• Risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E del 21.12.2021

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    RISOLUZIONE N. 76/E

    Divisione Servizi

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    Direzione Centrale Servizi Fiscali

    Roma, 21 dicembre 2021

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali, di cui all’articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    L'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 1, comma 1101, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, ai commi 3-bis e 3-ter, il pagamento di una commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 297428 del 2 novembre 2021 sono state definite le modalità di determinazione e di pagamento della predetta commissione.

    In particolare, il citato provvedimento dispone al punto 4.2 che la commissione in parola è versata mediante il modello di pagamento F23, indicando il relativo codice tributo.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della suddetta commissione, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    ∙"180T” denominato "Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73”;

    ∙"181T” denominato "Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73”.

    In sede di compilazione del modello di versamento F23:


    2

    ∙nel campo 6 "codice ufficio o ente”, è indicato il codice "L7A”; denominato

    "Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti”;

    ∙nel campo 10 "estremi dell’atto o del documento”, è indicato l’anno di presentazione dell’istanza di accordo preventivo o dell’istanza di rinnovo dell’accordo preventivo, nel formato "AAAA”;

    ∙nel campo 11 "codice tributo”, è indicato il codice tributo ("180T” oppure "181T”).

    I codici tributo "180T” e "181T” sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate www.agenziaentrate.gov.it., nella sezione "Codici versamento e attività - F23 - Codici per i versamenti” e in particolare nella "Tabella 'A' dei codici tributo relativi all'Agenzia delle Entrate”.

    Le somme riscosse con i codici tributo "180T” e "181T” sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, ovunque riscosse, con imputazione al capo VI - capitolo 2020, denominato "Contributo per l'accesso alla procedura di accordo preventivo bilaterale e multilaterale per le imprese con attività internazionale, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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