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Diritti di prevendita. Momento impositivo ai fini Iva.
a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo
Pubblicazione / aggiornamento: Venerdì 30/09/2011In occasione della riforma dell'imposta sugli spettacoli e con l'introduzione dell'art. 74 quater del decreto Iva è stato sancito che il momento impositivo per le prestazioni di servizi della tabella C, del citato decreto, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione della manifestazione, ad eccezione delle operazioni in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. La domanda verte sulla vendita, e il contestuale incasso, dei titoli di accesso in prevendita (con o senza diritto di prevendita), ossia: supponiamo che il 30/12/10 si siano venduti 100 biglietti relativi allo spettacolo che è stato proiettato il 6/1/2011, con un incasso di euro 1.100,00; secondo la norma richiamata ai fini Iva si dovrà imputare tale somma nel registro dei corrispettivi il 6/1/2011, data di inizio della manifestazione (imponibile euro 1.000,00 e Iva euro 100,00) e lo stesso giorno (6/1/2011) va imputata la somma (euro 1.000,00) a ricavi. Pertanto, il 30/12/2010, data dell'incasso, si effettuerà solo una registrazione finanziaria (cassa a debiti per spettacoli futuri per euro 1.100,00), mentre il 6/1/2011 si provvederà a stornare il c/debiti per spettacoli futuri e ad interessare il c/Iva a debito per euro 100,00 e il c/ricavi per euro 1.000,00. A tal fine si chiede se il comportamento descritto è corretto, e, quindi, anche in presenza di incasso anticipato, il momento impositivo ai fini Iva e dei redditi è posticipato al momento dell'inizio dello spettacolo.
Prezzo: 4.96 € +iva