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Operazioni accessorie. Rottami.
a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo
Pubblicazione / aggiornamento: Mercoledì 05/10/2011Rientra nell'art. 74 [ottavo (ex nono) comma, del DPR n. 633 del 1972] il solo trasporto che il venditore di rottami riaddebita al suo cliente oppure anche il trasporto che addebita il vettore al primo cessionario del rottame anche se quest'ultimo non lo riaddebita al cliente finale? Oppure tutti i trasporti che si pagano per portare la propria merce al cliente devono essere assoggettati ad Iva? Poi, in questa casistica di oneri accessori alla vendita di rottami rientra per caso anche la consulenza per non conformità del rottame o qualsiasi consulenza sulla qualità del rottame?
Prezzo: 4.96 € +iva
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