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Oggi 06:00
Aiuti di Stato e 'de minimis': come rimediare in caso di errori
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con Provvedimento del 5 giugno l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità operative che devono seguire i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” la cui iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa dell’indicazione nei modelli REDDITI, IRAP e 770 relativi al periodo d’imposta 2021 di dati errati o non coerenti con la normativa agevolativa di riferimento, per correggere le irregolarità e sanare la propria posizione.
Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti, finalizzata alla promozione dell’adempimento spontaneo, contenente:- codice fiscale e denominazione del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare delle sanzioni ridotte.
Come regolarizzare gli errori e beneficiare della riduzione delle sanzioni
L'Agenzia chiarisce innanzitutto che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.
A seguito della regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In ogni caso sono dovute le relative sanzioni ma il contribuente potrà fruire delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.