• Circolare INPS n. 2 del 07.01.2020

  • Circolare INPS n. 2 del 07.01.2020
  • Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019

    Sommario:
    Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 dicembre 2019.

    INDICE

    1. Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020

    2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

    3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

    1. Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020

    Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell'Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,05% in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.

    2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

    L'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1].

    Al riguardo si precisa che l'applicazione della previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

    La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.

    Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

    3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

    Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

    In relazione a ciò, la misura dell'interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.


    [1] Circolare n. 88 del 9 maggio 2002


Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati