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Beneficiari assegno di integrazione salariale: nuovi indicazioni Inps
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con la Circolare n. 99 del 10 giugno l'Inps fornisce indicazioni utili ai beneficiari del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che garantisce un Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui al decreto legislativo 148/2015.
Destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, sono tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio.
Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate:- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata;
- non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Maggiori dettagli nella Circolare.Fonte:
https://www.inps.it