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Flat tax 5% per infermieri: esclusi pronta disponibilità e prestazioni elettorali
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri del SSN non si applica alle ore di pronta disponibilità né alle prestazioni svolte in sede elettorale.
Con la Risposta n. 272 del 27 ottobre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 1, comma 354, della Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), riferita ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).
Nel caso oggetto dell’interpello, un’Azienda sanitaria locale ha chiesto se l’aliquota agevolata potesse applicarsi anche:
alle ore di pronta disponibilità, ossia le ore in cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze;
alle prestazioni svolte in sede elettorale, ossia le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario.
L’Agenzia Entrate ricorda innanzitutto che l'imposta sostitutiva agevolata riguarda esclusivamente i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità 2019–2021, erogati agli infermieri del SSN.
Pertanto, le ore di pronta disponibilità, disciplinate dall’articolo 44, e le prestazioni elettorali, estranee all’articolo 47, restano escluse dall’ambito applicativo dell’aliquota agevolata.