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Non imponibile la cessione di un marchio da parte di persona fisica: sentenza CGT Toscana
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con Sentenza n. 1000 del 15 settembre 2025, ha confermato che il corrispettivo derivante dalla cessione di un marchio effettuata da una persona fisica non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Secondo i giudici, tale provento non rientra né tra i redditi d’impresa né tra quelli di lavoro autonomo, né può essere ricondotto alle fattispecie di “redditi diversi” previste dall’art. 67 del TUIR.
Il diritto sul marchio, infatti, è liberamente trasferibile dal titolare e non richiede la contestuale cessione dell’azienda o di un suo ramo.
Nel caso esaminato, il contribuente, socio e amministratore della società, aveva ceduto come persona fisica il 49% del marchio a una società estera. La Corte ha ritenuto che il corrispettivo fosse esclusivamente riconducibile al trasferimento del diritto di uso esclusivo del marchio e, pertanto, non assoggettabile a imposizione erariale.
Con questa pronuncia, l’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato integralmente rigettato.