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Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
a cura di: Dott. Attilio Romano
Pubblicazione / aggiornamento: Ieri
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Nonostante il recente arresto di Legittimità, reso noto con Ordinanza n. 960/2025 che sembra avallare la posizione degli enti impositori, riteniamo che i contribuenti raggiunti cartelle di pagamento notificate oltre i termini decadenziali ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, mantengano gli strumenti giuridici per eccepire, anche sulla base degli orientamenti interpretativi di numerose corti di merito richiamati nello schema di ricorso, la decadenza dell’azione esattiva, qualora sussistano le condizioni previste del co. 3, dell’art. 157, D.L n. 34/20. Secondo tale disposizione in materia di iscrizione a ruolo da liquidazione automatica ex art. 36-bius, relativamente all’annualità 2017 (dichiarazione presentata nel 2018) la proroga della notifica delle cartelle di pagamento, rispetto al termine ordinario è fissata in quattordici mesi. Il differimento diventa biennale per le annualità 2018 (dichiarazione presentata nel 2019) e 2019, (dichiarazione presentata nel 2020), solo se gli affidamenti dei carichi al Riscossore sono stati formalizzati entro il 31/12/2021.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso per eccepire innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’annullamento delle cartelle di pagamento per decadenza del potere riscuotere per decorso del termine decadenziale.
Buon lavoro!
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