un corrispettivo maturato

    pari al 20% dell'importo complessivamente dovuto per i lavori, l'importo

    indicato in fattura di 20.000 euro, pari al corrispettivo maturato fino a quel

    momento, potrà solo essere portato in detrazione;

    - il secondo SAL sia emesso nel 2021 a fronte di un corrispettivo maturato

    pari al 40% dell'importo complessivamente dovuto per i lavori, per l'importo

    fatturato pari a 20.000 euro, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo

    maturato fino a quel momento (40.000 euro) e l'acconto corrisposto a fronte del

    1° SAL emesso (20.000 euro), è possibile optare per una delle modalità

    alternative alla fruizione diretta del Superbonus.

    Considerato che, come sopra precisato, per gli interventi ammessi al

    Superbonus, ai fini dell'esercizio dell'opzione, i SAL non possono essere più di

    due per ciascun intervento complessivo, gli importi fatturati a seguito

    dell'emissione di successivi SAL possono essere portati in detrazione nel limite

    massimo di spesa previsto per ciascun intervento.

    Qualora, inoltre, sul medesimo immobile siano effettuati più interventi

    ammessi al Superbonus la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è

    effettuata separatamente per ciascuno degli interventi agevolabili. Si ipotizzi, ad

    esempio, che sul medesimo edificio debbano essere realizzati interventi

    antisismici per un importo complessivo delle spese pari a 50.000 euro e la

    sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale per un importo pari a

    20.000 euro e che il 1° SAL emesso contabilizzi un importo dovuto per

    l'intervento antisismico pari a 15.000 euro e per la sostituzione della caldaia pari

    a 2.000 euro. In tal caso, è possibile esercitare l'opzione per lo sconto della

    96

    fattura solo con riferimento all'importo corrispondente all'intervento antisismico.

    Per l'importo dovuto per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione

    invernale sarà, invece, possibile fruire della detrazione nella dichiarazione dei

    redditi.

    Con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. risposta quesito 5.1.6) è stato

    chiarito che la possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la

    cessione, anche per stati di avanzamento lavori, riguarda, ai sensi del comma 2

    del medesimo articolo, anche gli interventi ivi elencati che danno diritto a

    detrazioni diverse dal Superbonus. In merito, si ricorda che le opzioni previste

    dall'articolo 121 del decreto Rilancio costituiscono unicamente una modalità

    alternativa di fruizione della detrazione ed il loro esercizio presuppone la

    sussistenza dei medesimi presupposti oggettivi e soggettivi richiesti, in linea

    generale, ai fini dell'utilizzo in dichiarazione della predetta detrazione.

    Al riguardo, si precisa che la formulazione del comma 1-bis secondo cui

    «L'opzione (...) può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di

    avanzamento dei lavori», implica la facoltà e non l'obbligo del contribuente di

    esercitare l'opzione "anche" in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei

    lavori. Dunque, il SAL è una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non

    preclude la possibilità di esercitare la suddetta opzione anche qualora non siano

    previsti, contrattualmente, stati di avanzamento dei lavori ferma restando,

    comunque, la necessità che gli interventi agevolabili siano effettivamente

    realizzati. Tale condizione sarà oggetto verificata dall'Amministrazione

    finanziaria in sede di controllo.

    Si ribadisce, infine, che per gli interventi eseguiti dai soggetti titolari di

    reddito d'impresa, il diritto alla detrazione e la conseguente possibilità di

    esercitare le opzioni previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio sorgono al

    momento in cui la spesa si considera sostenuta secondo i criteri della competenza

    economica, come già sostenuto nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020.

    97

    5.3 Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei
    crediti

    L'assenza dei requisiti richiesti dalle discipline agevolative in argomento,

    nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della

    detrazione in quanto indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa

    dello sconto in fattura o della cessione del credito - maggiorato degli interessi e

    delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

    471. In proposito, si fa presente che, in base a quanto disposto ai commi 4, 5 e 6

    dell'articolo 121 del decreto Rilancio, ai fini del controllo, si applicano - nei

    confronti dei soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2

    e che possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,

    alternativamente, dello sconto in fattura o della cessione del credito

    corrispondente alla detrazione stessa - le attribuzioni e i poteri previsti dagli

    articoli 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive

    modificazioni.

    L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo,

    procede, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei

    presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all'articolo 43 del

    d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29

    novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio

    2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei

    requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate

    provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante

    nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi

    di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all'articolo

    13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il recupero dell'importo della

    detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. In

    base al comma 4 dell'articolo 121, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono

    solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura

    maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

    98

    In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo

    9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, resta ferma anche la

    responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari

    per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei

    relativi interessi.

    La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va

    individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In

    particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla

    specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la

    realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata

    all'arricchimento dei promotori dell'illecito.

    Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura

    del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai

    soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza

    di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della

    diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all'operazione illecita.

    Inoltre, la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in

    punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla

    base dei seguenti indici:

    1. profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici

    della falsità del credito: (i) assenza di documentazione o palese

    contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (ii)

    incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori

    asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle

    agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l'ammontare dei crediti

    ceduti ed il valore dell'unità immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del

    credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente

    il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (v) anomalie

    nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi)

    mancata effettuazione dei lavori;

    99

    2. profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo

    21 novembre 2007, n. 231: tali profili sono rilevanti quali indicatori della

    responsabilità dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del medesimo

    decreto legislativo, anche in ragione delle comunicazioni diramate

    dall'Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia (schemi di

    anomalia pubblicati in data 10 novembre 2020, in particolare lo schema D

    relativo all'«Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e

    altri indebiti utilizzi», Comunicazione dell'11 febbraio 2021 in tema di

    «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con

    l'emergenza da COVID-19» e Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 in

    tema di «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con

    l'emergenza da COVID-19 e al PNRR»). Il divieto di acquisto dei crediti,

    in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto

    legislativo n. 231 (rispettivamente "Obbligo di segnalazione delle

    operazioni sospette" e "Astensione"), introdotto al comma 4 dell'articolo

    122-bis del decreto Rilancio, è sintomatico della volontà del legislatore di

    aggiungere a tale responsabilità un vincolo giuridico connesso ai

    medesimi requisiti di diligenza già propri dei soggetti individuati con l'art.

    3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

    In conclusione, la verifica circa la responsabilità in solido del singolo

    cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza

    effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad

    esempio i soggetti ricompresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo n.

    231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

    Si evidenzia, infine, che le comunicazioni inviate alla Piattaforma per le

    cessioni dei crediti dell'Agenzia delle entrate non rappresentano, né

    sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione del credito intervenuti tra le parti,

    che restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni civilistiche. In particolare:

    - la comunicazione rappresenta lo strumento con cui un soggetto rende noto

    all'Agenzia delle entrate di aver ceduto un credito di imposta, derivante da

    100

    una detrazione fiscale, ad altro soggetto (anche il fornitore), al fine di

    consentirne l'utilizzo da parte di quest'ultimo (in qualità di cessionario):

    i. mediante la compensazione attraverso il modello F24; oppure

    ii. mediante una successiva cessione ad altro soggetto terzo (ulteriore

    cessionario).

    - la predetta comunicazione consente, altresì, all'amministrazione

    finanziaria di verificare la correttezza delle operazioni di compensazione;

    - la presenza del credito sulla Piattaforma non implica in alcun caso il

    riconoscimento della sua esistenza e dell'effettiva spettanza della

    detrazione da cui lo stesso trae origine16.

    Per quanto supra descritto, ciascun cessionario deve sempre valutare, al

    momento dell'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver

    preventivamente operato con la necessaria diligenza all'atto dell'acquisto del

    credito, con speciale riguardo inter alia a quelli oggetto di sequestro da parte

    dell'Autorità giudiziaria (ex articolo 28-ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n.

    4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2002, n. 25).

    Pertanto, è esclusa in ogni caso la possibilità di compensare i crediti

    acquisiti in violazione dei princìpi sopra espressi. Coerentemente, i crediti

    illegittimamente compensati sono oggetto di recupero17 sulla base delle

    disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la

    possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 199718.

    In ultimo, si precisa che l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in

    violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell'Autorità giudiziaria (ad

    esempio, in ragione dell'assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non

    costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in

    compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti

    d'imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di


    16 Cfr. in tal senso Circolare n. 16/e del 29 novembre 2021.
    17 Parametrando le sanzioni previste sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 472 del
    1997.
    18 Cfr. altresì le recenti indicazioni fornite con la circolare 11/E del 12 maggio 2022.

    101

    controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle

    conseguenti comunicazioni all'Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni

    effettuate.

    5.4 Opzione per la cessione del credito ad un'impresa di assicurazione

    Il comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che, in caso di

    cessione ad un'impresa di assicurazione del credito corrispondente alla

    detrazione a fronte del sostenimento delle spese per gli interventi di

    efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013

    nonché delle spese per gli interventi di antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-

    septies del successivo articolo 16 e di contestuale stipula di una polizza che copre

    il rischio di eventi calamitosi, la detrazione ai fini dell'Irpef del relativo premio -

    ordinariamente prevista nella misura del 19 per cento in relazione alle predette

    spese dall'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR - spetta nella misura del

    90 per cento. La condizione richiesta dalla norma della "contestualità" della

    stipula della polizza alla cessione del credito corrispondente alla detrazione si

    ritiene soddisfatta anche nel caso di polizze per eventi calamitosi già stipulate in

    anni precedenti in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi

    ammessi al Superbonus.

    Ciò al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti maggiormente

    previdenti che hanno già provveduto ad assicurare le proprie abitazioni dal

    rischio sismico e di altri eventi calamitosi. La detrazione in misura pari al 90 per

    cento del premio spetta, dunque, anche relativamente ai premi versati in

    occasione del rinnovo di polizze precedentemente stipulate. Il requisito della

    «contestuale» stipula della polizza alla cessione del credito corrispondente alla

    detrazione si ritiene sussistente anche qualora le polizze che coprono il rischio di

    eventi calamitosi dovessero essere stipulate, per mere esigenze amministrative,

    solo in data successiva a quella del perfezionamento della procedura di cessione

    del credito corrispondente al Superbonus. In considerazione della ratio della

    previsione normativa in parola di incentivare, sotto forma di una maggiore

    102

    detrazione del premio, la stipula di polizze assicurative contro le calamità

    naturali, si ritiene che la detrazione nella misura del 90 per cento spetti anche nel

    caso in cui la polizza venga stipulata con un'impresa di assicurazione diversa

    rispetto a quella cessionaria del credito d'imposta corrispondente all'originaria

    detrazione.

    5.5 Soggetti che non possiedono redditi imponibili

    Come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, trattandosi di una

    detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai

    soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono neanche

    esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi

    dell'articolo 121.

    Restano, pertanto, esclusi dal Superbonus, tra gli altri, gli organismi di

    investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur

    rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai

    sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle

    imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

    Ciò vale anche con riferimento alle altre detrazioni elencate nel comma 2

    del medesimo articolo 121; pertanto, ad esempio, un fondo pensione c.d.

    preesistente, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre

    2005, n. 252, che ha investito una parte del proprio patrimonio in immobili di

    proprietà in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a),

    del decreto ministeriale n. 62 del 2007 sui quali intende realizzare interventi di

    riqualificazione energetica e antisismici, agevolabili ai sensi degli articoli 14 e 16

    del decreto legge n. 63 del 2013, nonché interventi per il recupero delle facciate

    degli immobili (c.d. "bonus facciate" di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224,

    della legge di bilancio 2020), può fruire, per le spese sostenute entro il termine di

    vigenza delle predette agevolazioni, in qualità di soggetto IRES ai sensi

    dell'articolo 73, comma 3, del TUIR, delle corrispondenti detrazioni.

    103

    Considerato, tuttavia, che la tassazione del patrimonio immobiliare

    direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede un'imposta

    sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 0,50 per cento calcolata

    annualmente sulle porzioni immobiliari di proprietà, il fondo non potrà utilizzare

    direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda.

    Potrà, invece, optare, per le spese sostenute entro il termine di vigenza

    delle predette agevolazioni, per una delle modalità alternative alla fruizione

    diretta di tali detrazioni previste dal citato articolo 121 del decreto Rilancio.

    In merito alla possibilità di utilizzare i crediti d'imposta di cui al

    medesimo articolo 121 in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non

    fruite, si osserva che il richiamato articolo 17 consente di compensare tra loro le

    somme a debito e a credito relative ad imposte e contributi, riferendo tale facoltà,

    in via generale, ai contribuenti che «eseguono versamenti unitari delle imposte,

    dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle

    regioni e degli enti previdenziali».

    Relativamente alle imposte, ai contributi e alle altre somme dovute a

    favore dello Stato per le quali è ammessa la compensazione, il successivo comma

    2 del medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 contiene

    un'elencazione tassativa degli stessi, tra cui, a seguito delle modifiche apportate

    dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, rientra a

    decorrere dal 26 febbraio 2022, anche l'imposta sulle transazioni finanziarie

    (ITF).

    Il contenuto del citato articolo 1, comma 3, è stato successivamente

    trasfuso nell'articolo 28, comma 3-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4,

    convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la quale,

    contemporaneamente, ha abrogato il citato decreto legge n. 13 del 2022

    prevedendo che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e vengono fatti

    salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo

    decreto-legge n. 13 del 2022».

    104

    Pertanto, a partire dal 26 febbraio 2022, deve ritenersi che l'ITF sia

    compensabile, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,

    con i crediti d'imposta acquisiti ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio.

    5.6 Modalità di computo dell'IVA indetraibile, anche parzialmente, ai fini
    del Superbonus

    L'articolo 6-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "decreto

    Sostegni"), rubricato «Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza

    energetica», introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, ha

    inserito all'articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 9-ter che dispone

    «L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli

    articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica

    26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti

    dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo

    ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile

    adottata dal contribuente.».

    Come si evince dalla lettera della norma, il nuovo comma 9-ter

    dell'articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli

    specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di

    installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di

    veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile ad interventi

    diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

    Inoltre, si applica alle operazioni ammesse a beneficiare del Superbonus

    effettuate a partire dall'entrata in vigore di tale misura (22 maggio 2021).

    Al riguardo, si ritiene che il momento di effettuazione delle operazioni

    deve essere individuato in base alle disposizioni che contengono la relativa

    disciplina, recate, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di

    servizi, dall'articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Con la richiamata disposizione di cui al comma 9-ter, l'IVA non

    detraibile, anche parzialmente, relativa agli interventi ammessi al Superbonus, è

    105

    stata ricompresa tra le spese agevolabili. La stessa costituisce, quindi, una

    componente di costo degli interventi e si considera nel calcolo dell'ammontare

    complessivo ammesso al Superbonus.

    Ai fini di tale agevolazione, in linea generale, il presupposto per

    computare la quota di IVA indetraibile tra le spese ammesse a beneficiare del

    Superbonus è che tale importo sia determinato secondo criteri oggettivi e

    l'ammontare sia puntualmente quantificato, coerentemente con la natura dei beni

    e dei servizi agevolabili.

    A tale proposito, si rappresenta che, se al momento dell'emissione della

    fattura relativa ai lavori agevolati, il soggetto passivo ammesso a beneficiare del

    Superbonus non è in grado di determinare secondo parametri oggettivi la quota di

    IVA indetraibile, effettivamente a suo carico, lo stesso non potrà computarla

    nell'ammontare della spesa "agevolabile" e, pertanto, in relazione a tale "quota"

    non potrà optare per lo "sconto in fattura" di cui all'articolo 121.

    In base a tale impostazione, il contribuente potrà computare l'IVA

    indetraibile nel calcolo della detrazione Superbonus spettante, direttamente in

    sede di dichiarazione dei redditi o, in alternativa, optare per la cessione del

    credito a condizione che sia oggettivamente definito il relativo ammontare.

    Tra le diverse norme del d.P.R. n. 633 del 1972 espressamente richiamate

    dal citato comma 9-ter vi è anche quella che disciplina il c.d. "pro-rata" di cui

    all'articolo 19, quinto comma, del medesimo d.P.R.

    Al riguardo, si fa presente che, con la circolare n. 30/E del 2020, risposta

    5.3.2, è stato precisato, in via generale, che - ai fini della determinazione del

    Superbonus - costituisce una componente di costo solo l'IVA totalmente

    indetraibile, quale "onere accessorio di diretta imputazione" ai sensi dell'articolo

    110, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22

    dicembre 1986, n. 917 (TUIR), mentre non rientra nel calcolo di tale valore

    l'IVA indetraibile per effetto del "pro-rata", qualificandosi come "costo

    generale" e non come costo afferente la singola operazione d'acquisto.

    106

    Tali indicazioni devono considerarsi superate a seguito della introduzione

    del predetto comma 9-ter in base al quale anche l'IVA parzialmente indetraibile

    per effetto del "pro-rata" si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo

    ammesso al Superbonus.

    Ai sensi del citato quinto comma dell'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del

    1972, nei confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili e sia

    operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla

    detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale alla prima categoria di

    operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di

    detrazione di cui al successivo articolo 19-bis, ossia in base al rapporto tra

    l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate

    nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate

    nell'anno medesimo (c.d. "pro-rata").

    Il medesimo quinto comma dispone altresì che, nel corso dell'anno, la

    detrazione è «provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di

    detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti

    che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di

    detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno».

    Pertanto, in corso d'anno, il soggetto passivo opera la detrazione dell'IVA

    assolta sugli acquisti di beni e servizi mediante l'applicazione della percentuale

    dell'anno precedente, effettuando il conguaglio in sede di dichiarazione annuale

    dalla quale risulta la percentuale di "pro rata" definitivamente calcolata (cfr.

    circolare 17 maggio 2000, n. 98, paragrafo 8.2.2, "Computo del pro-rata nelle

    liquidazioni e dichiarazioni periodiche").

    Per effetto di tale meccanismo, al momento dell'emissione della fattura,

    essendo l'IVA indetraibile determinabile solo "provvisoriamente" (perché

    calcolata in base alla percentuale di detrazione relativa all'anno precedente), non

    è possibile stabilire con certezza l'ammontare dell'importo dell'IVA che,

    rimanendo a carico del committente, costituisce costo da considerare ai fini del

    Superbonus.

    107

    In tale ipotesi, tenuto conto di quanto statuito dal predetto comma 9-ter, a

    fronte delle spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura di

    cui all'articolo 121, potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo

    dovuto al netto dell'IVA (come sconto "parziale", cfr. circolare n. 24/E del

    2020).

    Per la quota di IVA determinata sulla base del "pro rata" definitivo

    dell'anno, si potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei

    redditi relativa al periodo d'imposta in cui tale "costo" risulta sostenuto, facendo

    valere in dichiarazione una detrazione pari al 110 per cento della quota di IVA

    indetraibile ed effettivamente rimasta a carico.

    In alternativa, si potrà optare per la cessione del credito corrispondente

    alla detrazione ai fini del Superbonus spettante riferita all'IVA "indetraibile"

    definitivamente determinata e rimasta a carico, operando la relativa

    comunicazione all'Agenzia delle entrate entro i termini previsti per la

    trasmissione telematica.

    Con riferimento all'effettuazione degli adempimenti previsti per gli

    interventi rientranti nel Superbonus, sono stati forniti chiarimenti, con le circolari

    8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, a cui si rinvia per i necessari

    approfondimenti.

    A tal fine, si ritiene che siano valide le asseverazioni tecniche previste dal

    comma 13 dell'articolo 119 citato, rilasciate con riferimento alle spese sostenute

    ed oggetto in precedenza di "sconto in fattura" ai sensi dell'articolo 121, a cui si

    riferisce l'importo dell'IVA indetraibile rimasta a carico dell'ente.

    Con riferimento, invece, al "visto di conformità dei dati relativi alla

    documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla

    detrazione d'imposta" di cui al comma 11 dell'articolo 119 citato, si ritiene che

    lo stesso deve riferirsi, oltre che al riscontro della correttezza dei dati contenuti

    nella fattura che attesta i presupposti per l'applicazione del Superbonus, anche:

    - al calcolo, in base alla percentuale di "pro rata", dell'ammontare

    dell'IVA indetraibile da considerare ai fini del Superbonus;

    108

    - alla verifica della presentazione della dichiarazione IVA, da cui risulti la

    predetta percentuale.

    Non costituisce, invece, oggetto di visto la verifica dei dati contenuti nella

    dichiarazione IVA, fermo restando quanto previsto per la compensazione del

    credito IVA annuale, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Quanto sopra delineato trova applicazione anche nel caso di interventi

    Superbonus con IVA parzialmente indetraibile per effetto del "pro-rata", per i

    quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'articolo

    17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione

    di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli

    obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36-bis del

    d.P.R. n. 633 del 1972) costituisce una componente di costo dei beni/servizi

    ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle

    singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai

    fini IVA.

    5.7 Bonifico bancario

    Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, ai fini del

    Superbonus, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi deve

    essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale

    del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di

    partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è

    effettuato. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di

    pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli

    interventi di recupero del patrimonio edilizio.

    L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i

    soggetti esercenti attività d'impresa (cfr. articolo 6, comma 1, lettera e), del

    decreto "Requisiti").

    109

    Nel caso in cui il contribuente eserciti l'opzione per lo "sconto in fattura"

    non è ovviamente necessario effettuare alcun pagamento tranne nell'ipotesi in cui

    il fornitore applichi uno sconto "parziale". In tale ultimo caso, la parte di

    corrispettivo non oggetto di sconto, deve essere pagata utilizzando un bonifico

    bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra elencate.

    Non è necessario effettuare alcun pagamento anche nell'ipotesi in cui il

    fornitore acquisisca dal contribuente il credito corrispondente alla detrazione

    spettante a quest'ultimo in quanto, in tal caso, si attua una sorta di

    "compensazione finanziaria" tra il corrispettivo dovuto dal contribuente ed il

    credito corrispondente alla detrazione spettante "ceduto" al fornitore in luogo del

    predetto corrispettivo.

    Resta fermo, tuttavia, che - in tutti i casi in cui (rientrando tale scelta

    nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti) non ci si dovesse accordare per

    la cessione totale del credito - la fruizione del Superbonus è comunque

    subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l'importo del credito

    "ceduto" utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.

    Come noto, anche ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto ai sensi

    dell'articolo 121 del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di

    conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei

    presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. A tal fine, il

    professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto, tra l'altro, a verificare

    l'avvenuto pagamento delle spese agevolate che danno diritto alla detrazione.

    Pertanto, nell'ipotesi di assenza di pagamento a fronte dell'opzione per lo

    sconto in fattura non è, ovviamente, necessaria tale verifica.

    6 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

    Il comma 13 dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del

    Superbonus e dell'opzione prevista dal successivo articolo 121:

    110

    - i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio

    energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli

    interventi agevolati;

    - per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione

    strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,

    secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi

    professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro

    delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, asseverano l'efficacia

    degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestano, altresì, la

    corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi

    agevolati.

    Relativamente agli interventi di risparmio energetico, l'articolo 1, comma

    3, lettera h), del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (decreto "Requisiti")

    definisce il tecnico abilitato quale «soggetto abilitato alla progettazione di edifici

    e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione

    vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali».

    Il rilascio delle predette asseverazioni costituisce una delle condizioni alle

    quali è subordinata la fruizione del Superbonus. Pertanto, il rilascio di tale

    asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di

    accedere alla predetta agevolazione.

    Per espressa previsione normativa (cfr. comma 15 dell'articolo 119 del

    decreto Rilancio), sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti

    previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di

    conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. Ne consegue che,

    nell'ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico,

    cappotto, finestre, caldaia, ecc.), il costo sostenuto per le prestazioni professionali

    e per altre spese funzionali all'esecuzione dell'intervento dovrà essere imputato

    ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal

    competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta e, soltanto laddove non

    sia specificamente individuabile (come, ad esempio, il visto di conformità del

    111

    commercialista), si potrà fare riferimento a un criterio di imputazione

    proporzionale.

    6.1 GENERAL CONTRACTOR

    Nell'ambito degli interventi ammessi al Superbonus, talune attività

    possono essere svolte da un soggetto in qualità di contraente generale (c.d.

    general contractor). Si tratta, nella generalità dei casi, di imprese o professionisti

    che su incarico dei committenti (persone fisiche, condomini) gestiscono i rapporti

    con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che

    rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano

    il visto di conformità ai fini dell'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la

    cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente.

    Molto frequentemente il general contractor è un'impresa già operante nei

    settori della riqualificazione energetica ed edilizia che, in taluni casi, subappalta

    la gestione di una parte o dell'intero intervento gestendo, comunque, anche i

    rapporti con i professionisti e i tecnici.

    Nello svolgere tale attività di coordinamento generale, oltre che eseguire

    direttamente le prestazioni che non subappalta a terzi (ad esempio, provvedendo

    alla progettazione e alla realizzazione delle opere), in alcuni casi il general

    contractor addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le attività

    svolte direttamente e sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e servizi

    necessari alla realizzazione delle opere agevolabili rapportandosi, ai fini

    dell'esecuzione dell'intero intervento, da un lato, con il committente e, dall'altro,

    con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il

    completamento dell'intervento stesso.

    Al fine di stabilire a quali condizioni sono agevolabili gli interventi

    realizzati avvalendosi dell'attività di un general contractor, si osserva che

    l'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice dei

    contratti pubblici"), individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità

    di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a

    112

    realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti, essendo dotato

    delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il

    corretto completamento dell'opera commissionata. Tale figura è stata, dunque,

    normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre,

    con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l'attività

    di "contraente generale" è ordinariamente disciplinata nell'ambito

    dell'autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra

    il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti.

    Pertanto, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il

    Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra

    committente e general contractor - che attengono esclusivamente a profili

    civilistici - essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le

    spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario

    dell'agevolazione. Va, inoltre, precisato che l'eventuale corrispettivo corrisposto

    al general contractor per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo

    sconto in fattura applicato, non rientra tra le spese ammesse al Superbonus

    trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione

    dell'intervento agevolato.

    In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi

    che gli vengono addebitati da un'impresa (o anche da una associazione

    temporanea di imprese, o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in

    qualità di general contractor, per l'esecuzione degli interventi nonché per il

    rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a

    condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a

    carico del predetto committente/beneficiario dell'agevolazione, mentre non è

    ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione

    dell'attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un

    costo non incluso tra quelli detraibili. Al riguardo, si rileva che con la circolare n.

    30/E del 2020 è stato confermato che sono agevolabili tutte le spese

    caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto

    113

    alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi

    specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli

    adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al

    Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo

    corrisposto al general contractor per l'attività di "mero" coordinamento svolta e

    per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non

    "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, tale

    corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.

    Le considerazioni sopra riportate, valide ai fini dell'applicazione delle

    detrazioni, prescindono dallo schema contrattuale che regola i rapporti tra il

    committente/beneficiario della detrazione, il general contractor e i professionisti

    e le imprese che intervengono per la realizzazione degli interventi agevolabili

    che, tuttavia, si riflette sulla modalità di fatturazione delle prestazioni.

    Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi in cui il general contractor di cui si

    avvale il committente/beneficiario della detrazione, agisce sulla base di un

    mandato senza rappresentanza, in forza del quale i fornitori e i professionisti -

    anche nell'ipotesi in cui siano individuati dal committente medesimo - effettuano

    la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general

    contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della

    detrazione, trova applicazione, ai fini IVA, l'articolo 3, terzo comma, del decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di tale

    disposizione, «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza

    rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra

    mandante e mandatario», nel senso che hanno la stessa natura. In sostanza, il

    trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario si

    estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il

    rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori. Il mandatario, comunque, pur

    agendo per conto di un terzo opera a nome proprio (cfr. risoluzioni n. 6/E del

    1998 e n. 250/E del 30 luglio 2002).

    114

    Si ritiene che questi importi riaddebitati costituiscano parte integrante del

    corrispettivo per il servizio fornito dal general contractor al committente.

    Resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor per

    riaddebitare i costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea

    documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato

    il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

    La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della

    detrazione affidi direttamente l'incarico per la realizzazione degli interventi

    agevolabili ai tecnici e alle imprese e deleghi il general contractor al pagamento

    del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con

    rappresentanza. I tecnici e le imprese coinvolte nell'intervento emetteranno

    fattura a nome del committente/beneficiario della detrazione e il general

    contractor, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al

    committente/beneficiario della detrazione stesso senza applicazione dell'IVA. Ai

    sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3), del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, sono

    escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, «le somme dovute a titolo

    di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte,

    purchè regolarmente documentate», ossia quelle somme, anticipate per conto del

    mandante, che risultino da idonea fattura emessa da un terzo e intestata

    direttamente al mandante (cfr. risoluzione n. 164/E del 31 luglio 2003).

    Anche in tale caso resta fermo che nella fattura emessa dal general

    contractor per riaddebitare al committente le spese relative ai servizi

    professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera

    puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare

    le spese detraibili.

    La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO

    (Energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o

    condomini, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del

    Superbonus. Al riguardo si precisa che, in merito alle prestazioni degli altri

    professionisti si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento

    115

    in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di

    alcun margine attribuito al contraente generale in relazione alle prestazioni

    professionali. Anche in tale caso, tuttavia, restano escluse dalle valutazioni

    dell'Agenzia delle entrate la legittimità e tipologia dei contratti che regolano i

    rapporti tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni e il general contractor.

    A prescindere dallo schema contrattuale sottostante, il general contractor

    può operare lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio. Si

    rammenta che, ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 121, l'opzione per lo

    sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di

    avanzamento dei lavori (SAL), che per gli interventi ammessi al Superbonus gli

    stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun

    intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno

    il 30 per cento del medesimo intervento.

    Ciò anche nella ipotesi di spese sostenute in nome e per conto del

    committente/beneficiario della detrazione. Resta fermo che, in ogni caso, il

    riconoscimento dello sconto in fattura da parte del general contractor è

    consentita a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli

    configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti, i tecnici o le imprese che

    realizzano gli interventi agevolabili avessero effettuato direttamente lo sconto in

    fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione.

    6.2 Visto di conformità e asseverazioni

    Sotto il profilo procedurale, ai fini dell'opzione per la cessione del credito

    corrispondente al Superbonus o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del

    decreto Rilancio, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione

    dei redditi, l'articolo 119, comma 11, specifica che «il visto di conformità è

    rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

    dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo3 del decreto

    del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 [trattasi degli iscritti

    nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti

    116

    del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti

    ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o

    in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria] e dai

    responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui

    all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997».

    Inoltre, «in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente

    all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta

    l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella

    dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di

    conformità».

    I predetti soggetti sono tenuti, inoltre, nell'ambito dei controlli finalizzati

    al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e

    delle attestazioni rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 119, comma 13,

    del decreto Rilancio (cfr. circolare n. 24/E 2020, par. 8.1). Con riferimento al

    citato comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, con la risoluzione n.

    82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei

    requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione

    orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,

    all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono

    autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati

    a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con la circolare

    n. 54/E del 2001 con riferimento all'asseverazione degli elementi contabili ed

    extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.

    Il richiamo all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997

    comporta l'applicazione di tale disciplina e della relativa prassi adottata in

    materia anche ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto di cui all'articolo

    121, come stabilito dal comma 11 dell'articolo 119.

    Pertanto, il professionista abilitato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del

    d.P.R. n. 322 del 1998, può apporre autonomamente il visto di conformità ai fini

    117

    dell'opzione per la cessione o per lo sconto dallo stesso esercitata in qualità di

    beneficiario della detrazione.

    Per quanto concerne, inoltre, la redazione degli attestati di prestazione

    energetica nonché della asseverazione degli interventi di risparmio energetico ai

    fini del Superbonus, l'ENEA ha chiarito sul proprio sito istituzionale che i

    predetti documenti possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla

    progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite

    dalla legislazione vigente (cfr. d.P.R. n. 75 del 2013) e iscritto allo specifico

    Ordine o Collegio professionale. L'obbligo di assicurare l'estraneità ai lavori

    sussiste solo per la redazione dell'A.P.E., ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75

    (cfr. FAQ n. 2.A").

    In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020 (decreto

    "Requisiti"), non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di

    predisporre gli attestati di prestazione energetica convenzionali ai fini del

    Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua

    interezza consegua - dopo gli interventi - il miglioramento di due classi

    energetiche.

    Per la redazione degli A.P.E. di cui all'articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005,

    n. 192, trovano, invece, applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei

    soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3

    del d.P.R. n. 75 del 2013.

    Pertanto, ad esempio, un ingegnere o un architetto regolarmente iscritto al

    relativo Albo professionale può sottoscrivere in proprio la progettazione

    esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con

    l'esecuzione dei lavori ai fini del Superbonus.

    6.2.1 Applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto
    di conformità

    Ai sensi del comma 15 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra le spese

    detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle

    118

    asseverazioni e del visto di conformità. Il professionista (ad esempio, il dottore

    commercialista) che appone il predetto visto, nonché i tecnici abilitati e i

    professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori

    delle strutture e del collaudo statico possono considerarsi "fornitori di servizi".

    Pertanto, possono applicare lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del

    decreto Rilancio con riferimento ai compensi per le prestazioni professionali

    sopra citate. A seguito dell'opzione esercitata dal committente, il professionista o

    il tecnico recupera il contributo anticipato sotto forma di sconto acquisendo un

    credito d'imposta pari al 110 per cento dell'importo oggetto di sconto. Si ritiene

    che l'intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110 per

    cento dello stesso, costituisca un provento percepito nell'esercizio dell'attività

    professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 54 del

    TUIR.

    Qualora il professionista che appone il visto di conformità relativo ad

    interventi che danno diritto a detrazioni diverse dal Superbonus (ad esempio del

    65 per cento o 50 per cento delle spese sostenute) richieda al cliente un

    compenso aggiuntivo in quanto non può utilizzare l'intero credito acquisito

    immediatamente ovvero sostiene un costo per la successiva cessione del predetto

    credito, si ritiene che tale compenso rientri tra quelli connessi alla prestazione

    professionale, e come tale vada assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo

    articolo 54 del TUIR.

    Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base

    imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

    Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1) sia

    pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese è stato

    chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento - in luogo della

    data dell'effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del

    fornitore.

    Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che

    implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.

    119

    Resta inteso che lo sconto praticato dal professionista includerà anche

    l'IVA da quest'ultimo addebitata al contribuente e andrà espressamente indicato,

    nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, la normativa di riferimento in

    forza della quale si effettua lo sconto in fattura.

    Sempre con riferimento ai professionisti, l'articolo 25, primo comma,

    primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel

    primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio

    dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione

    agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate

    abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione

    di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento

    una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti,

    con l'obbligo di rivalsa».

    Detta ritenuta non trova applicazione nell'ipotesi di corrispettivi oggetto di

    sconto in fattura per effetto dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del

    decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito d'imposta

    in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento.

    Infine, nell'ipotesi in cui un professionista, che ha effettuato il c.d. sconto

    in fattura, successivamente, in luogo della fruizione del credito acquisito, ceda, a

    fronte di un corrispettivo, il predetto credito d'imposta, il medesimo

    professionista realizza un'operazione di natura finanziaria.

    Qualora la suddetta cessione avvenga ad un prezzo inferiore rispetto al

    valore nominale del credito ceduto - per "l'attualizzazione" del credito acquisito

    da parte del cessionario - tale differenza costituisce per il professionista un

    "onere finanziario" (assimilabile ad una "monetizzazione" dei propri crediti) che,

    in quanto tale, potrà essere dedotta dal proprio reddito professionale.

    6.2.2 Asseverazione interventi antisismici

    Con specifico riferimento agli interventi antisismici, il comma 13, lettera

    b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio dispone che, ai fini del Superbonus e

    120

    della opzione per la cessione del credito o per il c.d. "sconto in fattura",

    l'efficacia di tali interventi «al fine della riduzione del rischio sismico è

    asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della

    direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive

    competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di

    appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle

    infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti

    incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in

    relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità

    di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni

    rilasciate dai professionisti incaricati».

    Il successivo comma 13-bis prevede che l'asseverazione «è rilasciata al

    termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle

    condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal

    tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva

    realizzazione».

    Al fine di tener conto di tali disposizioni, l'articolo 2 del decreto del

    Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, entrato in

    vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l'Allegato B del decreto del Ministero

    delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 - contenente il

    modello che deve essere utilizzato dal progettista dell'intervento strutturale per

    asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile

    dopo l'esecuzione dell'intervento progettato - al fine di consentire anche la

    dichiarazione relativa alla congruità delle spese.

    Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto ministeriale n. 58

    del 2017, «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e

    l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione

    certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento

    della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato

    121

    decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi

    adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».

    Al riguardo, la Commissione, con il citato parere del 2 febbraio 2021 (prot.

    n. 1156), ha precisato che, poiché i professionisti incaricati della progettazione

    strutturale e della direzione dei lavori delle strutture devono, ai fini del

    Superbonus, non solo asseverare la riduzione del rischio sismico ma anche

    attestare la corrispondente congruità delle spese, per evitare la proliferazione di

    adempimenti e modelli, con il citato decreto ministeriale n. 329 del 2020 è stata

    aggiornata la modulistica, utilizzabile sia ai fini del sismabonus che del

    Superbonus per interventi antisismici. In particolare, il modello relativo

    all'asseverazione del progettista di cui al citato Allegato B, consente anche di

    attestare la congruità delle spese cosicché, quando è utilizzato ai fini del

    Superbonus, tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata

    effettuata per l'asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove nel

    modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione

    relativa alla congruità delle spese.

    In sostanza, dunque, poiché in base a quanto affermato dalla Commissione

    l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponde ad una

    semplificazione degli adempimenti, l'eventuale mancanza di tale attestazione

    nell'ambito della asseverazione presentata contestualmente alla richiesta del

    titolo edilizio o entro l'inizio dei lavori, non pregiudica, in linea di principio,

    l'accesso al Superbonus essendo sufficiente che tale attestazione sia effettuata al

    termine dei lavori. Ciò vale anche se l'asseverazione è stata presentata dopo il 7

    agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto che ha aggiornato la

    modulistica.

    Va, inoltre, ricordato che il citato articolo 3, comma 3, del decreto

    ministeriale n. 58 del 2017 era già stato modificato dal decreto ministeriale 9

    gennaio 2020, n. 24. Prima delle modifiche apportate da tale decreto ministeriale

    la disposizione prevedeva che per l'accesso alle detrazioni occorresse che

    l'asseverazione dell'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico

    122

    fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della

    presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti.

    In vigenza di tale disposizione, era stato chiarito che un'asseverazione

    tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva

    l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-bis e ss., del decreto

    legge n. 63 del 2013 (sismabonus). Successivamente, tenuto conto delle

    modifiche normative intervenute, nella citata circolare n. 7/E del 2021 è stato

    precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l'asseverazione sia

    presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e

    comunque prima dell'inizio dei lavori. Ciò vale, tuttavia, con riferimento ai titoli

    abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della

    modifica normativa, in assenza di una specifica e diversa efficacia temporale

    della modifica stessa.

    Nella medesima circolare n. 7/E del 2021 è stato, inoltre, chiarito che, ai

    fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16

    del decreto legge n. 63 del 2013, spettante agli acquirenti delle cosiddette case

    antisismiche, le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che

    realizzano gli interventi antisismici possono presentare l'asseverazione e

    consegnarne copia all'acquirente entro la data di stipula del rogito dell'immobile

    oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, anche in relazione agli

    immobili siti nei Comuni che, alla data di presentazione della richiesta del titolo

    abilitativo originario, erano esclusi dall'ambito applicativo del citato articolo 16

    in quanto ricompresi in zona sismica 4 che solo successivamente, a seguito

    dell'emanazione di disposizioni regionali, è stata riclassificata in zona 2 o 3.

    Resta fermo che, in tali casi, le detrazioni, compreso il Superbonus,

    spettano limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il

    passaggio in una delle predette zone sismiche.

    Le predette modalità riguardano anche il Superbonus atteso che, come più

    volte precisato, nell'ambito degli interventi ammessi alla predetta detrazione, il

    comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio espressamente richiama gli

    123

    interventi di cui al predetto articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto

    legge n. 63 del 2013.

    Va, infine, rilevato che la Commissione, con il parere prot. n. 7876 del 9

    agosto 2021, ha precisato che qualora le Regioni dispongano il passaggio di un

    Comune dalla zona sismica 4 (esclusa dalle agevolazioni fiscali) alla zona

    sismica 3, possono accedere alle detrazioni, compreso il Superbonus, anche i

    soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato

    l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo abilitativo ovvero non la hanno

    presentata prima dell'inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava

    in zona sismica 4. Ciò a condizione, tuttavia, che l'adempimento sia effettuato

    prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di

    presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la

    detrazione, nel caso di fruizione diretta. In caso di opzione per il c.d. sconto in

    fattura o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione ai

    sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, l'adempimento va effettuato prima

    dell'esercizio di tale opzione. Anche in tale ipotesi, resta fermo che le detrazioni,

    compreso il Superbonus, spettano limitatamente alle spese sostenute a partire

    dalla data in cui ha effetto il passaggio in una delle predette zone sismiche.

    6.2.3 Asseverazione ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-
    septies del decreto legge n. 63 del 2013

    La Commissione si è pronunciata anche relativamente agli adempimenti da

    porre in essere ai fini del Superbonus spettante - ai sensi del comma 4

    dell'articolo 119 del decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 -

    agli acquirenti, indicati nel comma 9 del citato articolo 119, di unità immobiliari

    che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o

    ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione

    dell'immobile (cfr. comma 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del

    2013). Come noto, anche ai fini della predetta detrazione è necessario che il

    progettista dell'intervento strutturale asseveri, in base al citato decreto

    124

    ministeriale n. 58 del 2017, la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e

    quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. In proposito,

    con il citato parere n. 3/2021, la Commissione ha precisato che non è necessario

    redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la

    sezione dell'asseverazione di cui all'allegato B al citato decreto n. 58 del 2017 ai

    fini della attestazione della congruità dei costi. Ciò in quanto la detrazione in

    questione è commisurata al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare,

    risultante nell'atto pubblico di compravendita, e non ha, quindi, relazione col

    "costo complessivo dell'intervento", richiesto nel modulo di asseverazione, da

    indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

    Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Ernesto Maria Ruffini

    (firmato digitalmente)

    125

    Allegati

    1. Parere del 2 febbraio 2021, prot. 1156, della Commissione consultiva per il

    monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida

    ad esso allegate

    2. Parere n. 3/2021 del 7 aprile 2021, prot. 3600, della Commissione consultiva per il

    monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida

    ad esso allegate

    3. Parere n. 4/2021 del 13 luglio 2021, prot. 7035, della Commissione consultiva per il

    monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida

    ad esso allegate

    Legenda

    Decreto "Requisiti Minimi", decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo

    economico di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

    mare, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Salute e della Difesa


    Decreto "Requisiti", decreto del 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo economico

    di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze il Ministro dell'Ambiente e

    della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti


    Decreto "Asseverazioni", decreto del 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo

    economico


    Testo Unico dell'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

    380







    126

    Appendice

    Excursus modifiche normative

    Il decreto Agosto19 ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio:

    - inserendo il comma 1-bis, ai sensi del quale, ai fini dell'applicazione del Superbonus,

    «per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune

    ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta

    l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva»20;

    - inserendo il comma 1-ter, ai sensi del quale nei Comuni dei territori colpiti da eventi

    sismici, il Superbonus per interventi di efficienza energetica spetta per l'importo

    eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

    - inserendo il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al

    Superbonus, per interventi di efficienza energetica o antisismici di cui ai commi

    precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli

    interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di

    cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39

    del 2009. L'incremento dei limiti di spesa non riguarda gli interventi "trainati" indicati

    ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 119 (installazione di impianti solari fotovoltaici, di

    sistemi di accumulo e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici). Il Superbonus è

    alternativo al contributo per la ricostruzione e si applica a tutte le spese necessarie al

    ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione,

    con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;

    - prevedendo che, con riferimento agli interventi realizzati su unità immobiliari

    appartenenti alla categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), il

    Superbonus non spetta solo se i predetti interventi riguardino unità immobiliari non

    aperte al pubblico21;

    - introducendo il comma 9-bis, ai sensi del quale «Le deliberazioni dell'assemblea del

    condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo

    e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per

    la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un


    19 Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

    n.126.
    20 Articolo 51, comma 3-quater, del decreto Agosto.
    21 Articolo 80, comma 6, del decreto Agosto.

    127

    numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del

    valore dell'edificio».

    Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di

    bilancio 2021). In particolare:

    - è stata introdotta, tra l'altro, la proroga delle disposizioni prevedendo che il

    Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 202222 (rispetto al

    previgente termine del 31 dicembre 2021) e che, per le spese sostenute nel 2022, la

    detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (in luogo delle cinque

    quote previste). Per le spese sostenute dagli istituti autonomi case popolari (IACP)

    comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti

    istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione

    europea in materia di "in house providing" per gli interventi "trainanti" e "trainati" di

    efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto

    dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, il Superbonus spetta fino al 31

    dicembre 2022. È stata prevista una ulteriore proroga qualora gli interventi effettuati dai

    condomìni nonché dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati

    per i quali alla data, rispettivamente, del 30 giugno 2022 o del 31 dicembre 2022 siano

    stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In tali casi,

    infatti, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute, rispettivamente, entro il 31

    dicembre 2022 ed entro il 30 giugno 2023;

    - viene previsto che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la

    coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale

    sottotetto eventualmente esistente [comma 1, lettera a)], nonché quelli finalizzati alla

    eliminazione delle barriere architettoniche (indicati nell'articolo 16-bis, comma 1,

    lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) anche ove effettuati in favore di

    persone di età superiore a 65 anni, realizzati congiuntamente con gli interventi

    "trainanti" di efficienza energetica;

    - vengono inseriti tra gli interventi agevolabili ai fini del Superbonus anche quelli

    realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente

    accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.


    22 Articolo 1, comma 66, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    128

    Anche in tale ultima ipotesi, i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per

    gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando

    il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni

    dell'edificio;

    - viene previsto che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, una unità immobiliare può

    essere considerata "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle

    seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per

    l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica;

    impianto di climatizzazione invernale;

    - è stato stabilito che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche

    quelli privi di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) perché sprovvisti di copertura,

    di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi - che

    devono comprendere anche quelli di isolamento termico di cui all'articolo 119, comma

    1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime

    esistente - raggiungano la classe energetica "A";

    - viene modificato il comma 4-ter, al fine di estendere la disposizione ivi recata - prima

    limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli

    dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009 - a tutti i Comuni interessati da eventi sismici

    avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e viene altresì

    stabilito che l'aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus per

    gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici è

    applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre

    2020);

    - viene inserito il comma 4-quater, ai sensi del quale, nei Comuni dei territori colpiti da

    eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato

    d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il

    contributo previsto per la ricostruzione;

    - viene previsto, confermando quanto già affermato in via interpretativa23, che la

    detrazione delle spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete

    elettrica su edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari

    importo e in quattro quote annuali di pari importo per la spesa sostenuta nel 2022) spetta


    23 Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.3.2.

    129

    anche qualora tali impianti siano realizzati su strutture pertinenziali agli edifici (terreni,

    pensilina, etc.);

    - viene modificato il comma 8, relativo alla detrazione riconosciuta per l'installazione di

    infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, al fine di stabilire che, fatti

    salvi gli interventi in corso di esecuzione, il Superbonus spetta, con riferimento a una

    sola colonnina di ricarica per unità immobiliare, nei seguenti limiti: 2.000 euro per gli

    edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari

    che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

    dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero

    massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che

    installino un numero superiore ad otto colonnine;

    - viene stabilito che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto

    l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato,

    sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi (comma

    9-bis dell'articolo 119) a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese

    esprimano parere favorevole;

    - viene previsto, confermando quanto chiarito in via interpretativa, che l'obbligo di

    sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano

    attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni

    derivanti da attività professionale (articolo 5 del regolamento di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137) che rispetti determinati requisiti

    (comma 14);

    - viene stabilito che per gli interventi ammessi al Superbonus, nel cartello esposto

    presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la

    seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020,

    n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi

    antisismici";

    - viene previsto che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto

    in luogo delle detrazioni (articolo 121 del decreto Rilancio) si applicano anche ai

    soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al

    Superbonus elencati all'articolo 119.

    Ulteriori modifiche alla disciplina del Superbonus sono state apportate nel 2021 dai

    seguenti decreti legge:

    130

    - decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo

    complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli

    investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in

    vigore dall'8 maggio 2021;

    - decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 («Governance del Piano nazionale di ripresa e

    resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

    accelerazione e snellimento delle procedure»), convertito, con modificazioni, dalla

    legge 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1° giugno 2021.

    In particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 59 del 2021 ha:

    - prorogato di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi del Superbonus per

    le spese sostenute dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse

    finalità sociali. Qualora a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento

    dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31

    dicembre 2023;

    - stabilito che il Superbonus spetta relativamente agli interventi effettuati dai condomìni

    anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di

    avanzamento dei lavori.

    Inoltre, l'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legge n. 77 del 2021,

    tra l'altro, ha:

    - stabilito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per gli interventi

    finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 16-bis,

    comma 1, lettera e), del TUIR, che vengono realizzati congiuntamente a quelli

    antisismici. Tale possibilità era già prevista, a partire dal 1°gennaio 2021, nel caso in cui

    tali interventi fossero realizzati congiuntamente ad interventi "trainanti" di efficienza

    energetica;

    - aggiunto il comma 10-bis, che disciplina la modalità di calcolo delle spese ammesse al

    Superbonus sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di

    cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono attività

    di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di

    Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che siano in

    possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di

    proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. L'accesso al Superbonus

    è subordinato alla condizione che il contratto di comodato d'uso gratuito sia

    131

    regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in

    vigore della disposizione. La norma prevede, in particolare, che il limite di spesa

    ammesso al Superbonus, «previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il

    rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di

    efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai

    commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa

    immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio

    del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-

    sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha prorogato le disposizioni

    agevolative non in maniera generalizzata ma in funzione dei soggetti beneficiari della

    detrazione. In particolare, tra l'altro, ha sostituito il comma 8-bis dell'articolo 119

    (come modificato peraltro, da ultimo, dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto

    legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione) stabilendo che «Per gli interventi

    effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai

    soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche

    sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso

    edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di

    cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e

    regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

    giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31

    dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre

    2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle

    sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone

    fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le

    spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre

    2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo,

    nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del

    presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),

    compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari

    all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i

    quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per

    132

    cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le

    spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

    In sostanza, per effetto di tale sostituzione, l'agevolazione spetta fino al 31 dicembre

    2025 per le spese sostenute dai soggetti indicati e alle condizioni previste nel predetto

    comma 8-bis, con una progressiva diminuzione dell'aliquota di detrazione.

    Viene, inoltre, inserito il comma 8-ter ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati nei

    comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009

    dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di

    cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis,

    per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».

    In altri termini:

    - con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, effettuati nei Comuni dei

    territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato

    lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento (senza,

    dunque, la riduzione dell'aliquota) per le spese sostenute dai soggetti indicati nel citato

    comma 8-bis dell'articolo 119, per la parte eccedente i contributi commissariali per la

    ricostruzione.

    Analoga proroga, alle medesime condizioni, è previsto anche per la

    disposizione che aumenta del 50 per cento il limite delle spese ammesse al Superbonus

    nel caso di rinuncia ai contributi per la ricostruzione.

    La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio il

    comma 8-quater ai sensi del quale «La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel

    comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-

    bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del

    presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-

    bis». Con tale previsione si è inteso estendere agli interventi "trainati" l'applicazione

    delle medesime regole previste per gli interventi "trainanti".

    Nella medesima legge di bilancio 2022, inoltre, sono state trasfuse le norme del decreto

    legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel

    133

    settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» (c.d. decreto Anti-frodi), abrogato

    dall'articolo 1, comma 41 della medesima legge di bilancio 202224, che:

    - estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia

    utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui

    la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della

    dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il

    sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;

    - dispongono che, per stabilire la congruità dei prezzi, che deve essere attestata da un

    tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune

    categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica25.

    In vigenza del citato decreto Anti-frodi, è stata emanata la circolare n. 16/E del 29

    novembre 2021.

    Ulteriori modifiche alla disciplina in commento sono state apportate, dal decreto legge

    27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nel quale sono state

    trasfuse le norme del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'articolo 1,

    comma 2, della citata legge di conversione e, da ultimo, dal decreto legge 17 maggio

    2022, n. 50, in corso di conversione.













    24 A norma di tale articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi li effetti
    prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto legge n. 157 del 2021.
    25 Con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 sono stati stabiliti i
    «Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese di cui
    all'articolo 119, comma 13, lettera a) e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34
    del 2020
    ».

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