-
News e rassegna stampa
-
Giovedì 29/05
Illegittimo il divieto di cancellazione per gli avvocati con procedimento disciplinare in corso
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 70/2025, depositata il 23 maggio scorso, ha stabilito che è incostituzionale la norma che vietava a un avvocato di cancellarsi dall’albo professionale se era in corso un procedimento disciplinare nei suoi confronti, in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, dell’art. 57 della L. n. 247/2012 e, di conseguenza, dell’art. 17, comma 16 della stessa legge.
Pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all’iscrizione, l’iniziativa disciplinare possa essere vanificata, spiega la Corte Costituzionale, tale divieto determina un vulnus alla libertà di autodeterminazione dell’interessato, in relazione alla volontà di cessare l’esercizio della professione forense (anche al fine di eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa, al cui svolgimento sia di ostacolo l’appartenenza all’istituzione ordinistica) e gli preclude l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l’avvenuta cancellazione dell’albo.
La Corte ha precisato però che, in attesa che il legislatore intervenga a colmare il vuoto normativo venutosi a creare per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la cancellazione dall’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare intrapreso ma non della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato.
Conseguentemente, nel caso in cui il professionista chieda successivamente di essere re-iscritto all’albo, il procedimento disciplinare può essere riaperto, a meno che non sia prescritto, dai competenti organi, in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare.