- Scadenze area fiscale Luglio 2025
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Lunedì 21 Luglio 2025
Dichiarazioni soggetti Isa: versamento saldo _ANNO_PRECEDENTE_ e primo acconto _ANNO_CORRENTE_
Entro questo termine:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze
- i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto DPR n. 917 del 1986
tenuti a effettuare entro il 30 giugno _ANNO_CORRENTE_ i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedere entro il 21 luglio _ANNO_CORRENTE_ al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo _ANNO_PRECEDENTE_ o di primo acconto per l'anno _ANNO_CORRENTE_ senza alcuna maggiorazione.
Gli stessi contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435 del 2001 devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo _ANNO_PRECEDENTE_ o di primo acconto per l'anno _ANNO_CORRENTE_ con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.